L’art. 83 bis introdotto dall’art. 69 del d.lgs. 9.1.2006, n. 5 recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della l. 14 maggio 2005, n. 80 è collocata in chiusura della sezione IV, capo III, titolo II, r.d. 16.3.1942, n. 267 destinata alla disciplina “Degli effetti del fallimento sui rapporti pendenti”. L’esame della norma è finalizzata a verificare la portata del vincolo di improcedibilità posto al giudizio arbitrale pendente nel caso si verifichi lo scioglimento del contratto in cui è inserita la clausola compromissoria. L’intento del legislatore di evitare che il giudizio arbitrale possa sopravvivere al rapporto contrattuale travolto dal fallimento nel quale rinveniva la sua fonte, induce a meditare sulla affermata compatibilità concettuale tra fallimento e procedura arbitrale che, tuttavia, esplicita una soluzione di non particolare portata sistematica, stante gli approdi di dottrina e giurisprudenza già pacificamente orientati in tal senso. Il substrato sostanziale cui la fattispecie fa riferimento, quale presupposto per l’applicazione della disciplina, è dato dalla presenza di un rapporto pendente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 72 ss. L. fall. Rispetto ai quali si pone come norma di chiusura. Da tale dato discende necessariamente che si pongono al di fuori della portata precettiva della norma tutti quei rapporti cui acceda un patto compromissorio in cui il rapporto risulti eseguito o risolto. D’altro canto, a fortiori, la norma induce a ritenere che la prosecuzione del rapporto sostanziale , previo subentro del curatore, determina la prosecuzione del procedimento arbitrale pendente e l’opponibilità del vincolo nei confronti della curatela. La valenza processuale della norma , rapportata ai principi derivanti dal sistema, induce a ritenere che non possono ricavarsi indicazioni decisive in merito alla procedibilità o improcedibilità in generale dell’arbitrato pendente nel fallimento dall’art. 83 bis, evidenziando, piuttosto, come l’improcedibilità risulti essere inscindibilmente connessa ad esigenze sistematiche rispetto alle quali la norma non risulta significativamente innovativa.

ARBITRATO E FALLIMENTO

VITOLO, Rodolfo
2009-01-01

Abstract

L’art. 83 bis introdotto dall’art. 69 del d.lgs. 9.1.2006, n. 5 recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della l. 14 maggio 2005, n. 80 è collocata in chiusura della sezione IV, capo III, titolo II, r.d. 16.3.1942, n. 267 destinata alla disciplina “Degli effetti del fallimento sui rapporti pendenti”. L’esame della norma è finalizzata a verificare la portata del vincolo di improcedibilità posto al giudizio arbitrale pendente nel caso si verifichi lo scioglimento del contratto in cui è inserita la clausola compromissoria. L’intento del legislatore di evitare che il giudizio arbitrale possa sopravvivere al rapporto contrattuale travolto dal fallimento nel quale rinveniva la sua fonte, induce a meditare sulla affermata compatibilità concettuale tra fallimento e procedura arbitrale che, tuttavia, esplicita una soluzione di non particolare portata sistematica, stante gli approdi di dottrina e giurisprudenza già pacificamente orientati in tal senso. Il substrato sostanziale cui la fattispecie fa riferimento, quale presupposto per l’applicazione della disciplina, è dato dalla presenza di un rapporto pendente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 72 ss. L. fall. Rispetto ai quali si pone come norma di chiusura. Da tale dato discende necessariamente che si pongono al di fuori della portata precettiva della norma tutti quei rapporti cui acceda un patto compromissorio in cui il rapporto risulti eseguito o risolto. D’altro canto, a fortiori, la norma induce a ritenere che la prosecuzione del rapporto sostanziale , previo subentro del curatore, determina la prosecuzione del procedimento arbitrale pendente e l’opponibilità del vincolo nei confronti della curatela. La valenza processuale della norma , rapportata ai principi derivanti dal sistema, induce a ritenere che non possono ricavarsi indicazioni decisive in merito alla procedibilità o improcedibilità in generale dell’arbitrato pendente nel fallimento dall’art. 83 bis, evidenziando, piuttosto, come l’improcedibilità risulti essere inscindibilmente connessa ad esigenze sistematiche rispetto alle quali la norma non risulta significativamente innovativa.
2009
9788859803768
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1867740
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact