L'inarrestabile sviluppo su scala internazionale ed europea di moder¬ne tecniche di diffusione delle informazioni (per es.: i satelliti, la tv via cavo o le fonti ad accesso condizionato, come la pay tv o la pay per view) ed il susseguirsi in àmbito nazionale di affannosi interventi del legislato¬re, impegnato nella difficile ricerca di un equilibrio tra la circolazione delle notizie e la corretta formazione del libero convincimento dei destinatari (si pensi al tanto discusso decreto sulla par condicio), hanno solleci¬tato un’attenta riconsiderazione del principio di libertà di informazio¬ne. Emergono, infatti, istanze ed esigenze parzialmente nuove, con le quali occorre misurarsi. L’informazione è divenuta un fenomeno che conosce sempre più evidenti implicazioni transnazionali, mentre si approfondisce il rapporto tra l’informazione da un lato e la politica e l’eco¬nomia dall’altro. E tutto questo a fronte di un quadro legislativo ancora inadeguato a fronteggiare una situazione in continua evoluzione. Oggi, la libertà di informazione costituisce espressione di uno dei diritti fondamentali della persona. La si può far rientrare, più precisamente, in quella categoria che viene convenzionalmente definita dei “nuovi” diritti di libertà: di quei diritti, cioè, che fanno riferimento a valori emersi prepotentemente solo in epoca più recente, quali esigenze che attengono alla nuova configurazione dei rapporti sociali e dei rap¬porti tra cittadini ed istituzioni. L’enorme rilevanza dei mezzi di comu¬nicazione di massa, infatti, è caratteristica tipica delle democrazie mo¬derne, nell’ambito delle quali questi ultimi assolvono a fondamentali compiti di informazione nonché di formazione. Da questo punto di vista, ci si può spingere fino ad affermare che la libertà di informazione non rappresenta solo una libertà che rientra nel catalogo delle altre libertà fondamentali, ma ne costituisce addirittura la premessa e il presupposto necessario. Ciò è ancor più vero in un mo¬mento storico in cui i mezzi di comunicazione hanno assunto un ruolo prevalente e anzi invasivo quale tramite tra i cittadini e la loro partecipazione alla vita politica, economica e sociale. Essi, perciò, sono arrivati ad incidere così largamente sulla formazione dell’opinione pubblica che i meccanismi democratici di un ordinamento possono anche essere distorti per effetto di un’opinione pubblica che si formi in modo condizionato o deviato. Come autorevolmente rilevato dalla migliore dottrina, la spinta verso il riconoscimento, la soddisfazione e la garanzia della libertà di informa¬zione non è emersa solo nell’ambito di movimenti sociali, di opinioni teori¬che, di pronunce giurisdizionali. L’affermazione di tale libertà, invero, ha trovato linfa vitale nei primi significativi documenti e nelle fon¬damentali dichiarazioni espresse a livello internazionale, in primis la Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo del 1948. Questi interventi hanno rappresentato sul piano positivo la solenne affermazione del diritto di “cercare, ricevere e diffondere informazioni”, ed hanno fatto sostanzialmente da “battistrada” rispetto all’affermazione e al riconoscimento della libertà di informazione negli ordinamenti nazionali. Peraltro, la proclamazione a livello internazionale della libertà di in-formazione si è da subito scontrata con la realtà del dirit¬to, internazionale ed interno, sempre ancorato al concetto della sovrani¬tà assoluta dello Stato, cui è stato agevole appellarsi per limitare il potere di organi esterni allo Stato in materie che rientrano nella competenza esclusiva delle autorità nazionali. Tuttavia, nell’ambito della libertà di informazione, merita di essere rimarcato che, all’affermazione del diritto come tale delle organizzazio¬ni internazionali a livello universale, si è sovrapposto il sistema di prote¬zione approntato a livello delle organizzazioni internazionali a carattere regionale. In questo senso viene particolarmente in rilievo quello che è stato fondatamente definito come il “diritto europeo dei diritti dell’uo¬mo”, un diritto di carattere spiccatamente giurisprudenziale, in virtù del quale si è pervenuti ad allargare l’ambito di protezione dei diritti fonda¬mentali dell’uomo, ed anche della libertà di informazione. La ricerca si articola in tre parti. La prima parte è dedicata alla configurazione della libertà di informazione, e segnatamente di quella televisiva, nell’ambito sopranazionale ma soprattutto in quello comunitario. L’esame dell’evoluzione normativa nel settore dell’informazione televisiva ha posto in evidenza la profonda influenza, troppo spesso sottovalutata, del diritto comunitario sui sistemi giuridici nazionali. Da questa analisi