Tra gli istituti destinati al consolidamento dei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, previsti dal Libro XI del codice di procedura penale, il capo I del tit. IV disciplina l’esecuzione in Italia di sentenze penali emanate da organi giurisdizionali stranieri. Il riconoscimento della sentenza straniera è il presupposto perché la stessa possa spiegare i suoi effetti nel nostro Paese. Tant’è che il legislatore del 1930 ha avvertito l’esigenza di menzionare, già nel codice penale, il riconoscimento di provvedimenti giudiziari stranieri, individuandone i presupposti più significativi. Questa previsione ha come finalità quella di contemplare il riconoscimento di effetti giuridici già previsti dall’ordinamento italiano, anche se la sentenza produce conseguenze del tutto indipendenti da quelle che può avere nell’ordinamento straniero. In particolare, l’art. 12 c.p. prevede che gli effetti della sentenza penale straniera pronunciata per un delitto possono essere ammessi: a) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere; b) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria; c) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta a misure di sicurezza personali. Presupposto che il legislatore sostanziale ritiene necessario al fine del riconoscimento della sentenza penale straniera è l’esistenza di un trattato di estradizione con l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (art. 12 comma 5 c.p.). Tuttavia, è lo stesso art. 12 c.p. a prevedere una deroga alla sussistenza di un trattato estraditivo: empasse che il legislatore risolve con la previsione che la sentenza estera possa essere ugualmente oggetto di valutazione di riconoscimento nello Stato a richiesta del ministro della giustizia, ad eccezione del caso in cui l’istanza venga formulata quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero quando deve esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

La esecuzione delle sentenze penali straniere

DALIA, Gaspare
2009-01-01

Abstract

Tra gli istituti destinati al consolidamento dei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, previsti dal Libro XI del codice di procedura penale, il capo I del tit. IV disciplina l’esecuzione in Italia di sentenze penali emanate da organi giurisdizionali stranieri. Il riconoscimento della sentenza straniera è il presupposto perché la stessa possa spiegare i suoi effetti nel nostro Paese. Tant’è che il legislatore del 1930 ha avvertito l’esigenza di menzionare, già nel codice penale, il riconoscimento di provvedimenti giudiziari stranieri, individuandone i presupposti più significativi. Questa previsione ha come finalità quella di contemplare il riconoscimento di effetti giuridici già previsti dall’ordinamento italiano, anche se la sentenza produce conseguenze del tutto indipendenti da quelle che può avere nell’ordinamento straniero. In particolare, l’art. 12 c.p. prevede che gli effetti della sentenza penale straniera pronunciata per un delitto possono essere ammessi: a) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere; b) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria; c) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta a misure di sicurezza personali. Presupposto che il legislatore sostanziale ritiene necessario al fine del riconoscimento della sentenza penale straniera è l’esistenza di un trattato di estradizione con l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (art. 12 comma 5 c.p.). Tuttavia, è lo stesso art. 12 c.p. a prevedere una deroga alla sussistenza di un trattato estraditivo: empasse che il legislatore risolve con la previsione che la sentenza estera possa essere ugualmente oggetto di valutazione di riconoscimento nello Stato a richiesta del ministro della giustizia, ad eccezione del caso in cui l’istanza venga formulata quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero quando deve esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
2009
9788859803867
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/2281080
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