Il tema della responsabilità della Consob per omesso controllo sulle informazioni contenute nel prospetto informativo si inquadra nella più ampia tematica della responsabilità delle autorità di vigilanza, problema che ha assunto un rilievo del tutto particolare a seguito degli scandali finanziari che hanno caratterizzato, non soltanto il nostro paese, negli ultimi anni. I crack finanziari hanno, difatti, mostrato i limiti dell’assetto di vigilanza nel garantire la protezione degli investitori e la tutela del risparmio. L’esigenza di giustizia sostanziale impone, a fronte della lesione di interessi giuridicamente protetti, una reazione dell’ordinamento; essa va, però, bilanciata con la necessità di fissare rigorosi criteri di selezione del danno risarcibile allo scopo di evitare una eccessiva ed incontrollata espansione dell’area della responsabilità che si presenta sempre più come un “universo in espansione”. Nel nostro ordinamento è stata sancita espressamente, ad opera del d. lgs. n. 51 del 2007, la responsabilità da prospetto; è stato altresì introdotto, nel corpo dell’art. 24, della legge n. 262 del 2005, come aggiunto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, una nuova disposizione (il comma 6-bis), che ha limitato la responsabilità non solo della Consob, ma anche delle altre autorità di vigilanza del settore, per i danni prodotti nell’esercizio delle proprie funzioni, ai soli danni cagionati da «atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave». Alla base della scelta operata vi è la considerazione che una generalizzata estensione della responsabilità delle autorità di vigilanza in generale e della Consob in particolare potrebbe risultare controproducente. Difatti, una eccessiva responsabilizzazione dell’operato dei controllori potrebbe determinare un irrigidimento delle procedure istruttorie da parte della Commissione. Inoltre, l’intervento appare coerente con la necessità di effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela degli investitori e l’interesse pubblico al buon funzionamento ed alla stabilità dei mercati. Tuttavia, il problema della responsabilità civile delle autorità preposte alla vigilanza del mercato finanziario resta, anche alla luce dell’analisi comparatistica, una questione “aperta”. Allo stato attuale non esiste ancora una armonizzazione a livello europeo in merito al tema della responsabilità delle autorità preposte alla vigilanza del mercato finanziario. L’ armonizzazione è necessaria per facilitare l’accesso degli investitori al mercato europeo di capitali, garantendo nel contempo la loro protezione, nonché l’efficienza del mercato. La disciplina comunitaria non regolamenta in alcun modo la responsabilità per informazioni inesatte e/o incomplete contenute nel prospetto informativo. Nulla è specificato in ordine alla natura della responsabilità ed al diverso grado di responsabilità dei vari soggetti coinvolti. Il legislatore comunitario ha lasciato ampia libertà agli stati membri di disciplinare la responsabilità da prospetto informativo. Essa trova oggi, in Italia, una sua disciplina nel nuovo art. 94, commi 8 e 9 d.lgs. 58/1998, introdotto nel corpo del TUF dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28 marzo 2007. Quest’ultimo ha infatti introdotto formalmente la figura della responsabilità da prospetto, gravante su emittente, offerente, eventuale garante e responsabili delle singole informazioni, i quali risponderanno delle informazioni contenute nel prospetto, «ciascuno in relazione alle parti di propria competenza», salvo che gli stessi riescano a provare di aver adottato ogni diligenza affinchè le informazioni ivi contenute fossero conformi ai fatti. La responsabilità grava altresì sul responsabile del collocamento salvo la prova di aver adottato la diligenza di cui all’art. 94, comma 8°. Il nostro diritto vivente conosce quindi ed ammette in principio la enforceability della responsabilità civile della Consob. Sul piano comparatistico, altri ordinamenti come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Germania, propendono per l’immunità da azioni risarcitorie, bilanciata da un sistema di regole dirette comunque a conseguire, sia pure su altri piani ed attraverso altri strumenti l’accountability dell’Autorità di controllo dei mercati finanziari. L’analisi comparatistica evidenzia che le limitazioni alla responsabilità delle autorità di vigilanza vanno dall’esenzione completa di responsabilità nei confronti dei risparmiatori, in Germania, alla responsabilità per i soli illeciti dolosi, in Inghilterra, per i soli casi di dolo e colpa grave, in Francia.

