La legge 8 febbraio 2006, n. 54, riformula, sul piano formale e sostanziale, i contenuti dell’art. 155 c.c., alla luce della asserita volontà di garantire “anche in caso di separazione personale dei genitori”, il diritto del figlio minore di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il che, sul piano concreto, si traduce nella necessità (recte opportunità) che il giudice “valuti prioritariamente” (e, dunque, prediliga) l’affidamento della prole ad entrambi i genitori in presenza del venir meno del nucleo familiare. Il legislatore muove da una semplice premessa: “il fallimento di due individui come coppia non comporta necessariamente il loro fallimento come genitori”, non sussistendo, in altri termini, alcun sinallagma tra il perdurare del vincolo matrimoniale e l’armonioso svolgersi del ruolo genitoriale. A tal fine, egli introduce gli artt. 155 bis- 155 sexies c.c. a completamento del riformulato art. 155 c.c. All’esegesi delle indicate disposizioni è, pertanto, dedicato il saggio.
L'affidamento condiviso dei figli nella crisi della famiglia
SALITO, Gelsomina
2007-01-01
Abstract
La legge 8 febbraio 2006, n. 54, riformula, sul piano formale e sostanziale, i contenuti dell’art. 155 c.c., alla luce della asserita volontà di garantire “anche in caso di separazione personale dei genitori”, il diritto del figlio minore di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il che, sul piano concreto, si traduce nella necessità (recte opportunità) che il giudice “valuti prioritariamente” (e, dunque, prediliga) l’affidamento della prole ad entrambi i genitori in presenza del venir meno del nucleo familiare. Il legislatore muove da una semplice premessa: “il fallimento di due individui come coppia non comporta necessariamente il loro fallimento come genitori”, non sussistendo, in altri termini, alcun sinallagma tra il perdurare del vincolo matrimoniale e l’armonioso svolgersi del ruolo genitoriale. A tal fine, egli introduce gli artt. 155 bis- 155 sexies c.c. a completamento del riformulato art. 155 c.c. All’esegesi delle indicate disposizioni è, pertanto, dedicato il saggio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.