Il capitolo approfondisce l'esame delle attività esecutive poste in essere per l'attuazione delle diverse sanzioni oggetto del comando espresso nel titolo esecutivo. Lo studio parte dalla scelta legislativa: all'unicità dell'organo legittimato a promuovere l'esecuzione – in ragione del carattere monopolistico della sua investitura in vista dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato – fa riscontro una pluralità di modalità esecutive, ciascuna predisposta e disciplinata in ragione delle peculiarità connotanti la specifica tipologia sanzionatoria oggetto di esecuzione. Dalle modalità connotanti l'esecuzione della pena detentiva – compreso il potere-dovere attribuito all'ufficio del pubblico ministero di sospenderne l'esecuzione qualora la pena in concreto da eseguire non superi una determinata soglia e non sussistano talune condizioni ostative – si passa a quelle operanti nel caso di esecuzione della pena pecuniaria, fino all'esecuzione delle pene paradetentive inflitte dal giudice di pace. L’analisi sulla relativa disciplina impone di riproporre tutte le perplessità formulate dalla dottrina in merito alla funzione promozionale attribuita all’ufficio del pubblico ministero e, con essa, al riconoscimento di poteri a contenuto giurisdizionale. La considerazione critica più comune, in particolare, parte da un’eccessiva sfera di attribuzioni: da qui l’avvertita esigenza di rideterminare il potere-dovere di emettere l’ordine di carcerazione in capo all’ufficio del pubblico ministero previa adozione di un ordine del giudice dell’esecuzione, al quale dovrebbe competere anche lo svolgimento delle indagini sul caso. L’opportunità di far precedere l’ordine da un provvedimento autorizzativo del giudice dell’esecuzione è giustificata, tra l’altro, sia dalla tutela della libertà personale del condannato sia, dalla necessità di evitare «i rischi collegati alla personalizzazione della vicenda giudiziaria» da parte del magistrato del pubblico ministero. Tra le ipotesi riconducibili al fenomeno sospensivo dell’esecuzione penale una particolare attenzione è dedicata all’ufficio del pubblico ministero, quale organo dotato del potere di sospendere, in via automatica, l’esecuzione della pena detentiva nei confronti del condannato non ancora detenuto. La scelta legislativa di attribuire al magistrato del pubblico ministero il potere-dovere di sospendere di ufficio la esecuzione, prima che essa abbia inizio, trova la sua giustificazione – come indicato, a più riprese, nel corso dei lavori parlamentari che hanno determinato la riforma del 1998 – in una pluralità di motivazioni, tutte orientate a rendere più agevole il ricorso a quei meccanismi idonei ad ottenere la concessione della misura alternativa prima della esecuzione della pena detentiva, al fine di evitare che il condannato, nei cui confronti astrattamente esistano le condizioni per la concessione della misura, transiti necessariamente per il carcere. L'analisi è volta a verificare la portata della riforma, anche alla luce degli ulteriori interventi legislativi, in ragione dei limiti fissati per la sua operatività.

Le differenti modalità di esecuzione della pena

KALB, Luigi
2009-01-01

Abstract

Il capitolo approfondisce l'esame delle attività esecutive poste in essere per l'attuazione delle diverse sanzioni oggetto del comando espresso nel titolo esecutivo. Lo studio parte dalla scelta legislativa: all'unicità dell'organo legittimato a promuovere l'esecuzione – in ragione del carattere monopolistico della sua investitura in vista dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato – fa riscontro una pluralità di modalità esecutive, ciascuna predisposta e disciplinata in ragione delle peculiarità connotanti la specifica tipologia sanzionatoria oggetto di esecuzione. Dalle modalità connotanti l'esecuzione della pena detentiva – compreso il potere-dovere attribuito all'ufficio del pubblico ministero di sospenderne l'esecuzione qualora la pena in concreto da eseguire non superi una determinata soglia e non sussistano talune condizioni ostative – si passa a quelle operanti nel caso di esecuzione della pena pecuniaria, fino all'esecuzione delle pene paradetentive inflitte dal giudice di pace. L’analisi sulla relativa disciplina impone di riproporre tutte le perplessità formulate dalla dottrina in merito alla funzione promozionale attribuita all’ufficio del pubblico ministero e, con essa, al riconoscimento di poteri a contenuto giurisdizionale. La considerazione critica più comune, in particolare, parte da un’eccessiva sfera di attribuzioni: da qui l’avvertita esigenza di rideterminare il potere-dovere di emettere l’ordine di carcerazione in capo all’ufficio del pubblico ministero previa adozione di un ordine del giudice dell’esecuzione, al quale dovrebbe competere anche lo svolgimento delle indagini sul caso. L’opportunità di far precedere l’ordine da un provvedimento autorizzativo del giudice dell’esecuzione è giustificata, tra l’altro, sia dalla tutela della libertà personale del condannato sia, dalla necessità di evitare «i rischi collegati alla personalizzazione della vicenda giudiziaria» da parte del magistrato del pubblico ministero. Tra le ipotesi riconducibili al fenomeno sospensivo dell’esecuzione penale una particolare attenzione è dedicata all’ufficio del pubblico ministero, quale organo dotato del potere di sospendere, in via automatica, l’esecuzione della pena detentiva nei confronti del condannato non ancora detenuto. La scelta legislativa di attribuire al magistrato del pubblico ministero il potere-dovere di sospendere di ufficio la esecuzione, prima che essa abbia inizio, trova la sua giustificazione – come indicato, a più riprese, nel corso dei lavori parlamentari che hanno determinato la riforma del 1998 – in una pluralità di motivazioni, tutte orientate a rendere più agevole il ricorso a quei meccanismi idonei ad ottenere la concessione della misura alternativa prima della esecuzione della pena detentiva, al fine di evitare che il condannato, nei cui confronti astrattamente esistano le condizioni per la concessione della misura, transiti necessariamente per il carcere. L'analisi è volta a verificare la portata della riforma, anche alla luce degli ulteriori interventi legislativi, in ragione dei limiti fissati per la sua operatività.
2009
9788859803867
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/2281808
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