A.G. PARISI SPORT E DIRITTI DELLA PERSONA. Abstract Lo sport nasce nel momento in cui la reiterazione della pratica di una determinata attività fisica si trasforma in una realtà socio-culturale grazie all’assunzione di proprie regole e principi, nel rispetto dei quali risulta organizzata, accessibile e riconoscibile: in tal modo lo sport diventa istituzione. Divenuto istituzione, e quindi diritto, lo sport si integra nell’ordinamento e partecipa in certo modo alla soggezione a quegli obblighi e limitazioni che le norme pongono a tutela di ogni altro diritto e di ogni altro interesse o posizione rilevante: negli ordinamenti di civil law rinviene il principale riferimento nella disciplina del danno e della responsabilità, specialmente nelle attività di tipo professionistico o gestionali; nel common law, invece, l’attenzione prevalente è rivolta alla prevenzione dei reati. La disciplina e la regolamentazione dell’esercizio di questo ‘nuovo’ diritto partecipa, per universale riconoscimento, della sua stessa essenzialità: a livello generalizzato si riconosce la rilevanza ed implicitamente o espressamente, in termini di originarietà o di settorialità, a livello interno o internazionale, l’esistenza dell’ordinamento giuridico dello sport. In ambito internazionale, nel 1888 il Comité pour la propagation des exercices physiques dans l’éducation, sorto su iniziativa di Pierre de Coubertin che, contestando sia la vision patriottico-militare franco-germanica, sia l’approccio amatoriale dell’esperienza inglese esalta invece la funzione etica ed educativa dello sport, che può realizzarsi pienamente solo col ritorno ai valori dell’olimpismo: su tali basi nasce il Comitato Olimpico Internazionale, une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, a forme d’association dotée de la personnalité juridique, reconnue par arrête du Conseil fédéral Suisse du 17 septembre 1918 et dont la durée est illimitée. Nel 1993 L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione A/RES/48/11, accoglie la richiesta del CIO, sottoscritta da 184 Paesi, di ripristinare la tregua olimpica: giuridicamente, si può affermare che si è venuta a creare una sorta di consuetudine internazionale che vincola gli Stati alla Olympic Truce: nessun Paese ha mai contestato formalmente la sua obbligatorietà, dunque, opinio juris et diuturnitas sembrano effettivamente sussistere. Una problematica attiene all’ascrizione del diritto allo sport all’ambito dei diritti che la Legge fondamentale riconosce alla persona-cittadino dello Stato nazionale: se esso sia ricompreso sic et simpliciter nel novero dei cc. dd. diritti umani o se si ponga con essi in contrasto. Peraltro, i diritti umani sono accolti nel diritto positivo per lo più sotto forma di principi costituzionali, e, a loro volta, al diritto positivo conferiscono fondamento di legittimità; sono caratterizzati, in primis, da indisponibilità passiva, in quanto sottratti alla disponibilità del potere politico, ed inviolabili, poiché esclusi dalla revisione costituzionale. Essi si collocano idealmente nel luogo naturale di protezione giuridica a salvaguardia del core costituito dalla dignità della persona umana, quest’ultima considerata con riferimento al contesto storico-relazionale in cui essa svolge ed integra la sua esistenza di libertà. In Italia, la l. 23 marzo 1981, n. 91 ha confermato la libertà dell’attività sportiva, considerata come una “esplicazione della personalità dell’individuo” meritevole di promozione e di tutela E la dottrina italiana oggi non manca di rimarcare come la clausola generale dei diritti inviolabili – che si ravvisa nell’art. 2 della Costituzione - sia integrata costantemente dall’interpretazione giurisprudenziale. L’art. 2 Cost., infatti, nell’affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, legittima l’interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a salvaguardare, nell’ambito dell’ordinamento positivo, ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si colloca nelle richiamate formazioni ove si esplica la sua personalità. Anche in Germania, come nei sistemi costituzionali più recenti, i diritti fondamentali si sono moltiplicati, includendo nel loro numero altri diritti di natura socio-culturale ed i cc. dd. diritti