L’apertura alla tutela cautelare non tipizzata consente oggi al giudice amministrativo di ordinare qualunque misura utile alla difesa della posizione giuridica fatta valere dal ricorrente, in funzione non più solo della conservazione, nelle more del giudizio, della situazione di fatto anteriore all’adozione dell’atto ritenuto lesivo, ma pure dell’anticipazione, in via provvisoria, della regola iuris che sarà stabilmente e definitivamente imposta con la pronuncia di merito. La nuova formula in tema di misure interinali - ispirata a quella dell’art. 700 c.p.c. -, stempera, quindi, il carattere precipuamente conservativo della situazione di fatto e di diritto esistente al momento appena precedente all’adozione dell’atto lesivo, su cui si incentrava il dato normativo anteriore al 2000, per far loro assumere piuttosto una natura anticipatoria degli effetti favorevoli della sentenza di accoglimento, nella prospettiva di garantire una più efficace tutela d’urgenza alle posizioni soggettive vantate dal ricorrente in sede processuale. Ad esempio, la possibilità, riconosciuta al g.a. dall’art. 3 della l. n. 205/2000, di disporre in sede cautelare l’ordinanza ingiuntiva di pagamento, rappresenta la naturale conseguenza della trasformazione subita nel corso degli anni dal processo amministrativo, sempre più votato all’esame del rapporto tra privato e p.a., e in cui più spesso che nel passato, il giudice si trova a dover valutare anche i profili patrimoniali derivanti dall’affermazione delle situazioni giuridiche fatte valere. La disponibilità di una così ampia gamma di strumenti di tutela interinale, che offre finanche la possibilità di modificare le situazioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio, induce a ripensare alla persistente attualità di quelle caratteristiche che ne hanno, tradizionalmente, connotato la categoria, quali la strumentalità e la interinalità. Una sospensiva propulsiva, a contenuto ordinatorio, anche laddove fosse limitata ad imporre alla p.a. il riesame di un’istanza, consentirebbe, ad esempio di far ottenere al ricorrente il bene della vita a cui aspirava, laddove invece la sentenza finale si limiterebbe, semplicemente, ad annullare l’atto di diniego. Ecco che allora si concretizza la necessità di offrire una ricostruzione dogmatica delle singole misure cautelari introdotte dalla l. n. 205/2000, tale da non snaturare le caratteristiche fondanti della categoria: la richiesta sempre più pressante di effettività della tutela non deve pertanto indurre ad una ingiustificata e generalizzata somministrazione di una giustizia sommaria.

LE FORME ATIPICHE DELLA TUTELA CAUTELARE

ORREI, Chiara Maria Annunziata
2008-01-01

Abstract

L’apertura alla tutela cautelare non tipizzata consente oggi al giudice amministrativo di ordinare qualunque misura utile alla difesa della posizione giuridica fatta valere dal ricorrente, in funzione non più solo della conservazione, nelle more del giudizio, della situazione di fatto anteriore all’adozione dell’atto ritenuto lesivo, ma pure dell’anticipazione, in via provvisoria, della regola iuris che sarà stabilmente e definitivamente imposta con la pronuncia di merito. La nuova formula in tema di misure interinali - ispirata a quella dell’art. 700 c.p.c. -, stempera, quindi, il carattere precipuamente conservativo della situazione di fatto e di diritto esistente al momento appena precedente all’adozione dell’atto lesivo, su cui si incentrava il dato normativo anteriore al 2000, per far loro assumere piuttosto una natura anticipatoria degli effetti favorevoli della sentenza di accoglimento, nella prospettiva di garantire una più efficace tutela d’urgenza alle posizioni soggettive vantate dal ricorrente in sede processuale. Ad esempio, la possibilità, riconosciuta al g.a. dall’art. 3 della l. n. 205/2000, di disporre in sede cautelare l’ordinanza ingiuntiva di pagamento, rappresenta la naturale conseguenza della trasformazione subita nel corso degli anni dal processo amministrativo, sempre più votato all’esame del rapporto tra privato e p.a., e in cui più spesso che nel passato, il giudice si trova a dover valutare anche i profili patrimoniali derivanti dall’affermazione delle situazioni giuridiche fatte valere. La disponibilità di una così ampia gamma di strumenti di tutela interinale, che offre finanche la possibilità di modificare le situazioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio, induce a ripensare alla persistente attualità di quelle caratteristiche che ne hanno, tradizionalmente, connotato la categoria, quali la strumentalità e la interinalità. Una sospensiva propulsiva, a contenuto ordinatorio, anche laddove fosse limitata ad imporre alla p.a. il riesame di un’istanza, consentirebbe, ad esempio di far ottenere al ricorrente il bene della vita a cui aspirava, laddove invece la sentenza finale si limiterebbe, semplicemente, ad annullare l’atto di diniego. Ecco che allora si concretizza la necessità di offrire una ricostruzione dogmatica delle singole misure cautelari introdotte dalla l. n. 205/2000, tale da non snaturare le caratteristiche fondanti della categoria: la richiesta sempre più pressante di effettività della tutela non deve pertanto indurre ad una ingiustificata e generalizzata somministrazione di una giustizia sommaria.
2008
9788875540180
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