Il lavoro, ripercorrendone anche storicamente le vicende nella transizione dal vecchio al nuovo ordine mondiale economico e politico, si propone di indagare la trasformazione del G7/G8 nelle dinamiche della c.d. governance globale, onde dimostrare che esso sia stato sempre concepito ed inteso come strumento per allargare le basi democratiche della comunità internazionale. In questo contesto, viene trattato, in particolare, il problema della natura giuridica del G7/G8, che, secondo il diritto delle organizzazioni internazionali, rientra nella categoria delle unioni internazionali cc.dd. semplici, le quali rappresentano il livello più elementare delle organizzazioni internazionali e si concretizzano nella prassi in conferenze intergovernative permanenti o istituzionalizzate: riunioni periodiche tenute da organi degli Stati di livello più o meno elevato, caratterizzate dalla concertazione delle attività per il raggiungimento delle finalità comuni. Dunque, il G7 si configura come sistema presidenziale di concertazione diplomatica. Negli anni, la natura giuridica del Vertice, quale istituzione a composizione ristretta, è andata costruendosi come essenzialmente elitaria. Il carattere ristretto del Gruppo è confermato dal fatto che i criteri di appartenenza sono collegati alla capacità economico-finanziaria di un Paese, intesa come detenzione di una quota significativa del potere economico mondiale, che costituisce – e tanto attiene allo status giuridico dei membri del Gruppo – il titolo giuridico di partecipazione e di successiva ammissione. L’esclusività dell’appartenenza è il risultato, oltre che di una scelta di carattere economico, anche della sostanziale omogeneità o condivisione di alcuni valori politici – in particolare, democrazia e rispetto dei diritti umani – tra gli Stati parte del Gruppo. Questa affinità, che accomuna i Partners appartenenti a tre continenti diversi, consente di superare la mancanza di un elemento strutturale classico delle organizzazioni regionali, cioè quello della contiguità geografica. La ricostruzione, anche storica, che il lavoro opera quanto allo sviluppo del G7/G8, dimostra, tuttavia, che l’approccio elitario del Gruppo è andato progressivamente evolvendosi a partire dal 2001 (soprattutto a seguito dell’attacco dell’11 settembre, inteso anche come il punto di arrivo dell’ordine internazionale preesistente) e che la sua agenda economico-sociale è andata rimodulandosi sui grandi temi del continente povero, anche per accreditarsi come struttura collettiva di governo per la gestione dell’interdipendenza globale. Insomma, da un lato, la conferma della base tri-continentale del Gruppo, ma, dall’altro, l’apertura ai problemi della globalizzazione in una prospettiva più ampia. Il lavoro affronta anche il profilo del regime giuridico del G7/G8, dal momento che il Vertice dei Sette si è affermato nella prassi, e non sulla base di un trattato scritto istitutivo che ne abbia definito il funzionamento ed i compiti. Infatti, l’esistenza di un raggruppamento internazionale di Stati quali il G7/G8 ha posto all’interprete non poche difficoltà rispetto al suo inquadramento sistematico nell’ambito delle molteplici forme di vita collettiva degli Stati e nel più ampio sistema delle relazioni internazionali. Nel lavoro si mostra adesione ad un recente approdo dottrinario secondo cui conferenze istituzionalizzate come il G7/G8 possono definirsi come organizzazioni metanazionali, in quanto tertium genus, intermedio tra le unioni organizzate e le riunioni collettive di tipo classico, e sfuggono pertanto alla loro inclusione tout court nella nozione di organizzazione internazionale. Infatti, la tendenza dello sviluppo delle conferenze istituzionalizzate o organizzazioni di conferenze presenta elementi di distinzione sia rispetto alle organizzazioni internazionali del primo periodo post-bellico sia rispetto al fenomeno della fase immediatamente successiva delle cd. organizzazioni sopranazionali o comunitarie, quali organizzazioni regionali o subregionali. Esse, invero, non hanno un apparato organizzativo comune distinto da quello degli Stati membri. Si tratta, invece, di entità “somma o cupola” degli Stati membri, ciascuno dei quali mantiene la sua individualità all’interno della struttura collettiva (tanto da poter definire quest’ultima come individual-collettiva). Inoltre, gli Stati non sono membri ma partners, le strutture associative non sono organi e le Dichiarazioni finali non sono atti organici ma manifestazioni collettive della volontà dei singoli e dell’insieme associativo. In quanto nate e sviluppatesi sulla base di una prassi, dunque, queste nuove entità si collocano in una dimensione completamente diversa, anche se parallela, rispetto a quella tipica delle organizzazioni internazionali. Per questo, l’espressione di organizzazioni metanazionali rimarca la diversità rispetto alle organizzazioni internazionali, ma lascia comunque emergere la contiguità dei due fenomeni. In ogni caso, le due realtà non possono essere sovrapposte, soprattutto perché le organizzazioni come il G7/G8 sono legate ad un sistema giuridico non pattizio e non integrato, ma viceversa di tipo consuetudinario, fondato su accordi non formali ovvero meramente consuetudinari, ove l’aspetto più propriamente politico si congiunge con quello giuridico. Questo è il motivo per cui, secondo il lavoro, si può parlare, con riferimento a queste realtà, di un “diritto debole”, come genus distinto dal “diritto forte” delle organizzazioni tradizionali. L’azione del G7/G8 è espressione di un regime che ha natura di soft law, un diritto non obbligatorio ma persuasivo e monitorio: insomma, un insieme di regole di diritto flessibile e informale, non inquadrabile negli schemi classici del diritto internazionale dei trattati, che si combina con le fonti tradizionali dell’hard law (diritto rigido). D’altro canto, tale azione si manifesta in una sua dimensione qualificata che è stata definita come diritto presidenziale o di vertice (top law), da intendersi come un insieme di norme giuridiche caratterizzate dall’autonomia speciale del Gruppo che la esprime, dovuta alla maggiore capacità economica-finanziaria dei suoi membri rispetto agli altri Stati della Comunità internazionale. Dunque, raccomandazioni e dichiarazioni del G7/G8, pur collocandosi nella dimensione informale del soft law, assumono un rilievo particolare perché esprimono la voluntas agendi o operandi in riunioni di livello altamente rappresentativo cui partecipano i Capi di Stato e di Governo. Nel contesto di questa riflessione sulla natura giuridica del G7/G8, il lavoro si sofferma, infine, sulla considerazione degli effetti che un raggruppamento di Stati di questo tipo può sortire sulla categoria classica della sovranità statuale. S’è parlato, infatti, di una nuova teoria della sovranità, che tende a globalizzare l’esperienza della comunità internazionale e, viceversa, a delocalizzare l’esperienza dello Stato come soggetto dotato di un potere territoriale per eccellenza. In questa situazione, l’erosione della sovranità si identificherebbe non con la tradizionale autolimitazione della sovranità statuale stessa, ma con la deterritorializzazione in favore di uno spazio globale governato dal diritto tradizionale. Nel processo di evoluzione del sistema mondiale di organizzazione delle relazioni tra Stati, in cui a pieno titolo si inserisce il G7/G8, è maturata una reinterpretazione di alcuni principi fondamentali, fra cui appunto quello della sovranità con i suoi classici corollari della sovrana uguaglianza ed indipendenza degli Stati e del divieto di ingerenza nei loro affari interni: tanto che, richiamandosi a realtà pluri o extra statuali, si parla oggi di “sovranità post-moderna”. Soprattutto il profilo esterno della sovranità, inteso come indipendenza dello Stato di fronte agli altri Stati, ha dovuto di converso misurarsi con la crescente interferenza reciproca tra gli Stati a partire dal XX secolo. A questa realtà della interdipendenza planetaria ed alla correlata esigenza della ricerca di una governance internazionale, ha risposto appunto il G7/G8, che necessariamente riflette il bisogno di ricollocare il singolo Stato all’interno del grande spazio globale, in cui inevitabilmente coesistono e concorrono una pluralità di ordinamenti e regimi normativi. In questo senso, il lavoro giunge alla conclusione che all’interno del Gruppo si eserciti una “sovranità condivisa”. In particolare, il G8, come semplice raggruppamento di Stati, consente da un lato la massima salvaguardia possibile delle sovranità statuali dei membri, non sottoposte ad alcun fenomeno formale di trasferimento o delega a beneficio dell’ente sovra-statuale, ma dall’altro affida allo Stato l’auto-osservanza degli impegni assunti, così condizionandone la sovranità, sia pure su basi di autonomia e volontarietà. E’ questa “sovranità di gruppo”, come espressione dell’esercizio in comune di alcuni poteri sovrani tra le otto grandi potenze mondiali, che permette la sintesi tra dimensione statuale e dimensione inter-statuale. Il G8, cioè, non si identifica né con l’ente Stato, uti singulus, né con l’ente organizzazione internazionale, uti universus che richiede pertanto un processo di attribuzione o di delega di poteri sovrani, ma si pone in posizione di medietà tra il livello statuale e quello internazionale.

