Il comma 2-bis dell’articolo 677 c.p.p. fa obbligo, a pena di inammissibilità, al condannato non detenuto, di fare, con la domanda, con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e di comunicare ogni successivo mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Ad integrazione del comando richiama, in quanto compatibili, le regole generali che disciplinano l’istituto del domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni (art. 161 c.p.p.) La ratio che giustifica la inammissibilità, come sanzione per una inadempienza di ordine formale, è di facilitare l’attività degli uffici giudiziari, con rinuncia alla pronuncia di merito sulla richiesta, per evitare il ricorso a ricerche, talvolta defaticanti, per procedere alle necessarie acquisizioni e notificazioni del caso. Alla disposizione, occasionalmente suggerita dall’intento di rimuovere le stasi processuali causate dai comportamenti di condannati poco interessati ad una decisione tempestiva del giudice di sorveglianza, registrate a seguito della introduzione della sospensione d’ufficio dell’esecuzione, per favorire l’accesso alle misure alternative da liberi per pene detentive contenute entro certi limiti (art. 656 c.p.p.), è stata assegnata una portata di maggiore ampiezza. In linea di principio si può affermare che la disposizione in esame si pone in contrasto con la premessa su cui il legislatore ha strutturato la riforma penitenziaria dal momento che la privazione della libertà personale non si può ridurre al solo rapporto condannato-organo dell’esecuzione..

Il comma 2-bis dell'art. 677 c.p.p. ovvero le nuove modalità prescritte per la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione

IOVINO, Felice Pier Carlo
2010-01-01

Abstract

Il comma 2-bis dell’articolo 677 c.p.p. fa obbligo, a pena di inammissibilità, al condannato non detenuto, di fare, con la domanda, con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e di comunicare ogni successivo mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Ad integrazione del comando richiama, in quanto compatibili, le regole generali che disciplinano l’istituto del domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni (art. 161 c.p.p.) La ratio che giustifica la inammissibilità, come sanzione per una inadempienza di ordine formale, è di facilitare l’attività degli uffici giudiziari, con rinuncia alla pronuncia di merito sulla richiesta, per evitare il ricorso a ricerche, talvolta defaticanti, per procedere alle necessarie acquisizioni e notificazioni del caso. Alla disposizione, occasionalmente suggerita dall’intento di rimuovere le stasi processuali causate dai comportamenti di condannati poco interessati ad una decisione tempestiva del giudice di sorveglianza, registrate a seguito della introduzione della sospensione d’ufficio dell’esecuzione, per favorire l’accesso alle misure alternative da liberi per pene detentive contenute entro certi limiti (art. 656 c.p.p.), è stata assegnata una portata di maggiore ampiezza. In linea di principio si può affermare che la disposizione in esame si pone in contrasto con la premessa su cui il legislatore ha strutturato la riforma penitenziaria dal momento che la privazione della libertà personale non si può ridurre al solo rapporto condannato-organo dell’esecuzione..
2010
9788849827637
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3009961
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