L’informazione riveste, nell’ambito del mercato bancario, il carattere di bene pubblico; va però sottolineato che la distribuzione tra i diversi agenti tende, in assenza di interventi correttivi, a non essere efficiente. Di qui la necessità di istituire un sistema centralizzato dei rischi che fornisca agli intermediari virtuosi una informativa utile per valutare il merito di credito della clientela e, più in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito. Il sistema centralizzato di rilevazione dei rischi si inserisce a pieno titolo nel processo di produzione dell’informazione, in quanto la disponibilità di informazioni sulle caratteristiche e sui comportamenti della clientela attenua il problema dell’adverse selection. Al fine, quindi, di stabilizzare il sistema gli intermediari beneficiano di informazioni essenziali per erogare credito in maniera efficiente. A tale interesse si contrappone, poi, quello del terzo debitore a che la trasmissione dei dati sia effettuata in maniera corretta e veritiera. La necessità di un contemperamento tra gli opposti interessi, riserbo economico e trasparenza del mercato, è stata poi avvertita anche in considerazione del fatto che la valutazione delle condizioni patrimoniali del debitore viene fatta dalla banca senza che quest’ultimo possa in alcun modo parteciparvi, in assenza cioè di contraddittorio. Tale bilanciamento si risolve nella realizzazione dell’interesse pubblico soltanto quando vi sia una effettiva posizione di sofferenza del credito; in mancanza la segnalazione è da ritenere illegittima poiché lesiva del diritto della persona all’immagine ed alla reputazione. D’altronde è proprio la delicatezza delle informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi che impone di ricercare un necessario contemperamento tra il diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali e lo sviluppo del sistema informativo. La giurisprudenza prevalente ritiene che, ai fini della segnalazione alla Centrale dei rischi, si debba effettuare una valutazione complessiva della posizione economica del debitore, non dovendosi semplicemente considerare il singolo rapporto creditizio. Va comunque menzionata una tesi minoritaria, secondo la quale la sofferenza discenderebbe dalla sola analisi dei rapporti tra la banca segnalante ed il cliente. E’ chiaro che non rileva qualsiasi comportamento del debitore, ma soltanto quello patologico, per la determinazione del quale vengono utilizzati i parametri richiamati dall’accordo di Basilea 2, in virtù dei quali la classificazione in default della clientela, ai fini della determinazione del rating interno, è logica conseguenza non solo della dichiarazione di fallimento, ma anche della impossibilità per il debitore di pagare i suoi debiti per intero, del ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento di quanto dovuto. Il profilo più delicato da affrontare concerne la responsabilità della banca che effettui una segnalazione erronea alla Centrale dei Rischi. L’atteggiamento costante della giurisprudenza, in un primo tempo, è stato nel senso di escluderla. La dottrina tradizionale colloca la responsabilità della banca per errata segnalazione alla Centrale dei rischi nell’ambito della c.d. responsabilità da false o inesatte informazioni, “zona di confine” tra fatto ed atto illecito. La giurisprudenza più recente fa discendere la responsabilità da informazioni inesatte dallo status dell’impresa bancaria, dalla violazione cioè di obblighi specifici di comportamento; tale responsabilità sarebbe così inquadrata in termini di colpa extracontrattuale. Contro tale orientamento si è però espressa parte della dottrina sottolineando come la responsabilità della banca sia fondata sulla violazione di specifici obblighi, e non su generiche norme di comportamento, rivolti a soggetti determinati, fonte quindi di responsabilità contrattuale. E’ evidente che, l’eventuale segnalazione di una posizione a rischio, comporta un effetto a catena, determinando mancati affidamenti, nonché la revoca di quelli già concessi. Il danno da informazione inesatta non si esplica soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito, non è quindi soltanto un danno di tipo patrimoniale, in quanto comporta anche una lesione alla reputazione imprenditoriale del segnalato. La banca segnalante, nell’adempiere ai propri doveri di bonus argentarius dovrà allora adottare tutte le cautele necessarie, in ragione “di quella particolare considerazione del mondo esterno che fa delle banche abili procuratrici e sfruttatrici di conoscenze”.

