Il principio democratico oppone, alla relazione ricevuta di soggezione, la partecipazione, in un rapporto dialettico, che oggettivizza la potestà nella funzione di soddisfacimento dei bisogni della Collettività, e ne organizza l’esercizio, in una processualità dialogica e compositiva, indotta dalla stessa funzionalizzazione al conseguimento dei fini sociali e dalla stessa qualità plurale dell’oggetto. L’interesse pubblico, per tal via, acquista una qualità dinamica e plurale, nel continuo divenire di una sintesi bilanciata di istanze contrapposte, dotate di pari dignità, sicché il referente dell’imparzialità va reperito nella concreta osservanza delle regole del sistema democratico. Il grado di diffusione ed effettività degli istituti di partecipazione procedimentale e dei moduli organizzativi di coordinamento dell’azione, è, pertanto, misura dell’imparzialità. Il principio democratico consente, altresì, l’omogeneizzazione del modello costituzionale di P.A., per il tramite dell’imparzialità, che, intesa in senso strutturale, postula l’integrazione tra i diversi livelli decisionali, in termini di unità/continuità tra politica ed amministrazione e di coordinamento tra indirizzo programmatico e gestione puntuale, in un rapporto complementare di limite reciproco. La qualità imparziale dell’agire trova ulteriore momento positivo di sintesi, sul piano sia funzionale che strutturale, nel valore di giustizia nell’amministrazione dell’art. 100, I co., Cost., che se, in prima istanza, delinea i contenuti di democraticità del rapporto tra sindacato giurisdizionale ed azione, prescrive, altresì, una regola fondamentale di condotta nel valore, che vuole assicurato con la tutela, in riferimento ai valori costituzionali dello sviluppo della persona umana ed alle regole del sistema democratico. Giusta è, dunque, l’amministrazione che conforma il suo agire ad un canone generale ed oggettivo di non arbitrarietà dell’azione, valido ed operante tanto nella dimensione verticale del rapporto tra i diversi livelli decisionali, che in quella orizzontale del rapporto procedimentale. Il procedimento è metodo democratico di esercizio cooperativo del potere, per l’adozione della scelta discrezionale, tuttavia, la sfera democratica della discrezionalità manifesta, ancor prima ed intrinsecamente, una peculiare forza propulsiva, che chiama il procedente al compito di favorire e sollecitare, in funzione di riequilibrio l’allegazione paritaria al procedimento di tutti gli interessi in gioco, ed, in particolare, degli interessi deboli, ed al compito di partecipare alla funzione educativa e persuasiva del diritto, nella ricerca della consapevole e spontanea adesione alle scelte, per il fine di un’Amministrazione sociale, paritaria e legittimata dal consenso, conformata al valore democratico della centralità dell’individuo e dei suoi bisogni e, quindi, ad una qualità relazionale della funzione, intesa al pieno conseguimento del bene della vita, cui il medesimo aspira. La funzione della potestà discrezionale di sintesi dirimente del conflitto degli interessi, risponde, così, per converso, alla ratio, ulteriore e generale, della composizione, nell’ordine costituzionale, dell’aspettativa individuale con la doverosità sociale, in un rapporto in cui l’interesse legittimo, conformato al principio di eguaglianza ed ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, s’afferma nella luce della responsabilità, nella consapevolezza d’essere parte di un contratto necessario.

Principio democratico e giustizia nell'amministrazione

VOLPE, Francesco Paolo
2009-01-01

Abstract

Il principio democratico oppone, alla relazione ricevuta di soggezione, la partecipazione, in un rapporto dialettico, che oggettivizza la potestà nella funzione di soddisfacimento dei bisogni della Collettività, e ne organizza l’esercizio, in una processualità dialogica e compositiva, indotta dalla stessa funzionalizzazione al conseguimento dei fini sociali e dalla stessa qualità plurale dell’oggetto. L’interesse pubblico, per tal via, acquista una qualità dinamica e plurale, nel continuo divenire di una sintesi bilanciata di istanze contrapposte, dotate di pari dignità, sicché il referente dell’imparzialità va reperito nella concreta osservanza delle regole del sistema democratico. Il grado di diffusione ed effettività degli istituti di partecipazione procedimentale e dei moduli organizzativi di coordinamento dell’azione, è, pertanto, misura dell’imparzialità. Il principio democratico consente, altresì, l’omogeneizzazione del modello costituzionale di P.A., per il tramite dell’imparzialità, che, intesa in senso strutturale, postula l’integrazione tra i diversi livelli decisionali, in termini di unità/continuità tra politica ed amministrazione e di coordinamento tra indirizzo programmatico e gestione puntuale, in un rapporto complementare di limite reciproco. La qualità imparziale dell’agire trova ulteriore momento positivo di sintesi, sul piano sia funzionale che strutturale, nel valore di giustizia nell’amministrazione dell’art. 100, I co., Cost., che se, in prima istanza, delinea i contenuti di democraticità del rapporto tra sindacato giurisdizionale ed azione, prescrive, altresì, una regola fondamentale di condotta nel valore, che vuole assicurato con la tutela, in riferimento ai valori costituzionali dello sviluppo della persona umana ed alle regole del sistema democratico. Giusta è, dunque, l’amministrazione che conforma il suo agire ad un canone generale ed oggettivo di non arbitrarietà dell’azione, valido ed operante tanto nella dimensione verticale del rapporto tra i diversi livelli decisionali, che in quella orizzontale del rapporto procedimentale. Il procedimento è metodo democratico di esercizio cooperativo del potere, per l’adozione della scelta discrezionale, tuttavia, la sfera democratica della discrezionalità manifesta, ancor prima ed intrinsecamente, una peculiare forza propulsiva, che chiama il procedente al compito di favorire e sollecitare, in funzione di riequilibrio l’allegazione paritaria al procedimento di tutti gli interessi in gioco, ed, in particolare, degli interessi deboli, ed al compito di partecipare alla funzione educativa e persuasiva del diritto, nella ricerca della consapevole e spontanea adesione alle scelte, per il fine di un’Amministrazione sociale, paritaria e legittimata dal consenso, conformata al valore democratico della centralità dell’individuo e dei suoi bisogni e, quindi, ad una qualità relazionale della funzione, intesa al pieno conseguimento del bene della vita, cui il medesimo aspira. La funzione della potestà discrezionale di sintesi dirimente del conflitto degli interessi, risponde, così, per converso, alla ratio, ulteriore e generale, della composizione, nell’ordine costituzionale, dell’aspettativa individuale con la doverosità sociale, in un rapporto in cui l’interesse legittimo, conformato al principio di eguaglianza ed ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, s’afferma nella luce della responsabilità, nella consapevolezza d’essere parte di un contratto necessario.
2009
9788537505519
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/2600733
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