Nell’elaborazione giurisprudenziale emerge l’utilizzazione del controllo della meritevolezza degli interessi, ex art. 1322 c.c., al fine di assicurare il rispetto dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali rivolti anche alla disciplina di rapporti contrattuali. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’inidoneità di un contratto a realizzare la funzione economico-sociale nel c.d. ordinamento sportivo comporta la medesima inidoneità funzionale nell’ordinamento statale e l’esclusione – ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. – della meritevolezza degli interessi perseguiti, con la conseguente dichiarazione di nullità in virtú del disposto dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tuttavia, l’ambientazione nel contesto sportivo ascrive al giudizio di meritevolezza un ruolo diverso rispetto a quelli ipotizzati dalla dottrina civilistica e recepiti anche dal formante giurisprudenziale. L’utilizzazione del giudizio ex art. 1322 c.c., infatti, non è rivolta a salvaguardare, anche rispetto al contratto c.d. sportivo, l’ordine giuridico dalla presenza di manifestazioni negoziali confliggenti con i canoni regolamentari che ne costituiscono le fondamenta. Il saggio procede quindi a un preliminare e approfondito accertamento della irriducibilità del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nel contratto sportivo alle principali ricostruzioni del giudizio ex art. 1322 c.c. offerte dal formante dottrinale e giurisprudenziale. In questa prospettiva si rileva l’ambiguità caratterizzante l’utilizzazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza nel contesto sportivo a causa del mancato riferimento ad una nozione univoca di causa, in realtà sempre sospesa tra il tipo e l’interesse in concreto perseguito. Pertanto la rilevata estraneità della meritevolezza ex art. 1322 c.c. – almeno nelle ricostruzioni recepite anche dal formante giurisprudenziale – al problema della violazione delle c.dd. «regole sportive» consente di ridurre l’inevitabile condizionamento esercitato dalle riferite decisioni mediante la messa in evidenza delle peculiarità delle fattispecie concrete. In conclusione, l’insufficienza dell’elaborazione giurisprudenziale è dettata dal difetto di valutazione dei diversi contesti di utilizzazione del giudizio di meritevolezza degli interessi dedotti nel contratto sportivo, che impongono di ascrivere alla violazione delle regole sportive conseguenze distinte, in ragione delle specifiche regole violate, sul presupposto che, neanche ove si voglia accedere ad una separazione – che non si condivide – tra realtà sociale e realtà normativa – non possono sovrapporsi il difetto di giuridicità, l’inconfigurabilità di un’operazione economica, la nullità per difetto di causa, per illiceità della causa o dell’oggetto ovvero per impossibilità dell’oggetto, che attivano l’operatività di diverse disposizioni.

L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.dd. sportivi

FEDERICO, Andrea
2009-01-01

Abstract

Nell’elaborazione giurisprudenziale emerge l’utilizzazione del controllo della meritevolezza degli interessi, ex art. 1322 c.c., al fine di assicurare il rispetto dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali rivolti anche alla disciplina di rapporti contrattuali. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’inidoneità di un contratto a realizzare la funzione economico-sociale nel c.d. ordinamento sportivo comporta la medesima inidoneità funzionale nell’ordinamento statale e l’esclusione – ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. – della meritevolezza degli interessi perseguiti, con la conseguente dichiarazione di nullità in virtú del disposto dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tuttavia, l’ambientazione nel contesto sportivo ascrive al giudizio di meritevolezza un ruolo diverso rispetto a quelli ipotizzati dalla dottrina civilistica e recepiti anche dal formante giurisprudenziale. L’utilizzazione del giudizio ex art. 1322 c.c., infatti, non è rivolta a salvaguardare, anche rispetto al contratto c.d. sportivo, l’ordine giuridico dalla presenza di manifestazioni negoziali confliggenti con i canoni regolamentari che ne costituiscono le fondamenta. Il saggio procede quindi a un preliminare e approfondito accertamento della irriducibilità del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nel contratto sportivo alle principali ricostruzioni del giudizio ex art. 1322 c.c. offerte dal formante dottrinale e giurisprudenziale. In questa prospettiva si rileva l’ambiguità caratterizzante l’utilizzazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza nel contesto sportivo a causa del mancato riferimento ad una nozione univoca di causa, in realtà sempre sospesa tra il tipo e l’interesse in concreto perseguito. Pertanto la rilevata estraneità della meritevolezza ex art. 1322 c.c. – almeno nelle ricostruzioni recepite anche dal formante giurisprudenziale – al problema della violazione delle c.dd. «regole sportive» consente di ridurre l’inevitabile condizionamento esercitato dalle riferite decisioni mediante la messa in evidenza delle peculiarità delle fattispecie concrete. In conclusione, l’insufficienza dell’elaborazione giurisprudenziale è dettata dal difetto di valutazione dei diversi contesti di utilizzazione del giudizio di meritevolezza degli interessi dedotti nel contratto sportivo, che impongono di ascrivere alla violazione delle regole sportive conseguenze distinte, in ragione delle specifiche regole violate, sul presupposto che, neanche ove si voglia accedere ad una separazione – che non si condivide – tra realtà sociale e realtà normativa – non possono sovrapporsi il difetto di giuridicità, l’inconfigurabilità di un’operazione economica, la nullità per difetto di causa, per illiceità della causa o dell’oggetto ovvero per impossibilità dell’oggetto, che attivano l’operatività di diverse disposizioni.
2009
9788849518115
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1956533
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