Il lavoro – integrante un capitolo del volume collettaneo allestito e curato dall'autore per verificare il grado di attuazione da parte dell'ordinamento interno alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo – approfondisce la particolare disciplina originata dal «consenso» della persona alla consegna, così come richiesta a seguito di emissione del mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria straniera. L'analisi evidenzia i requisiti previsti per tale manifestazione di volontà, le ragioni dell'iniziativa e il regime differenziato che ne consegue. Il mandato di arresto europeo s’innesta nel più ampio contesto degli strumenti volti a dare applicazione al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali tra gli Stati dell’Unione europea - fondato sulla reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giudiziari e nella capacità degli Stati stessi di garantire un processo equo - e comporta il trasferimento coattivo di una persona, da uno Stato dell’Unione all’altro, in conformità all’art. 31 del Trattato, secondo cui l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria comprende anche la facilitazione dell’estradizione tra gli Stati che compongono l’Unione stessa. Premessa la portata del consenso nell'impianto codicisitico e nella convenzione internazionale in materia di estradizione si passa a valutarne il peso nella decisione quadro del 2002. In particolare, dal contesto complessivo risultante dalle prescrizioni contenute nella decisione-quadro è enucleabile la scelta avuta di mira, in sede di riforma comunitaria, per quanto concerne il ricorso al consenso. La filosofia che ha ispirato la soluzione proposta è , innanzitutto, in linea con l’impostazione adottata nelle precedenti norme pattizie, nel senso che la dichiarazione di volontà per mezzo della quale si manifesta il consenso alla consegna — secondo forme e modalità che consentano di apprezzare come la dichiarazione sia espressione di piena capacità di autodeterminazione — costituisce il presupposto per l’attivazione di un procedimento alternativo a quello ordinario. Una lettura coordinata delle indicazioni provenienti dalla decisione- quadro permette cosı` di individuare le connotazioni fondamentali del procedimento per la consegna della persona che manifesta il proprio consenso: da un lato, lo svolgimento di un iter che non prevede l’audizione a cura dell’autorità chiamata a dare esecuzione al mandato di arresto europeo; dall’altro, l’esaurimento della sequenza procedimentale in tempi più contenuti rispetto a quanto stabilito per la decisione sul mandato di arresto non confortata dalla formulazione di un preventivo consenso. In sintesi, lo schema proposto dalla decisione-quadro prevede che quando il ricercato viene tratto in arresto sulla base di un mandato europeo, è informato dall’autorità giudiziaria procedente dell’esistenza del mandato stesso, del suo contenuto, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all’autorità che lo ha emesso. Nella stessa previsione è riconosciuto il diritto ad essere assistito da un difensore e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione (art. 11). Al fine di accertare se il procedimento attivato dall’invio del mandato di arresto europeo e connotato dalla manifestazione del consenso alla consegna da parte della persona direttamente interessata dia luogo ad una vera e propria procedura semplificata, rispetto a quella che trova applicazione nell’ipotesi in cui la persona non acconsenta, è apparso opportuno procedere ad un esame delle modalità previste in funzione delle garanzie che s’intendono assicurare. Sul punto è risultato particolarmente rilevante il momento informativo. In tanto l’organo giurisdizionale è legittimato ad adottare una decisione sulla richiesta di consegna della persona entro tempi più ristretti in quanto abbia acquisito la manifestazione di volontà dell’interessato volta ad acconsentire alla consegna all’autorità giudiziaria straniera. Affinché ´ possa essere ritenuta valida, occorre che tale dichiarazione sia resa secondo le garanzie e le modalità prescritte, per escludere condizionamenti o limiti quanto a determinazione: per l’accertamento occorre tener presente che la dichiarazione può essere raccolta sia attraverso un contatto diretto con la parte — nel rispetto del principio dell’oralità -immediatezza — sia mediata dalla lettura di un documento scritto, della cui autenticità e spontaneità occorre effettuare le doverose verifiche. L'analisi compiuta mette in evidenza come il passaggio più delicato della previsione rimane quello relativo alla competenza ad adottare la decisione e le formalità che accompagnano l’esercizio della relativa funzione. Nell'osservare che l’indagine sulla configurabilità di un procedimento semplificato passa anche per il tipo di controllo che l’organo della giurisdizione è chiamato ad effettuare, il lavoro si conclude con l'approfondimento sulle ragioni/interesse che spingono alla formulazione del consenso rilevante ai fini dell'art. 14 della l. n. 69 del 2005.

