La l. 8 febbraio 2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha introdotto un “nuovo” potere discrezionale del Giudice consistente nella possibilità di rimettere le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede nascano accordi - tra i coniugi - intesi a regolamentare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale. La norma di cui all’art. 155-sexies, comma 2, c.c. risulta applicabile in via analogica al procedimento divorzile, nel quale permane l’interesse preminente e primario alla tutela della prole.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE NELL’APPLICAZIONEDELLA RECENTE LEGGE SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO

TROISI, Claudia
2008-01-01

Abstract

La l. 8 febbraio 2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha introdotto un “nuovo” potere discrezionale del Giudice consistente nella possibilità di rimettere le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede nascano accordi - tra i coniugi - intesi a regolamentare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale. La norma di cui all’art. 155-sexies, comma 2, c.c. risulta applicabile in via analogica al procedimento divorzile, nel quale permane l’interesse preminente e primario alla tutela della prole.
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