Il lavoro trae spunto dalla originale tesi elaborata da Domenico Rubino in tema di arbitraggio per la determinazione del prezzo nella compravendita. In proposito, il ragionamento dell’insigne Studioso prende avvio da una considerazione sul concetto di determinatezza e determinabilità. Egli ritiene che, affinché il contratto sia valido, non è necessario che il prezzo sia determinato ab origine, ma è sufficiente che si possa far riferimento ad adeguati criteri di determinazione, o espressamente previsti dalle parti o facilmente desumibili dal regolamento negoziale oppure stabiliti dalla legge. In quest’ottica, il Maestro confuta la dogmatica distinzione tra criteri di sicuro funzionamento e quelli di incerto funzionamento ed afferma che la vendita con prezzo determinabile, nella quale siano rinvenibili parametri concretamente idonei alla futura determinazione, sia un contratto perfetto ed immediatamente efficace, a prescindere dalla tipologia dei criteri scelti dai contraenti. In guisa che, anche il ricorso ad una clausola di arbitraggio per la quantificazione del corrispettivo non rende incompleta la vendita, che - appunto - è immediatamente «perfetta, valida ed efficace». Ne consegue che, qualora il prezzo non trovi successiva determinazione, non potrà essere legittimamente richiamata la nullità ex art. 1418, comma 2, c.c., sussistendo tutti i requisiti essenziali del contratto. Tuttavia, dato che la mancata determinazione del prezzo rende impossibile una delle due prestazioni il rapporto potrà essere sciolto, con conseguente caducazione degli effetti ex tunc, mediante la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile alle parti (art. 1463 c.c.). La rilevanza di questa conclusione diviene ancor piú pregevole per la particolare conseguenza applicativa che ne risulta correlata. In caso di mancata determinazione del terzo, l’autore non circoscrive l’applicazione del rimedio risolutorio all’arbitraggio con arbitrium boni viri disciplinato dall’art. 1473 c.c., ma lo estende anche all’arbitraggio rimesso al mero arbitrio del terzo, nonostante l’art. 1349, comma 2, c.c., richiami espressamente la nullità. Ciò in virtú di un’interpretazione sistematica dell’art. 1473 c.c. e dell’art. 1349 c.c., sul presupposto che la disposizione specifica dell’art. 1473 c.c. regolamenti soltanto la figura dell’arbitraggio di arbitrium boni viri, non anche quella di mero arbitrio. Tali autorevoli osservazioni hanno sollecitato una indagine volta a verificare l’impatto dei pregevoli ri-sultati conseguiti dal Maestro sul piano teorico sulla sfera pratico-operativa. Ne è emerso un corollario particolarmente significativo. Degna di nota è la proposta interpretazione della nullità sancita dal secondo comma dell’art. 1349 c.c. nel senso di inefficacia, determi-nata dalla risoluzione della vendita per impossibilità sopravvenuta. È evidente che considerare un contratto con prezzo non determinato risolvibile anziché nullo significherebbe, anzitutto, evitare le rigorose regole della nullità. Inoltre, mentre la nullità opera di diritto e non ammette sanatoria, la risoluzione è un rimedio che le parti sono legittimate ad utilizzare o meno. Considerando che la previsione della clausola di arbitraggio non è determinata da una lite sorta tra i contraenti, ma da particolari conoscenze dell’arbitratore, è ragionevole pensare che, nell’ipotesi specifica della compravendita, qualora il terzo non definisca il prezzo e manchi un accordo per la sua sostituzione, i contraenti possano avere, comunque, interesse a mantene-re in vita il contratto e decidano di negoziare, loro stesse, il corrispettivo della vendita. I significativi riflessi operativi che l’applicazione della succitata teoria comporterebbe nei concreti rapporti stridono, però, col dogmatismo che connota tutte le argomentazioni addotte. Il che ha condotto a concludere che la menzionata teoria rappresenti un ulteriore contributo offerto da Domenico Rubino alla moderna civilistica italiana, a condizione, però, che venga emancipata dal dogmatismo delle argomentazioni e sia sorretta da una valutazione incentrata sugli interessi.

