Oggetto di discussione sono le conseguenze determinate dal mancato o ritardato deposito dell’istanza di fissazione d’udienza, regolarmente notificata alla controparte. Il Tribunale di Rovereto, uniformandosi ad alcune recenti pronunce di merito, ritiene applicabile a tale fattispecie la disciplina generale che regola l’inerzia delle parti nel procedimento ordinario di cognizione. Il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 9 d.lg. n. 5 del 2003 determinerebbe, pertanto, uno stato di quiescenza del processo in corso della durata di un anno e la conseguente estinzione dello stesso, in caso di mancata riassunzione ad opera delle parti nel detto termine.

STATO DI QUIESCENZA DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PERENTORIO PREVISTO DALL’ART. 9 D.LG. N. 5

MANCUSO, Carlo
2008-01-01

Abstract

Oggetto di discussione sono le conseguenze determinate dal mancato o ritardato deposito dell’istanza di fissazione d’udienza, regolarmente notificata alla controparte. Il Tribunale di Rovereto, uniformandosi ad alcune recenti pronunce di merito, ritiene applicabile a tale fattispecie la disciplina generale che regola l’inerzia delle parti nel procedimento ordinario di cognizione. Il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 9 d.lg. n. 5 del 2003 determinerebbe, pertanto, uno stato di quiescenza del processo in corso della durata di un anno e la conseguente estinzione dello stesso, in caso di mancata riassunzione ad opera delle parti nel detto termine.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1849688
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