Lo statuto penale della pubblica amministrazione vive una profonda stagione di crisi di effettività nel controllo dei fatti criminosi ad esso riferibili. Le ragioni di una tale situazione sono da ricercare nella ostinazione a riproporre, anche da parte del legislatore repubblicano, la conservazione di fattispecie connotate da una manifesta eticizzazione del bene giuridico, per reati sovente senza vittima e ad alta cifra oscura. Si impone, allora, una idea di riforma e i fattori dinamici che impediscono una rilegittimazione dell’esistente sono evidenti: il superamento della concezione sanzionatoria del diritto penale, il mutamento del tipo criminologico, una concezione personalistico-funzionale di pubblica amministrazione. Essi contribuiscono ad una ridefinizione dell’oggetto della tutela penale, che non solo de iure condito sembra condizionare in via ermeneutica una diversa applicazione delle norme vigenti, ma anche de iure condendo consiglia una ristrutturazione e ricollocazione sistematica dei reati contro la pubblica amministrazione. Sul piano politico criminale, infatti, l’interazione tra bene giuridico e modalità di aggressione, per delitti di infedeltà qualificata a valori personali costituzionalmente e penalmente significativi, è la diretta conseguenza del tentativo di ricostruire il diritto penale dei soggetti con funzioni pubbliche secondo una opzione da stato sociale di diritto, sperimentando una sussidiaria risposta punitiva all’interno di un controllo integrato per fatti criminosi.

Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro la pubblica amministrazione. Prospettive di riforma.

SESSA, Antonino
2006-01-01

Abstract

Lo statuto penale della pubblica amministrazione vive una profonda stagione di crisi di effettività nel controllo dei fatti criminosi ad esso riferibili. Le ragioni di una tale situazione sono da ricercare nella ostinazione a riproporre, anche da parte del legislatore repubblicano, la conservazione di fattispecie connotate da una manifesta eticizzazione del bene giuridico, per reati sovente senza vittima e ad alta cifra oscura. Si impone, allora, una idea di riforma e i fattori dinamici che impediscono una rilegittimazione dell’esistente sono evidenti: il superamento della concezione sanzionatoria del diritto penale, il mutamento del tipo criminologico, una concezione personalistico-funzionale di pubblica amministrazione. Essi contribuiscono ad una ridefinizione dell’oggetto della tutela penale, che non solo de iure condito sembra condizionare in via ermeneutica una diversa applicazione delle norme vigenti, ma anche de iure condendo consiglia una ristrutturazione e ricollocazione sistematica dei reati contro la pubblica amministrazione. Sul piano politico criminale, infatti, l’interazione tra bene giuridico e modalità di aggressione, per delitti di infedeltà qualificata a valori personali costituzionalmente e penalmente significativi, è la diretta conseguenza del tentativo di ricostruire il diritto penale dei soggetti con funzioni pubbliche secondo una opzione da stato sociale di diritto, sperimentando una sussidiaria risposta punitiva all’interno di un controllo integrato per fatti criminosi.
2006
8849512635
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