Criteri di determinazione rimessi ad un terzo. La mancata quantificazione del prezzo tra nullità della compravendita e risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta

LAZZARELLI, FEDERICA
2009-01-01

Abstract

Il lavoro trae spunto dalla originale tesi elaborata da Domenico Rubino in tema di arbitraggio per la determinazione del prezzo nella compravendita. In proposito, il ragionamento dell’insigne Studioso prende avvio da una considerazione sul concetto di determinatezza e determinabilità. Egli ritiene che, affinché il contratto sia valido, non è necessario che il prezzo sia determinato ab origine, ma è sufficiente che si possa far riferimento ad adeguati criteri di determinazione, o espressamente previsti dalle parti o facilmente desumibili dal regolamento negoziale oppure stabiliti dalla legge. In quest’ottica, il Maestro confuta la dogmatica distinzione tra criteri di sicuro funzionamento e quelli di incerto funzionamento ed afferma che la vendita con prezzo determinabile, nella quale siano rinvenibili parametri concretamente idonei alla futura determinazione, sia un contratto perfetto ed immediatamente efficace, a prescindere dalla tipologia dei criteri scelti dai contraenti. In guisa che, anche il ricorso ad una clausola di arbitraggio per la quantificazione del corrispettivo non rende incompleta la vendita, che - appunto - è immediatamente «perfetta, valida ed efficace». Ne consegue che, qualora il prezzo non trovi successiva determinazione, non potrà essere legittimamente richiamata la nullità ex art. 1418, comma 2, c.c., sussistendo tutti i requisiti essenziali del contratto. Tuttavia, dato che la mancata determinazione del prezzo rende impossibile una delle due prestazioni il rapporto potrà essere sciolto, con conseguente caducazione degli effetti ex tunc, mediante la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile alle parti (art. 1463 c.c.). La rilevanza di questa conclusione diviene ancor piú pregevole per la particolare conseguenza applicativa che ne risulta correlata. In caso di mancata determinazione del terzo, l’autore non circoscrive l’applicazione del rimedio risolutorio all’arbitraggio con arbitrium boni viri disciplinato dall’art. 1473 c.c., ma lo estende anche all’arbitraggio rimesso al mero arbitrio del terzo, nonostante l’art. 1349, comma 2, c.c., richiami espressamente la nullità. Ciò in virtú di un’interpretazione sistematica dell’art. 1473 c.c. e dell’art. 1349 c.c., sul presupposto che la disposizione specifica dell’art. 1473 c.c. regolamenti soltanto la figura dell’arbitraggio di arbitrium boni viri, non anche quella di mero arbitrio. Tali autorevoli osservazioni hanno sollecitato una indagine volta a verificare l’impatto dei pregevoli ri-sultati conseguiti dal Maestro sul piano teorico sulla sfera pratico-operativa. Ne è emerso un corollario particolarmente significativo. Degna di nota è la proposta interpretazione della nullità sancita dal secondo comma dell’art. 1349 c.c. nel senso di inefficacia, determi-nata dalla risoluzione della vendita per impossibilità sopravvenuta. È evidente che considerare un contratto con prezzo non determinato risolvibile anziché nullo significherebbe, anzitutto, evitare le rigorose regole della nullità. Inoltre, mentre la nullità opera di diritto e non ammette sanatoria, la risoluzione è un rimedio che le parti sono legittimate ad utilizzare o meno. Considerando che la previsione della clausola di arbitraggio non è determinata da una lite sorta tra i contraenti, ma da particolari conoscenze dell’arbitratore, è ragionevole pensare che, nell’ipotesi specifica della compravendita, qualora il terzo non definisca il prezzo e manchi un accordo per la sua sostituzione, i contraenti possano avere, comunque, interesse a mantene-re in vita il contratto e decidano di negoziare, loro stesse, il corrispettivo della vendita. I significativi riflessi operativi che l’applicazione della succitata teoria comporterebbe nei concreti rapporti stridono, però, col dogmatismo che connota tutte le argomentazioni addotte. Il che ha condotto a concludere che la menzionata teoria rappresenti un ulteriore contributo offerto da Domenico Rubino alla moderna civilistica italiana, a condizione, però, che venga emancipata dal dogmatismo delle argomentazioni e sia sorretta da una valutazione incentrata sugli interessi.
2009
9788849518511
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