Il mandato d’arresto europeo rappresenta uno strumento di riconoscimento delle decisioni penali, tra gli Stati membri dell’Unione europea , che consente il ricorso a procedure semplificate per pervenire al trasferimento coattivo ed alla consegna, a fini di giustizia, di una persona ricercata dal territorio di uno Stato membro all’altro (art. 31 TUE) L’istituto introduce una deroga al principio generale, sancito dal comma 1 dell’articolo 697 c.p.p., che al fine di impedire il ricorso ad espedienti vari per pervenire ad estradizioni mascherate, dispone che « la consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera, di condanna a pena detentiva o di un altro provvedimento restrittivo della libertà personale, può aver luogo soltanto mediante estradizione ». Trattasi di deroga che, in aderenza al principio della prevalenza della disposizione di una legge speciale su quelle di una legge generale, si applica sia sulle norme precedenti, sia su quelle che dovessero nel tempo intervenire a regolare la materia (art. 15 c. p.). Con una decisione quadro, gli Stati convenuti sono addivenuti, previa rinuncia reciproca a parte di sovranità, al riconoscimento sul proprio territorio delle decisioni riferite all’esecuzione dei provvedimenti di arresto emessi dall’autorità giudiziaria di uno Stato contraente con i medesimi effetti che nello Stato di emissione. Questa rinuncia, intervenuta a monte, in via previa e generale, rende inutile, quindi giustifica, la sottrazione dell’esercizio del relativo potere al Ministro, in relazione alle singole procedure di estradizione.

Le funzioni assegnate al ministro della giustizia quale autorità centrale

IOVINO, Felice Pier Carlo
2005-01-01

Abstract

Il mandato d’arresto europeo rappresenta uno strumento di riconoscimento delle decisioni penali, tra gli Stati membri dell’Unione europea , che consente il ricorso a procedure semplificate per pervenire al trasferimento coattivo ed alla consegna, a fini di giustizia, di una persona ricercata dal territorio di uno Stato membro all’altro (art. 31 TUE) L’istituto introduce una deroga al principio generale, sancito dal comma 1 dell’articolo 697 c.p.p., che al fine di impedire il ricorso ad espedienti vari per pervenire ad estradizioni mascherate, dispone che « la consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera, di condanna a pena detentiva o di un altro provvedimento restrittivo della libertà personale, può aver luogo soltanto mediante estradizione ». Trattasi di deroga che, in aderenza al principio della prevalenza della disposizione di una legge speciale su quelle di una legge generale, si applica sia sulle norme precedenti, sia su quelle che dovessero nel tempo intervenire a regolare la materia (art. 15 c. p.). Con una decisione quadro, gli Stati convenuti sono addivenuti, previa rinuncia reciproca a parte di sovranità, al riconoscimento sul proprio territorio delle decisioni riferite all’esecuzione dei provvedimenti di arresto emessi dall’autorità giudiziaria di uno Stato contraente con i medesimi effetti che nello Stato di emissione. Questa rinuncia, intervenuta a monte, in via previa e generale, rende inutile, quindi giustifica, la sottrazione dell’esercizio del relativo potere al Ministro, in relazione alle singole procedure di estradizione.
2005
9788814120541
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