emerge complessivamente che i risultati ottenuti, se da un lato appaiono confortanti in quanto le problematiche connesse all’informazione si sono imposte all’attenzione universale, dall’altro ri-chiedono un rinnovato impegno, poiché non è breve il cammino da per-correre per giungere alla completa affermazione della libertà di infor¬mazione. Del resto, un’efficace protezione dei diritti fondamentali del¬l’uomo, e fra questi della libertà di informazione, non è un risultato che si possa considerare alla stregua di una conquista della scienza o della tecnica, ma piuttosto un obiettivo verso il quale la comunità umana deve tendere per la sua valenza etica prima che giuridica. Lo scarto che non solo nel nostro ordinamento si è dovuto a vari livelli registrare, tra l’astratta proclamazione della libertà di informazio¬ne e la misura del suo concreto esercizio e della sua concreta applicazione, è sintomatico delle difficoltà che incontra la sua attualizzazione. La preoccupazione di individuare ed avviare a soluzione i problemi che si frappongono all’effettività di un sistema normativo, deve accrescersi quando gli ostacoli rendono diffici¬le l’affermazione di un diritto fondamentale. La seconda parte del lavoro prende le mosse dall’individuazione del concetto di libertà di informazione secondo i nostri princìpi costituzionali fino a giungere, attraverso la ricostruzione del quadro normativo interno dell’attività televisiva (a sua volta occasionato, in gran parte, dalla necessità di adeguarsi alla legislazione comunitaria), e dei suoi rapporti con il di¬ritto comunitario (gli sviluppi del “contenzioso” Italia-CE, gli strumen¬ti di tutela dei privati contro le violazioni del diritto comunitario in ma¬teria televisiva), a prefigurare ipotesi di riforma del settore alla luce dei princìpi costituzionali e comunitari di riferimento. La terza parte, infine, riguarda le antinomie tra diritto interno e diritto comunitario che hanno dato origine ad una fase precontenziosa tra Italia e CE, e si pone, più che come definitivo punto di approdo, come prima significativa riflessione in vista di ulteriori approfondimenti, del resto imposti dal carattere ancora aperto del dibattito in tema di regolamentazione della comunicazione televisiva.

Multimedialità, Costituzione e integrazione europea. Prime riflessioni dopo la legge “Gasparri”

LAMBERTI, Armando
2004-01-01

Abstract

L'inarrestabile sviluppo su scala internazionale ed europea di moder¬ne tecniche di diffusione delle informazioni (per es.: i satelliti, la tv via cavo o le fonti ad accesso condizionato, come la pay tv o la pay per view) ed il susseguirsi in àmbito nazionale di affannosi interventi del legislato¬re, impegnato nella difficile ricerca di un equilibrio tra la circolazione delle notizie e la corretta formazione del libero convincimento dei destinatari (si pensi al tanto discusso decreto sulla par condicio), hanno solleci¬tato un’attenta riconsiderazione del principio di libertà di informazio¬ne. Emergono, infatti, istanze ed esigenze parzialmente nuove, con le quali occorre misurarsi. L’informazione è divenuta un fenomeno che conosce sempre più evidenti implicazioni transnazionali, mentre si approfondisce il rapporto tra l’informazione da un lato e la politica e l’eco¬nomia dall’altro. E tutto questo a fronte di un quadro legislativo ancora inadeguato a fronteggiare una situazione in continua evoluzione. Oggi, la libertà di informazione costituisce espressione di uno dei diritti fondamentali della persona. La si può far rientrare, più precisamente, in quella categoria che viene convenzionalmente definita dei “nuovi” diritti di libertà: di quei diritti, cioè, che fanno riferimento a valori emersi prepotentemente solo in epoca più recente, quali esigenze che attengono alla nuova configurazione dei rapporti sociali e dei rap¬porti tra cittadini ed istituzioni. L’enorme rilevanza dei mezzi di comu¬nicazione di massa, infatti, è caratteristica tipica delle democrazie mo¬derne, nell’ambito delle quali questi ultimi assolvono a fondamentali compiti di informazione nonché di formazione. Da questo punto di vista, ci si può spingere fino ad affermare che la libertà di informazione non rappresenta solo una libertà che rientra nel catalogo delle altre libertà fondamentali, ma ne costituisce addirittura la premessa e il presupposto necessario. Ciò è ancor più vero in un mo¬mento storico in cui i mezzi di comunicazione hanno assunto un ruolo prevalente e anzi invasivo quale tramite tra i cittadini e la loro partecipazione alla vita politica, economica e sociale. Essi, perciò, sono arrivati ad incidere così largamente sulla formazione dell’opinione pubblica che i meccanismi democratici di un ordinamento