di partecipazione, come il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, ad un ambiente a misura d’uomo. Anche in Germania si discorre di un diritto alla prestazione da parte dello Stato cui compete l’obbligo di predisporre le condizioni materiali che consentano a ciascuno di godere, in una prospettiva di ottimizzazione, dei diritti stessi. Appartiene anche alla dottrina spagnola dominante la chiara nozione della categoria dei diritti fondamentali, definiti elementos constitutivos del orden institucional. Si cita ad esempio la Costituzione italiana, che nel suo art. 2 ribadisce una volontà politica costituente che normativiza una specie de cláusula de promoción de los derechos fundamentales y libertades públicas, conformemente, peraltro, all’art. 9, c. 2, della Costituzione spagnola. Dalla nostra Carta costituzionale il fenomeno sportivo riceve legittimazione nelle sue varie manifestazioni, seppure per lo più in via indiretta: gli artt. 2 e 3 Cost. rinviano a tutte le altre disposizioni normative da cui lo sport riceve tutela, sia che rilevi come ambito in cui trova libero sviluppo ed espressione la personalità dell’individuo, sia come attività esercitata nei vari contesti e aggregazioni sociali; l’art. 18 Cost. garantisce la tutela dell’esercizio sportivo più specificamente nelle sue forme associative; l’art. 32 può agevolmente riferirsi anche alla pratica dello sport inteso come momento educativo e formativo e come non trascurabile fattore dell’armonico sviluppo della persona, di difesa della salute psico-fisica e di prevenzione; l’art. 35 tutela l’attività degli atleti professionisti, sia in campo nazionale che nell’ambito delle organizzazioni internazionali, cosi come taluni rinvengono il fondamento di una originarietà del diritto sportivo negli artt. 11, 8, 5 e 33 Cost., Oggi lo sport trova collocazione formale tra le materie ricomprese, ai sensi dell’art. 117, c. 3, Cost., nella potestà legislativa concorrente, con le relative conseguenze anche in termini di competenza in ambito di finanziamento pubblico delle diverse tipologie di attività sportive. Altra complessa problematica rileva dalla lettura in chiave ordinamentale del fenomeno sportivo: ne fa fede l’evoluzione a base privatistica degli statuti e dei regolamenti delle federazioni, definiti atti negoziali; il richiamo forte al cosiddetto “diritto dei privati” di cui l’ordinamento sportivo è stato considerato espressione; fino alla tendenza che qualifica il medesimo come ordinamento a carattere originario e sovranazionale. Ne consegue la duplice qualificazione dei fatti sportivi, l’una, alla luce dell’ordinamento sportivo, l’altra, non sempre conforme, ai sensi dell’ordinamento statale. La questione di natura esegetica che conseguentemente si impone concerne la definizione della portata e dell’estensione dell’intera materia identificata come ordinamento sportivo. Il legislatore italiano, nel d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242, modificato dal d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, e nel d. l. 19 agosto 2003, n. 220, in materia di giustizia sportiva, convertito con modificazioni dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, fa esplicito riferimento all’esistenza di un ordinamento sportivo internazionale. La crisi del rapporto tra l’autodichia ordinamentale sportiva ed il sistema di giustizia amministrativa statale ha indotto il legislatore nazionale a dettare con chiarezza i termini della relativa risoluzione tramite il d.l. n. 220 del 2003, convertito con la l. n. 280 del medesimo anno, che per taluni rappresenta l’affermazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale rispetto all’ordinamento statale. Ha assunto rilevanza crescente ed autonoma anche la dimensione comunitaria dell’ordinamento sportivo, che è andato rimodulando le strutture regolamentari di varie federazioni, in aderenza a principi e libertà sancite dai Trattati. Dunque lo sport, sorto come gioco, si atteggia a istituzione e si configura come diritto, anzi, nella prospettiva costituzionale, come diritto fondamentale della persona, rilevando segnatamente tra quelli naturalmente ad essa ascrivibili e connessi ai momenti del libero desarrollo o della freie Entfaltung della personalità.