La trasformazione del G7/G8 nella dinamica della governance globale

LAMBERTI, Armando
2009-01-01

Abstract

Il lavoro, ripercorrendone anche storicamente le vicende nella transizione dal vecchio al nuovo ordine mondiale economico e politico, si propone di indagare la trasformazione del G7/G8 nelle dinamiche della c.d. governance globale, onde dimostrare che esso sia stato sempre concepito ed inteso come strumento per allargare le basi democratiche della comunità internazionale. In questo contesto, viene trattato, in particolare, il problema della natura giuridica del G7/G8, che, secondo il diritto delle organizzazioni internazionali, rientra nella categoria delle unioni internazionali cc.dd. semplici, le quali rappresentano il livello più elementare delle organizzazioni internazionali e si concretizzano nella prassi in conferenze intergovernative permanenti o istituzionalizzate: riunioni periodiche tenute da organi degli Stati di livello più o meno elevato, caratterizzate dalla concertazione delle attività per il raggiungimento delle finalità comuni. Dunque, il G7 si configura come sistema presidenziale di concertazione diplomatica. Negli anni, la natura giuridica del Vertice, quale istituzione a composizione ristretta, è andata costruendosi come essenzialmente elitaria. Il carattere ristretto del Gruppo è confermato dal fatto che i criteri di appartenenza sono collegati alla capacità economico-finanziaria di un Paese, intesa come detenzione di una quota significativa del potere economico mondiale, che costituisce – e tanto attiene allo status giuridico dei membri del Gruppo – il titolo giuridico di partecipazione e di successiva ammissione. L’esclusività dell’appartenenza è il risultato, oltre che di una scelta di carattere economico, anche della sostanziale omogeneità o condivisione di alcuni valori politici – in particolare, democrazia e rispetto dei diritti umani – tra gli Stati parte del Gruppo. Questa affinità, che accomuna i Partners appartenenti a tre continenti diversi, consente di superare la mancanza di un elemento strutturale classico delle organizzazioni regionali, cioè quello della contiguità geografica. La ricostruzione, anche storica, che il lavoro opera quanto allo sviluppo del G7/G8, dimostra, tuttavia, che l’approccio elitario del Gruppo è andato progressivamente evolvendosi a partire dal 2001 (soprattutto a seguito dell’attacco dell’11 settembre, inteso anche come il punto di arrivo dell’ordine internazionale preesistente) e che la sua agenda economico-sociale è andata rimodulandosi sui grandi temi del continente povero, anche per accreditarsi come struttura collettiva di governo per la gestione dell’interdipendenza globale. Insomma, da un lato, la conferma della base tri-continentale del Gruppo, ma, dall’altro, l’apertura ai problemi della globalizzazione in una prospettiva più ampia. Il lavoro affronta anche il profilo del regime giuridico del G7/G8, dal momento che il Vertice dei Sette si è affermato nella prassi, e non sulla base di un trattato scritto istitutivo che ne abbia definito il funzionamento ed i compiti. Infatti, l’esistenza di un raggruppamento internazionale di Stati quali il G7/G8 ha posto all’interprete non poche difficoltà rispetto al suo inquadramento sistematico nell’ambito delle molteplici forme di vita collettiva degli Stati e nel più ampio sistema delle relazioni internazionali. Nel lavoro si mostra adesione ad un recente approdo dottrinario secondo cui conferenze istituzionalizzate come il G7/G8 possono definirsi come organizzazioni metanazionali, in quanto tertium genus, intermedio tra le unioni organizzate e le riunioni collettive di tipo classico, e sfuggono pertanto alla loro inclusione tout court nella nozione di organizzazione internazionale. Infatti, la tendenza dello sviluppo delle conferenze istituzionalizzate o organizzazioni di conferenze presenta elementi di distinzione sia rispetto alle organizzazioni internazionali del primo periodo post-bellico sia rispetto al fenomeno della fase immediatamente successiva delle cd. organizzazioni sopranazionali o comunitarie, quali organizzazioni regionali o subregionali. Esse, invero, non hanno un apparato organizzativo comune distinto da quello degli Stati membri. Si tratta, invece, di entità “somma o cupola” degli Stati membri, ciascuno dei quali mantiene la sua individualità all’interno della struttura collettiva (tanto da poter definire quest’ultima come individual-collettiva). Inoltre, gli Stati non sono membri ma partners, le strutture associative non sono organi e le Dichiarazioni finali non sono atti organici ma manifestazioni collettive della volontà dei singoli e dell’insieme associativo. In quanto nate e sviluppatesi sulla base di una prassi, dunque, queste nuove entità si collocano