possono anche essere distorti per effetto di un’opinione pubblica che si formi in modo condizionato o deviato. Come autorevolmente rilevato dalla migliore dottrina, la spinta verso il riconoscimento, la soddisfazione e la garanzia della libertà di informa¬zione non è emersa solo nell’ambito di movimenti sociali, di opinioni teori¬che, di pronunce giurisdizionali. L’affermazione di tale libertà, invero, ha trovato linfa vitale nei primi significativi documenti e nelle fon¬damentali dichiarazioni espresse a livello internazionale, in primis la Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo del 1948. Questi interventi hanno rappresentato sul piano positivo la solenne affermazione del diritto di “cercare, ricevere e diffondere informazioni”, ed hanno fatto sostanzialmente da “battistrada” rispetto all’affermazione e al riconoscimento della libertà di informazione negli ordinamenti nazionali. Peraltro, la proclamazione a livello internazionale della libertà di in-formazione si è da subito scontrata con la realtà del dirit¬to, internazionale ed interno, sempre ancorato al concetto della sovrani¬tà assoluta dello Stato, cui è stato agevole appellarsi per limitare il potere di organi esterni allo Stato in materie che rientrano nella competenza esclusiva delle autorità nazionali. Tuttavia, nell’ambito della libertà di informazione, merita di essere rimarcato che, all’affermazione del diritto come tale delle organizzazio¬ni internazionali a livello universale, si è sovrapposto il sistema di prote¬zione approntato a livello delle organizzazioni internazionali a carattere regionale. In questo senso viene particolarmente in rilievo quello che è stato fondatamente definito come il “diritto europeo dei diritti dell’uo¬mo”, un diritto di carattere spiccatamente giurisprudenziale, in virtù del quale si è pervenuti ad allargare l’ambito di protezione dei diritti fonda¬mentali dell’uomo, ed anche della libertà di informazione. La ricerca si articola in tre parti. La prima parte è dedicata alla configurazione della libertà di informazione, e segnatamente di quella televisiva, nell’ambito sopranazionale ma soprattutto in quello comunitario. L’esame dell’evoluzione normativa nel settore dell’informazione televisiva ha posto in evidenza la profonda influenza, troppo spesso sottovalutata, del diritto comunitario sui sistemi giuridici nazionali. Da questa analisi emerge complessivamente che i risultati ottenuti, se da un lato appaiono confortanti in quanto le problematiche connesse all’informazione si sono imposte all’attenzione universale, dall’altro ri-chiedono un rinnovato impegno, poiché non è breve il cammino da per-correre per giungere alla completa affermazione della libertà di infor¬mazione. Del resto, un’efficace protezione dei diritti fondamentali del¬l’uomo, e fra questi della libertà di informazione, non è un risultato che si possa considerare alla stregua di una conquista della scienza o della tecnica, ma piuttosto un obiettivo verso il quale la comunità umana deve tendere per la sua valenza etica prima che giuridica. Lo scarto che non solo nel nostro ordinamento si è dovuto a vari livelli registrare, tra l’astratta proclamazione della libertà di informazio¬ne e la misura del suo concreto esercizio e della sua concreta applicazione, è sintomatico delle difficoltà che incontra la sua attualizzazione. La preoccupazione di individuare ed avviare a soluzione i problemi che si frappongono all’effettività di un sistema normativo, deve accrescersi quando gli ostacoli rendono diffici¬le l’affermazione di un diritto fondamentale. La seconda parte del lavoro prende le mosse dall’individuazione del concetto di libertà di informazione secondo i nostri princìpi costituzionali fino a giungere, attraverso la ricostruzione del quadro normativo interno dell’attività televisiva (a sua volta occasionato, in gran parte, dalla necessità di adeguarsi alla legislazione comunitaria), e dei suoi rapporti con il di¬ritto comunitario (gli sviluppi del “contenzioso” Italia-CE, gli strumen¬ti di tutela dei privati contro le violazioni del diritto comunitario in ma¬teria televisiva), a prefigurare ipotesi di riforma del settore alla luce dei princìpi costituzionali e comunitari di riferimento. La terza parte, infine, riguarda le antinomie tra diritto interno e diritto comunitario che hanno dato origine ad una fase precontenziosa tra Italia e CE, e si pone, più che come definitivo punto di approdo, come prima significativa riflessione in vista di ulteriori approfondimenti, del resto imposti dal carattere ancora aperto del dibattito in tema di regolamentazione della comunicazione televisiva.
2004
8888778756
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