Lo studio esamina la nuova disciplina degli effetti del fallimento per il fallito introdotta dalla riforma della legge fallimentare. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito e subisce una limitazione dei diritti civili. Con riferimento alla corrispondenza, il fallito, e per le società gli amministratori, deve consegnare al curatore fallimentare la corrispondenza, anche elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La corrispondenza continua ad essere recapitata all'indirizzo del fallito e sarà egli stesso a dover valutare quale consegnare al curatore. Con riferimento alla residenza, è stato abrogato l’obbligo di residenza del fallito, sostituendolo con l’obbligo di comunicare il cambio di residenza al curatore, e l’obbligo di comparizione davanti al giudice qualora questi lo ritenga opportuno per chiarimenti o informazioni e di conseguenza non è più necessario il ritiro del passaporto. Il lavoro analizza queste speciali incapacità, le quali permangono soltanto per la durata della procedura fallimentare. Una volta che il fallimento si è chiuso esse decadono senza che sia necessario attendere cinque anni di prove effettive e costanti di buona condotta. La nuova legge fallimentare elimina in questo modo l’inutile e persecutorio marchio infamante che si concretizzava nell'iscrizione al registro dei falliti.

Effetti nei confronti del fallito

ROSAPEPE, Roberto
2010-01-01

Abstract

Lo studio esamina la nuova disciplina degli effetti del fallimento per il fallito introdotta dalla riforma della legge fallimentare. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito e subisce una limitazione dei diritti civili. Con riferimento alla corrispondenza, il fallito, e per le società gli amministratori, deve consegnare al curatore fallimentare la corrispondenza, anche elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La corrispondenza continua ad essere recapitata all'indirizzo del fallito e sarà egli stesso a dover valutare quale consegnare al curatore. Con riferimento alla residenza, è stato abrogato l’obbligo di residenza del fallito, sostituendolo con l’obbligo di comunicare il cambio di residenza al curatore, e l’obbligo di comparizione davanti al giudice qualora questi lo ritenga opportuno per chiarimenti o informazioni e di conseguenza non è più necessario il ritiro del passaporto. Il lavoro analizza queste speciali incapacità, le quali permangono soltanto per la durata della procedura fallimentare. Una volta che il fallimento si è chiuso esse decadono senza che sia necessario attendere cinque anni di prove effettive e costanti di buona condotta. La nuova legge fallimentare elimina in questo modo l’inutile e persecutorio marchio infamante che si concretizzava nell'iscrizione al registro dei falliti.
2010
9788813305352
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3002062
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