Sport e diritti della persona

PARISI, Annamaria Giulia
2009-01-01

Abstract

A.G. PARISI SPORT E DIRITTI DELLA PERSONA. Abstract Lo sport nasce nel momento in cui la reiterazione della pratica di una determinata attività fisica si trasforma in una realtà socio-culturale grazie all’assunzione di proprie regole e principi, nel rispetto dei quali risulta organizzata, accessibile e riconoscibile: in tal modo lo sport diventa istituzione. Divenuto istituzione, e quindi diritto, lo sport si integra nell’ordinamento e partecipa in certo modo alla soggezione a quegli obblighi e limitazioni che le norme pongono a tutela di ogni altro diritto e di ogni altro interesse o posizione rilevante: negli ordinamenti di civil law rinviene il principale riferimento nella disciplina del danno e della responsabilità, specialmente nelle attività di tipo professionistico o gestionali; nel common law, invece, l’attenzione prevalente è rivolta alla prevenzione dei reati. La disciplina e la regolamentazione dell’esercizio di questo ‘nuovo’ diritto partecipa, per universale riconoscimento, della sua stessa essenzialità: a livello generalizzato si riconosce la rilevanza ed implicitamente o espressamente, in termini di originarietà o di settorialità, a livello interno o internazionale, l’esistenza dell’ordinamento giuridico dello sport. In ambito internazionale, nel 1888 il Comité pour la propagation des exercices physiques dans l’éducation, sorto su iniziativa di Pierre de Coubertin che, contestando sia la vision patriottico-militare franco-germanica, sia l’approccio amatoriale dell’esperienza inglese esalta invece la funzione etica ed educativa dello sport, che può realizzarsi pienamente solo col ritorno ai valori dell’olimpismo: su tali basi nasce il Comitato Olimpico Internazionale, une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, a forme d’association dotée de la personnalité juridique, reconnue par arrête du Conseil fédéral Suisse du 17 septembre 1918 et dont la durée est illimitée. Nel 1993 L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione A/RES/48/11, accoglie la richiesta del CIO, sottoscritta da 184 Paesi, di ripristinare la tregua olimpica: giuridicamente, si può affermare che si è venuta a creare una sorta di consuetudine internazionale che vincola gli Stati alla Olympic Truce: nessun Paese ha mai contestato formalmente la sua obbligatorietà, dunque, opinio juris et diuturnitas sembrano effettivamente sussistere. Una problematica attiene all’ascrizione del diritto allo sport all’ambito dei diritti che la Legge fondamentale riconosce alla persona-cittadino dello Stato nazionale: se esso sia ricompreso sic et simpliciter nel novero dei cc. dd. diritti umani o se si ponga con essi in contrasto. Peraltro, i diritti umani sono accolti nel diritto positivo per lo più sotto forma di principi costituzionali, e, a loro volta, al diritto positivo conferiscono fondamento di legittimità; sono caratterizzati, in primis, da indisponibilità passiva, in quanto sottratti alla disponibilità del potere politico, ed inviolabili, poiché esclusi dalla revisione costituzionale. Essi si collocano idealmente nel luogo naturale di protezione giuridica a salvaguardia del core costituito dalla dignità della persona umana, quest’ultima considerata con riferimento al contesto storico-relazionale in cui essa svolge ed integra la sua esistenza di libertà. In Italia, la l. 23 marzo 1981, n. 91 ha confermato la libertà dell’attività sportiva, considerata come una “esplicazione della personalità dell’individuo” meritevole di promozione e di tutela E la dottrina italiana oggi non manca di rimarcare come la clausola generale dei diritti inviolabili – che si ravvisa nell’art. 2 della Costituzione - sia integrata costantemente dall’interpretazione giurisprudenziale. L’art. 2 Cost., infatti, nell’affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, legittima l’interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a salvaguardare, nell’ambito dell’ordinamento positivo, ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si colloca nelle richiamate formazioni ove si esplica la sua personalità. Anche in Germania, come nei sistemi costituzionali più recenti, i diritti fondamentali si sono moltiplicati, includendo nel loro numero altri diritti di natura socio-culturale ed i cc. dd. diritti di partecipazione, come