Il lavoro pone l’attenzione sulla distinzione tra l’affidamento giudiziale e quello consensuale, e su quale sia - in quest’ultima ipotesi - il ruolo del giudice tutelare, ossia se svolga un’attività di controllo di legittimità formale o di merito; inoltre, si evidenzia la nuova incidenza della capacità di discernimento nel procedimento dell’affidamento familiare, il coordinamento dell’istituto con gli artt. 330 e 333 c.c. ed una maggiore presenza dell’organo giurisdizionale anche nel momento esecutivo in conformità con l’esponenziale nuova responsabilità attribuita ai servizi sociali.
artt.2-5 legge n. 184 del 1983
BARELA, Valentina
2010-01-01
Abstract
Il lavoro pone l’attenzione sulla distinzione tra l’affidamento giudiziale e quello consensuale, e su quale sia - in quest’ultima ipotesi - il ruolo del giudice tutelare, ossia se svolga un’attività di controllo di legittimità formale o di merito; inoltre, si evidenzia la nuova incidenza della capacità di discernimento nel procedimento dell’affidamento familiare, il coordinamento dell’istituto con gli artt. 330 e 333 c.c. ed una maggiore presenza dell’organo giurisdizionale anche nel momento esecutivo in conformità con l’esponenziale nuova responsabilità attribuita ai servizi sociali.File in questo prodotto:
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