Segnalazione di crediti in sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia tra interesse pubblicistico del sistema creditizio ed interesse del cliente alla riservatezza

ATTANASIO, Francesca
2008-01-01

Abstract

L’informazione riveste, nell’ambito del mercato bancario, il carattere di bene pubblico; va però sottolineato che la distribuzione tra i diversi agenti tende, in assenza di interventi correttivi, a non essere efficiente. Di qui la necessità di istituire un sistema centralizzato dei rischi che fornisca agli intermediari virtuosi una informativa utile per valutare il merito di credito della clientela e, più in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito. Il sistema centralizzato di rilevazione dei rischi si inserisce a pieno titolo nel processo di produzione dell’informazione, in quanto la disponibilità di informazioni sulle caratteristiche e sui comportamenti della clientela attenua il problema dell’adverse selection. Al fine, quindi, di stabilizzare il sistema gli intermediari beneficiano di informazioni essenziali per erogare credito in maniera efficiente. A tale interesse si contrappone, poi, quello del terzo debitore a che la trasmissione dei dati sia effettuata in maniera corretta e veritiera. La necessità di un contemperamento tra gli opposti interessi, riserbo economico e trasparenza del mercato, è stata poi avvertita anche in considerazione del fatto che la valutazione delle condizioni patrimoniali del debitore viene fatta dalla banca senza che quest’ultimo possa in alcun modo parteciparvi, in assenza cioè di contraddittorio. Tale bilanciamento si risolve nella realizzazione dell’interesse pubblico soltanto quando vi sia una effettiva posizione di sofferenza del credito; in mancanza la segnalazione è da ritenere illegittima poiché lesiva del diritto della persona all’immagine ed alla reputazione. D’altronde è proprio la delicatezza delle informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi che impone di ricercare un necessario contemperamento tra il diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali e lo sviluppo del sistema informativo. La giurisprudenza prevalente ritiene che, ai fini della segnalazione alla Centrale dei rischi, si debba effettuare una valutazione complessiva della posizione economica del debitore, non dovendosi semplicemente considerare il singolo rapporto creditizio. Va comunque menzionata una tesi minoritaria, secondo la quale la sofferenza discenderebbe dalla sola analisi dei rapporti tra la banca segnalante ed il cliente. E’ chiaro che non rileva qualsiasi comportamento del debitore, ma soltanto quello patologico, per la determinazione del quale vengono utilizzati i parametri richiamati dall’accordo di Basilea 2, in virtù dei quali la classificazione in default della clientela, ai fini della determinazione del rating interno, è logica conseguenza non solo della dichiarazione di fallimento, ma anche della impossibilità per il debitore di pagare i suoi debiti per intero, del ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento di quanto dovuto. Il profilo più delicato da affrontare concerne la responsabilità della banca che effettui una segnalazione erronea alla Centrale dei Rischi. L’atteggiamento costante della giurisprudenza, in un primo tempo, è stato nel senso di escluderla. La dottrina tradizionale colloca la responsabilità della banca per errata segnalazione alla Centrale dei rischi nell’ambito della c.d. responsabilità da false o inesatte informazioni, “zona di confine” tra fatto ed atto illecito. La giurisprudenza più recente fa discendere la responsabilità da informazioni inesatte dallo status dell’impresa bancaria, dalla violazione cioè di obblighi specifici di comportamento; tale responsabilità sarebbe così inquadrata in termini di colpa extracontrattuale. Contro tale orientamento si è però espressa parte della dottrina sottolineando come la responsabilità della banca sia fondata sulla violazione di specifici obblighi, e non su generiche norme di comportamento, rivolti a soggetti determinati, fonte quindi di responsabilità contrattuale. E’ evidente che, l’eventuale segnalazione di una posizione a rischio, comporta un effetto a catena, determinando mancati affidamenti, nonché la revoca di quelli già concessi. Il danno da informazione inesatta non si esplica soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito, non è quindi soltanto un danno di tipo patrimoniale, in quanto comporta anche una lesione alla reputazione imprenditoriale del segnalato. La banca segnalante, nell’adempiere ai propri doveri di bonus argentarius dovrà allora adottare tutte le cautele necessarie, in ragione “di quella particolare considerazione del mondo esterno che fa delle banche abili procuratrici e sfruttatrici di conoscenze”.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1958116
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