Il saggio ricostruisce la disciplina della tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda partendo dall’art. 2112 c.c. fino alle più recenti modifiche contenute nel il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. In particolare l’art. 32 di tale decreto è intervenuto, apportando alcune modifiche all’art. 2112 c.c., e cioè sostituendo il comma 5° della disposizione codicistica e aggiungendo un 6° comma. In sintesi, le due novità del decreto attengono: a) al profilo del trasferimento del ramo d’azienda, in relazione al quale la nuova disciplina richiede che l’autonomia funzionale sussista al momento del trasferimento, non venendo più richiesta la preesistenza di detta autonomia presso l’azienda del cedente; b) alla solidarietà tra appaltante e appaltatore, allorquando il contratto d’appalto venga concluso a seguito di trasferimento d’azienda: tale solidarietà viene contenuta nei limiti fissati dall’art. 1676 c.c. Osserviamo subito che in questa materia, in confronto ai profondi mutamenti che la riforma ha realizzato in molti ambiti del diritto del lavoro, le novità sono tutto sommato alquanto limitate, né riteniamo fondato il rischio paventato da chi ritiene, specie con l’eliminazione del requisito della preesistenza nella cessione del ramo d’azienda, in combinazione con la nuova disciplina dettata in tema di somministrazione e di appalto, si siano ormai liberate le imprese da ogni residuo vincolo nelle operazioni di “esternalizzazione” finalizzate alla sola riduzione del costo del lavoro. La normativa in tema di trasferimento d’azienda negli ultimi tredici anni è entrata, dopo oltre cinquant’anni di assoluto immobilismo, in una fase di frenetici cambiamenti: infatti le vicende circolatorie dell’impresa, e soprattutto dei suoi rami, hanno assunto un ruolo di assoluta centralità nell’attuale contesto economico, esposto a processi di riorganizzazione delle imprese improntate a operazioni di esternalizzazione e di specializzazione del ciclo produttivo. Nel corso della sua evoluzione storica, la disciplina sulla cessione d’azienda, nonostante il lungo immobilismo, grazie all’opera di dottrina e giurisprudenza, peraltro ha reagito “creativamente”, sul piano interpretativo, ai cambiamenti del contesto normativo nel quale è stata via via inserita nonché ai mutamenti di tipo economico, al punto, rispetto alle origini, da ribaltare il punto d’osservazione, e quindi di tutela, degli interessi e delle posizioni in gioco, passando da disposizione di salvaguardia dell’integrità funzionale del complesso aziendale nella sua circolazione a norma a garanzia del mantenimento dei diritti dei lavoratori. Questa inversione è stata possibile perché la norma, grazie all’opera interpretativa di dottrina e giurisprudenza, ha assorbito e reagito ai cambiamenti provenienti sia dal quadro normativo (nazionale e comunitario) in cui nel tempo si è collocata, sia dal contesto economico di riferimento, inteso soprattutto come modelli organizzativi delle imprese, attraversati, in questi 60 anni, da ampi e profondi mutamenti. Le trasformazioni e le innovazioni del mondo della produzione e dei servizi, hanno dato vita ad un proficuo dialogo tra economia e diritto del lavoro, obbligando quest’ultimo a ricercare il giusto contemperamento di interessi al cospetto di fenomeni economici che, per loro natura, si muovono sulla base di mere ragioni di efficienza.

Trasferimento d’azienda e tutela dei lavoratori: il bilanciamento di interessi nell’evoluzione dell’art. 2112 c.c.,

LUCIANI, VINCENZO
2004-01-01

Abstract

Il saggio ricostruisce la disciplina della tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda partendo dall’art. 2112 c.c. fino alle più recenti modifiche contenute nel il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. In particolare l’art. 32 di tale decreto è intervenuto, apportando alcune modifiche all’art. 2112 c.c., e cioè sostituendo il comma 5° della disposizione codicistica e aggiungendo un 6° comma. In sintesi, le due novità del decreto attengono: a) al profilo del trasferimento del ramo d’azienda, in relazione al quale la nuova disciplina richiede che l’autonomia funzionale sussista al momento del trasferimento, non venendo più richiesta la preesistenza di detta autonomia presso l’azienda del cedente; b) alla solidarietà tra appaltante e appaltatore, allorquando il contratto d’appalto venga concluso a seguito di trasferimento d’azienda: tale solidarietà viene contenuta nei limiti fissati dall’art. 1676 c.c. Osserviamo subito che in questa materia, in confronto ai profondi mutamenti che la riforma ha realizzato in molti ambiti del diritto del lavoro, le novità sono tutto sommato alquanto limitate, né riteniamo fondato il rischio paventato da chi ritiene, specie con l’eliminazione del requisito della preesistenza nella cessione del ramo d’azienda, in combinazione con la nuova disciplina dettata in tema di somministrazione e di appalto, si siano ormai liberate le imprese da ogni residuo vincolo nelle operazioni di “esternalizzazione” finalizzate alla sola riduzione del costo del lavoro. La normativa in tema di trasferimento d’azienda negli ultimi tredici anni è entrata, dopo oltre cinquant’anni di assoluto immobilismo, in una fase di frenetici cambiamenti: infatti le vicende circolatorie dell’impresa, e soprattutto dei suoi rami, hanno assunto un ruolo di assoluta centralità nell’attuale contesto economico, esposto a processi di riorganizzazione delle imprese improntate a operazioni di esternalizzazione e di specializzazione del ciclo produttivo. Nel corso della sua evoluzione storica, la disciplina sulla cessione d’azienda, nonostante il lungo immobilismo, grazie all’opera di dottrina e giurisprudenza, peraltro ha reagito “creativamente”, sul piano interpretativo, ai cambiamenti del contesto normativo nel quale è stata via via inserita nonché ai mutamenti di tipo economico, al punto, rispetto alle origini, da ribaltare il punto d’osservazione, e quindi di tutela, degli interessi e delle posizioni in gioco, passando da disposizione di salvaguardia dell’integrità funzionale del complesso aziendale nella sua circolazione a norma a garanzia del mantenimento dei diritti dei lavoratori. Questa inversione è stata possibile perché la norma, grazie all’opera interpretativa di dottrina e giurisprudenza, ha assorbito e reagito ai cambiamenti provenienti sia dal quadro normativo (nazionale e comunitario) in cui nel tempo si è collocata, sia dal contesto economico di riferimento, inteso soprattutto come modelli organizzativi delle imprese, attraversati, in questi 60 anni, da ampi e profondi mutamenti. Le trasformazioni e le innovazioni del mondo della produzione e dei servizi, hanno dato vita ad un proficuo dialogo tra economia e diritto del lavoro, obbligando quest’ultimo a ricercare il giusto contemperamento di interessi al cospetto di fenomeni economici che, per loro natura, si muovono sulla base di mere ragioni di efficienza.
2004
8888321764
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1065195
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