PROSPETTO INFORMATIVO E RESPONSABILITA' DELLA CONSOB

ATTANASIO, Francesca
2010-01-01

Abstract

Il tema della responsabilità della Consob per omesso controllo sulle informazioni contenute nel prospetto informativo si inquadra nella più ampia tematica della responsabilità delle autorità di vigilanza, problema che ha assunto un rilievo del tutto particolare a seguito degli scandali finanziari che hanno caratterizzato, non soltanto il nostro paese, negli ultimi anni. I crack finanziari hanno, difatti, mostrato i limiti dell’assetto di vigilanza nel garantire la protezione degli investitori e la tutela del risparmio. L’esigenza di giustizia sostanziale impone, a fronte della lesione di interessi giuridicamente protetti, una reazione dell’ordinamento; essa va, però, bilanciata con la necessità di fissare rigorosi criteri di selezione del danno risarcibile allo scopo di evitare una eccessiva ed incontrollata espansione dell’area della responsabilità che si presenta sempre più come un “universo in espansione”. Nel nostro ordinamento è stata sancita espressamente, ad opera del d. lgs. n. 51 del 2007, la responsabilità da prospetto; è stato altresì introdotto, nel corpo dell’art. 24, della legge n. 262 del 2005, come aggiunto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, una nuova disposizione (il comma 6-bis), che ha limitato la responsabilità non solo della Consob, ma anche delle altre autorità di vigilanza del settore, per i danni prodotti nell’esercizio delle proprie funzioni, ai soli danni cagionati da «atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave». Alla base della scelta operata vi è la considerazione che una generalizzata estensione della responsabilità delle autorità di vigilanza in generale e della Consob in particolare potrebbe risultare controproducente. Difatti, una eccessiva responsabilizzazione dell’operato dei controllori potrebbe determinare un irrigidimento delle procedure istruttorie da parte della Commissione. Inoltre, l’intervento appare coerente con la necessità di effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela degli investitori e l’interesse pubblico al buon funzionamento ed alla stabilità dei mercati. Tuttavia, il problema della responsabilità civile delle autorità preposte alla vigilanza del mercato finanziario resta, anche alla luce dell’analisi comparatistica, una questione “aperta”. Allo stato attuale non esiste ancora una armonizzazione a livello europeo in merito al tema della responsabilità delle autorità preposte alla vigilanza del mercato finanziario. L’ armonizzazione è necessaria per facilitare l’accesso degli investitori al mercato europeo di capitali, garantendo nel contempo la loro protezione, nonché l’efficienza del mercato. La disciplina comunitaria non regolamenta in alcun modo la responsabilità per informazioni inesatte e/o incomplete contenute nel prospetto informativo. Nulla è specificato in ordine alla natura della responsabilità ed al diverso grado di responsabilità dei vari soggetti coinvolti. Il legislatore comunitario ha lasciato ampia libertà agli stati membri di disciplinare la responsabilità da prospetto informativo. Essa trova oggi, in Italia, una sua disciplina nel nuovo art. 94, commi 8 e 9 d.lgs. 58/1998, introdotto nel corpo del TUF dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28 marzo 2007. Quest’ultimo ha infatti introdotto formalmente la figura della responsabilità da prospetto, gravante su emittente, offerente, eventuale garante e responsabili delle singole informazioni, i quali risponderanno delle informazioni contenute nel prospetto, «ciascuno in relazione alle parti di propria competenza», salvo che gli stessi riescano a provare di aver adottato ogni diligenza affinchè le informazioni ivi contenute fossero conformi ai fatti. La responsabilità grava altresì sul responsabile del collocamento salvo la prova di aver adottato la diligenza di cui all’art. 94, comma 8°. Il nostro diritto vivente conosce quindi ed ammette in principio la enforceability della responsabilità civile della Consob. Sul piano comparatistico, altri ordinamenti come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Germania, propendono per l’immunità da azioni risarcitorie, bilanciata da un sistema di regole dirette comunque a conseguire, sia pure su altri piani ed attraverso altri strumenti l’accountability dell’Autorità di controllo dei mercati finanziari. L’analisi comparatistica evidenzia che le limitazioni alla responsabilità delle autorità di vigilanza vanno dall’esenzione completa di responsabilità nei confronti dei risparmiatori, in Germania, alla responsabilità per i soli illeciti dolosi, in Inghilterra, per i soli casi di dolo e colpa grave, in Francia.
2010
9788849520033
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/2600905
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