Il consenso alla consegna

KALB, Luigi
2005-01-01

Abstract

Il lavoro – integrante un capitolo del volume collettaneo allestito e curato dall'autore per verificare il grado di attuazione da parte dell'ordinamento interno alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo – approfondisce la particolare disciplina originata dal «consenso» della persona alla consegna, così come richiesta a seguito di emissione del mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria straniera. L'analisi evidenzia i requisiti previsti per tale manifestazione di volontà, le ragioni dell'iniziativa e il regime differenziato che ne consegue. Il mandato di arresto europeo s’innesta nel più ampio contesto degli strumenti volti a dare applicazione al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali tra gli Stati dell’Unione europea - fondato sulla reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giudiziari e nella capacità degli Stati stessi di garantire un processo equo - e comporta il trasferimento coattivo di una persona, da uno Stato dell’Unione all’altro, in conformità all’art. 31 del Trattato, secondo cui l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria comprende anche la facilitazione dell’estradizione tra gli Stati che compongono l’Unione stessa. Premessa la portata del consenso nell'impianto codicisitico e nella convenzione internazionale in materia di estradizione si passa a valutarne il peso nella decisione quadro del 2002. In particolare, dal contesto complessivo risultante dalle prescrizioni contenute nella decisione-quadro è enucleabile la scelta avuta di mira, in sede di riforma comunitaria, per quanto concerne il ricorso al consenso. La filosofia che ha ispirato la soluzione proposta è , innanzitutto, in linea con l’impostazione adottata nelle precedenti norme pattizie, nel senso che la dichiarazione di volontà per mezzo della quale si manifesta il consenso alla consegna — secondo forme e modalità che consentano di apprezzare come la dichiarazione sia espressione di piena capacità di autodeterminazione — costituisce il presupposto per l’attivazione di un procedimento alternativo a quello ordinario. Una lettura coordinata delle indicazioni provenienti dalla decisione- quadro permette cosı` di individuare le connotazioni fondamentali del procedimento per la consegna della persona che manifesta il proprio consenso: da un lato, lo svolgimento di un iter che non prevede l’audizione a cura dell’autorità chiamata a dare esecuzione al mandato di arresto europeo; dall’altro, l’esaurimento della sequenza procedimentale in tempi più contenuti rispetto a quanto stabilito per la decisione sul mandato di arresto non confortata dalla formulazione di un preventivo consenso. In sintesi, lo schema proposto dalla decisione-quadro prevede che quando il ricercato viene tratto in arresto sulla base di un mandato europeo, è informato dall’autorità giudiziaria procedente dell’esistenza del mandato stesso, del suo contenuto, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all’autorità che lo ha emesso. Nella stessa previsione è riconosciuto il diritto ad essere assistito da un difensore e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione (art. 11). Al fine di accertare se il procedimento attivato dall’invio del mandato di arresto europeo e connotato dalla manifestazione del consenso alla consegna da parte della persona direttamente interessata dia luogo ad una vera e propria procedura semplificata, rispetto a quella che trova applicazione nell’ipotesi in cui la persona non acconsenta, è apparso opportuno procedere ad un esame delle modalità previste in funzione delle garanzie che s’intendono assicurare. Sul punto è risultato particolarmente rilevante il momento informativo. In tanto l’organo giurisdizionale è legittimato ad adottare una decisione sulla richiesta di consegna della persona entro tempi più ristretti in quanto abbia acquisito la manifestazione di volontà dell’interessato volta ad acconsentire alla consegna all’autorità giudiziaria straniera. Affinché ´ possa essere ritenuta valida, occorre che tale dichiarazione sia resa secondo le garanzie e le modalità prescritte, per escludere condizionamenti o limiti quanto a determinazione: per l’accertamento occorre tener presente che la dichiarazione può essere raccolta sia attraverso un contatto diretto con la parte — nel rispetto del principio dell’oralità -immediatezza — sia mediata dalla lettura di un documento scritto, della cui autenticità e spontaneità occorre effettuare le doverose verifiche. L'analisi compiuta mette in evidenza come il passaggio più delicato della previsione rimane quello relativo alla competenza ad adottare la decisione e le formalità che accompagnano l’esercizio della relativa funzione. Nell'osservare che l’indagine sulla configurabilità di un procedimento semplificato passa anche per il tipo di controllo che l’organo della giurisdizione è chiamato ad effettuare, il lavoro si conclude con l'approfondimento sulle ragioni/interesse che spingono alla formulazione del consenso rilevante ai fini dell'art. 14 della l. n. 69 del 2005.
2005
8814120544
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1066022
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