in una dimensione completamente diversa, anche se parallela, rispetto a quella tipica delle organizzazioni internazionali. Per questo, l’espressione di organizzazioni metanazionali rimarca la diversità rispetto alle organizzazioni internazionali, ma lascia comunque emergere la contiguità dei due fenomeni. In ogni caso, le due realtà non possono essere sovrapposte, soprattutto perché le organizzazioni come il G7/G8 sono legate ad un sistema giuridico non pattizio e non integrato, ma viceversa di tipo consuetudinario, fondato su accordi non formali ovvero meramente consuetudinari, ove l’aspetto più propriamente politico si congiunge con quello giuridico. Questo è il motivo per cui, secondo il lavoro, si può parlare, con riferimento a queste realtà, di un “diritto debole”, come genus distinto dal “diritto forte” delle organizzazioni tradizionali. L’azione del G7/G8 è espressione di un regime che ha natura di soft law, un diritto non obbligatorio ma persuasivo e monitorio: insomma, un insieme di regole di diritto flessibile e informale, non inquadrabile negli schemi classici del diritto internazionale dei trattati, che si combina con le fonti tradizionali dell’hard law (diritto rigido). D’altro canto, tale azione si manifesta in una sua dimensione qualificata che è stata definita come diritto presidenziale o di vertice (top law), da intendersi come un insieme di norme giuridiche caratterizzate dall’autonomia speciale del Gruppo che la esprime, dovuta alla maggiore capacità economica-finanziaria dei suoi membri rispetto agli altri Stati della Comunità internazionale. Dunque, raccomandazioni e dichiarazioni del G7/G8, pur collocandosi nella dimensione informale del soft law, assumono un rilievo particolare perché esprimono la voluntas agendi o operandi in riunioni di livello altamente rappresentativo cui partecipano i Capi di Stato e di Governo. Nel contesto di questa riflessione sulla natura giuridica del G7/G8, il lavoro si sofferma, infine, sulla considerazione degli effetti che un raggruppamento di Stati di questo tipo può sortire sulla categoria classica della sovranità statuale. S’è parlato, infatti, di una nuova teoria della sovranità, che tende a globalizzare l’esperienza della comunità internazionale e, viceversa, a delocalizzare l’esperienza dello Stato come soggetto dotato di un potere territoriale per eccellenza. In questa situazione, l’erosione della sovranità si identificherebbe non con la tradizionale autolimitazione della sovranità statuale stessa, ma con la deterritorializzazione in favore di uno spazio globale governato dal diritto tradizionale. Nel processo di evoluzione del sistema mondiale di organizzazione delle relazioni tra Stati, in cui a pieno titolo si inserisce il G7/G8, è maturata una reinterpretazione di alcuni principi fondamentali, fra cui appunto quello della sovranità con i suoi classici corollari della sovrana uguaglianza ed indipendenza degli Stati e del divieto di ingerenza nei loro affari interni: tanto che, richiamandosi a realtà pluri o extra statuali, si parla oggi di “sovranità post-moderna”. Soprattutto il profilo esterno della sovranità, inteso come indipendenza dello Stato di fronte agli altri Stati, ha dovuto di converso misurarsi con la crescente interferenza reciproca tra gli Stati a partire dal XX secolo. A questa realtà della interdipendenza planetaria ed alla correlata esigenza della ricerca di una governance internazionale, ha risposto appunto il G7/G8, che necessariamente riflette il bisogno di ricollocare il singolo Stato all’interno del grande spazio globale, in cui inevitabilmente coesistono e concorrono una pluralità di ordinamenti e regimi normativi. In questo senso, il lavoro giunge alla conclusione che all’interno del Gruppo si eserciti una “sovranità condivisa”. In particolare, il G8, come semplice raggruppamento di Stati, consente da un lato la massima salvaguardia possibile delle sovranità statuali dei membri, non sottoposte ad alcun fenomeno formale di trasferimento o delega a beneficio dell’ente sovra-statuale, ma dall’altro affida allo Stato l’auto-osservanza degli impegni assunti, così condizionandone la sovranità, sia pure su basi di autonomia e volontarietà. E’ questa “sovranità di gruppo”, come espressione dell’esercizio in comune di alcuni poteri sovrani tra le otto grandi potenze mondiali, che permette la sintesi tra dimensione statuale e dimensione inter-statuale. Il G8, cioè, non si identifica né con l’ente Stato, uti singulus, né con l’ente organizzazione internazionale, uti universus che richiede pertanto un processo di attribuzione o di delega di poteri sovrani, ma si pone in posizione di medietà tra il livello statuale e quello internazionale.
2009
9788863420906
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