il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, ad un ambiente a misura d’uomo. Anche in Germania si discorre di un diritto alla prestazione da parte dello Stato cui compete l’obbligo di predisporre le condizioni materiali che consentano a ciascuno di godere, in una prospettiva di ottimizzazione, dei diritti stessi. Appartiene anche alla dottrina spagnola dominante la chiara nozione della categoria dei diritti fondamentali, definiti elementos constitutivos del orden institucional. Si cita ad esempio la Costituzione italiana, che nel suo art. 2 ribadisce una volontà politica costituente che normativiza una specie de cláusula de promoción de los derechos fundamentales y libertades públicas, conformemente, peraltro, all’art. 9, c. 2, della Costituzione spagnola. Dalla nostra Carta costituzionale il fenomeno sportivo riceve legittimazione nelle sue varie manifestazioni, seppure per lo più in via indiretta: gli artt. 2 e 3 Cost. rinviano a tutte le altre disposizioni normative da cui lo sport riceve tutela, sia che rilevi come ambito in cui trova libero sviluppo ed espressione la personalità dell’individuo, sia come attività esercitata nei vari contesti e aggregazioni sociali; l’art. 18 Cost. garantisce la tutela dell’esercizio sportivo più specificamente nelle sue forme associative; l’art. 32 può agevolmente riferirsi anche alla pratica dello sport inteso come momento educativo e formativo e come non trascurabile fattore dell’armonico sviluppo della persona, di difesa della salute psico-fisica e di prevenzione; l’art. 35 tutela l’attività degli atleti professionisti, sia in campo nazionale che nell’ambito delle organizzazioni internazionali, cosi come taluni rinvengono il fondamento di una originarietà del diritto sportivo negli artt. 11, 8, 5 e 33 Cost., Oggi lo sport trova collocazione formale tra le materie ricomprese, ai sensi dell’art. 117, c. 3, Cost., nella potestà legislativa concorrente, con le relative conseguenze anche in termini di competenza in ambito di finanziamento pubblico delle diverse tipologie di attività sportive. Altra complessa problematica rileva dalla lettura in chiave ordinamentale del fenomeno sportivo: ne fa fede l’evoluzione a base privatistica degli statuti e dei regolamenti delle federazioni, definiti atti negoziali; il richiamo forte al cosiddetto “diritto dei privati” di cui l’ordinamento sportivo è stato considerato espressione; fino alla tendenza che qualifica il medesimo come ordinamento a carattere originario e sovranazionale. Ne consegue la duplice qualificazione dei fatti sportivi, l’una, alla luce dell’ordinamento sportivo, l’altra, non sempre conforme, ai sensi dell’ordinamento statale. La questione di natura esegetica che conseguentemente si impone concerne la definizione della portata e dell’estensione dell’intera materia identificata come ordinamento sportivo. Il legislatore italiano, nel d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242, modificato dal d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, e nel d. l. 19 agosto 2003, n. 220, in materia di giustizia sportiva, convertito con modificazioni dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, fa esplicito riferimento all’esistenza di un ordinamento sportivo internazionale. La crisi del rapporto tra l’autodichia ordinamentale sportiva ed il sistema di giustizia amministrativa statale ha indotto il legislatore nazionale a dettare con chiarezza i termini della relativa risoluzione tramite il d.l. n. 220 del 2003, convertito con la l. n. 280 del medesimo anno, che per taluni rappresenta l’affermazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale rispetto all’ordinamento statale. Ha assunto rilevanza crescente ed autonoma anche la dimensione comunitaria dell’ordinamento sportivo, che è andato rimodulando le strutture regolamentari di varie federazioni, in aderenza a principi e libertà sancite dai Trattati. Dunque lo sport, sorto come gioco, si atteggia a istituzione e si configura come diritto, anzi, nella prospettiva costituzionale, come diritto fondamentale della persona, rilevando segnatamente tra quelli naturalmente ad essa ascrivibili e connessi ai momenti del libero desarrollo o della freie Entfaltung della personalità.
2009
9788834896945
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3004001
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact