Il Tribunale di Modena, con decreto 13 maggio 2008, nel decidere positivamente in ordine al potere dell’amministratore di sostegno di rifiutare le cure mediche in luogo dell’incapace e nel rispetto della volontà da questi espressa, conclude per “l’assoluta superfluità di un intervento del legislatore volto a introdurre e disciplinare il ed. testamento biologico. Già esistono, infatti, il diritto sostanziale (artt. 2, 13 e 32 cost.), lo strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà (l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, art. 408, c.c.) e, infine, l'istituto processuale di cui avvalersi (l’amministrazione di sostegno, legge n. 6 del 2004)”. La nota a sentenza si pone con toni critici rispetto alla decisione del giudicando ed in tal senso evidenzia le differenze sostanziali che intercorrono tra il negozio di designazione preventiva ed il testamento biologico.
Designazione preventiva dell'amministratore di sostegno e testamento biologico
SALITO, Gelsomina
2009-01-01
Abstract
Il Tribunale di Modena, con decreto 13 maggio 2008, nel decidere positivamente in ordine al potere dell’amministratore di sostegno di rifiutare le cure mediche in luogo dell’incapace e nel rispetto della volontà da questi espressa, conclude per “l’assoluta superfluità di un intervento del legislatore volto a introdurre e disciplinare il ed. testamento biologico. Già esistono, infatti, il diritto sostanziale (artt. 2, 13 e 32 cost.), lo strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà (l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, art. 408, c.c.) e, infine, l'istituto processuale di cui avvalersi (l’amministrazione di sostegno, legge n. 6 del 2004)”. La nota a sentenza si pone con toni critici rispetto alla decisione del giudicando ed in tal senso evidenzia le differenze sostanziali che intercorrono tra il negozio di designazione preventiva ed il testamento biologico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.