In un contesto caratterizzato da forte emotività, più o meno amplificata dal circuito mass-mediale, il legislatore procede senza un razionale disegno politico-criminale per far fronte ad esigenze - per qualche verso anche condivisibili, di maggiore sicurezza - meramente contingenti. La norma maggiormente censurata è stata quella dell’art. 52 c.p., il cui limite è stato individuato nel rapporto di proporzione, ritenuto sbilanciato in favore dell’aggressore. Ma, la portata delle disposizioni di cui all’art. 53 c.p. risulta ampliata – nel progetto di riforma - consentendo a colui che subisce la violazione di domicilio di utilizzare le armi, disinteressandosi sia del requisito della proporzione, sia del rapporto tra i beni in conflitto. Nell’ottica finalizzata a riconoscere ampia libertà di azione alla potenziale vittima vanno lette le innovazioni in tema di legittima difesa e uso legittimo delle armi di cui al Ddl-Senato n. 1899. Le ipotizzate modifiche finiscono per inserirsi sul sistema delle cause di giustificazione in modo del tutto avulso dai principi generali che ne regolano il loro funzionamento, laddove la disciplina normativa delle scriminanti pone in risalto il carattere ‘necessitato’ del fatto coperto da una causa di giustificazione. A venire in rilievo è, per altri versi, l’irriducibilità dell’alternativa tra ‘delitto’ e ‘diritto’, che giustifica, appunto, il comportamento dell’agente. Gli istituti della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi, nella nuova ipotizzata versione, sono chiamati ad ampliare le possibilità di reazione della potenziale vittima, e sotto questo aspetto essi ricoprono un preciso ruolo sul piano della prevenzione generale negativa, meglio, della deterrenza, con evidenti rischi di scivolamento verso una sorta di pericoloso far west postmoderno.

Osservazioni sulle annunciate modifiche in tema di legittima difesa e uso legittimo delle armi: ebbene sì 'giù le mani dal codice Rocco'

LO MONTE, Elio
2005-01-01

Abstract

In un contesto caratterizzato da forte emotività, più o meno amplificata dal circuito mass-mediale, il legislatore procede senza un razionale disegno politico-criminale per far fronte ad esigenze - per qualche verso anche condivisibili, di maggiore sicurezza - meramente contingenti. La norma maggiormente censurata è stata quella dell’art. 52 c.p., il cui limite è stato individuato nel rapporto di proporzione, ritenuto sbilanciato in favore dell’aggressore. Ma, la portata delle disposizioni di cui all’art. 53 c.p. risulta ampliata – nel progetto di riforma - consentendo a colui che subisce la violazione di domicilio di utilizzare le armi, disinteressandosi sia del requisito della proporzione, sia del rapporto tra i beni in conflitto. Nell’ottica finalizzata a riconoscere ampia libertà di azione alla potenziale vittima vanno lette le innovazioni in tema di legittima difesa e uso legittimo delle armi di cui al Ddl-Senato n. 1899. Le ipotizzate modifiche finiscono per inserirsi sul sistema delle cause di giustificazione in modo del tutto avulso dai principi generali che ne regolano il loro funzionamento, laddove la disciplina normativa delle scriminanti pone in risalto il carattere ‘necessitato’ del fatto coperto da una causa di giustificazione. A venire in rilievo è, per altri versi, l’irriducibilità dell’alternativa tra ‘delitto’ e ‘diritto’, che giustifica, appunto, il comportamento dell’agente. Gli istituti della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi, nella nuova ipotizzata versione, sono chiamati ad ampliare le possibilità di reazione della potenziale vittima, e sotto questo aspetto essi ricoprono un preciso ruolo sul piano della prevenzione generale negativa, meglio, della deterrenza, con evidenti rischi di scivolamento verso una sorta di pericoloso far west postmoderno.
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