Gli istituti alternativi alla pena detentiva sono una delle possibili risposte all’esigenza di limitare il ricorso alla carcerazione. L’ampio dibattito svoltosi all’interno della comunità scientifica è pervenuto, da tempo, alla conclusione della necessità di prevedere una risposta sanzionatoria « differenziata, con riferimento sia ai reati di scarso rilievo sociale, i cosiddetti reati bagatellari, rispetto ai quali la previsione della detenzione appare in contrasto con il rispetto del senso di umanità e il perseguimento della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 2, Cost.). La semilibertà è inserita tra gli istituti previsti nel capo Capo VI, del Titolo I della l. 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina le misure alternative alla detenzione e comporta un regime che consente al condannato ed all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto di detenzione o di internamento per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. La possibilità di allontanarsi dal luogo di espiazione per alcune ore della giornata, senza scorta, importa una modifica sostanziale nello status detentionis, consentendo il recupero delle quote di libertà relative. L’intento è di superare l’artificiosità del trattamento in istituto — che, per il fatto di svolgersi in assenza di normali rapporti intersociali, si sviluppa, di necessità secondo schemi di vita non comuni per fare affidamento, per un verso, sulla capacità risocializzante di un’attività da svolgere nella società libera, per l’altro, nell’eliminazione del rischio degli abbrutimenti conseguenti alla inoperosità ed alla promiscuità che caratterizzano la vita carceraria.

L’introduzione della semilibertà nell’ordinamento penitenziario

IOVINO, Felice Pier Carlo
2008-01-01

Abstract

Gli istituti alternativi alla pena detentiva sono una delle possibili risposte all’esigenza di limitare il ricorso alla carcerazione. L’ampio dibattito svoltosi all’interno della comunità scientifica è pervenuto, da tempo, alla conclusione della necessità di prevedere una risposta sanzionatoria « differenziata, con riferimento sia ai reati di scarso rilievo sociale, i cosiddetti reati bagatellari, rispetto ai quali la previsione della detenzione appare in contrasto con il rispetto del senso di umanità e il perseguimento della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 2, Cost.). La semilibertà è inserita tra gli istituti previsti nel capo Capo VI, del Titolo I della l. 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina le misure alternative alla detenzione e comporta un regime che consente al condannato ed all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto di detenzione o di internamento per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. La possibilità di allontanarsi dal luogo di espiazione per alcune ore della giornata, senza scorta, importa una modifica sostanziale nello status detentionis, consentendo il recupero delle quote di libertà relative. L’intento è di superare l’artificiosità del trattamento in istituto — che, per il fatto di svolgersi in assenza di normali rapporti intersociali, si sviluppa, di necessità secondo schemi di vita non comuni per fare affidamento, per un verso, sulla capacità risocializzante di un’attività da svolgere nella società libera, per l’altro, nell’eliminazione del rischio degli abbrutimenti conseguenti alla inoperosità ed alla promiscuità che caratterizzano la vita carceraria.
2008
8886836295
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