Nel contributo è affrontato l’interessante tema dell’adozione dell’arresto da parte della polizia giudiziaria, nonché quello inerente ai presupposti per l’applicazione, in via provvisoria, di una misura cautelare coercitiva a carico di una persona nei cui confronti uno Stato estero abbia dichiarato che è stato emesso provvedimento restrittivo delta libertà personale e che intende presentare domanda di estradizione. Il lavoro parte da una puntuale ricostruzione degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in ordine ai presupposti necessari alla adozione di provvedimenti che, in pendenza di una procedura di estradizione, seppur in via provvisoria, producono effetti limitativi della libertà personale di un soggetto nei cui confronti sia stata avviata la procedura di estradizione. Seguono, poi, interessanti considerazioni sulla effettiva compatibilità della chiave di lettura che, delle norme implicate, è offerta dalla giurisprudenza con i principi, di valore sovraordinato, sui quali, nel nostro ordinamento, si incentra la delicata disciplina della limitazione della libertà personale del soggetto sottoposto a procedimento penale. In sintesi, nel contributo viene evidenziato che, diversamente da quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, se è vero che il comma 3 dell’art. 716 c.p.p. fa riferimento ad un’unica ordinanza, con la quale il Presidente della Corte di Appello convalida l’arresto «disponendo l’applicazione di una misura coercitiva», è anche vero che tale ordinanza deve contenere due provvedimenti, tra loro strutturalmente e funzionalmente distinti, entrambi motivati a pena di nullità: il primo volto alla verifica dei termini e delle condizioni che delimitano il potere di arresto della polizia giudiziaria; il secondo diretto a valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano la privazione della libertà personale e giustificano l’imposizione di una misura coercitiva, se non altro perché è proprio con la previsione di un giudizio di convalida della iniziativa pre-cautelare adottata nei confronti di un soggetto destinatario di una richiesta di estradizione, che il legislatore del nuovo codice — recependo preziose indicazioni, fornite, sotto la vigenza del precedente codice di rito penale, da autorevole dottrina — ha inteso estendere all’estradando, tratto in arresto provvisorio dalla polizia giudiziaria, le medesime garanzie riconosciute a chiunque venga sottoposto ad arresto o fermo per un fatto-reato commesso in territorio nazionale.

Brevi riflessioni in tema di arresto provvisorio dell'estradando e successivo giudizio di convalida

RANIERI, Enrico
2010-01-01

Abstract

Nel contributo è affrontato l’interessante tema dell’adozione dell’arresto da parte della polizia giudiziaria, nonché quello inerente ai presupposti per l’applicazione, in via provvisoria, di una misura cautelare coercitiva a carico di una persona nei cui confronti uno Stato estero abbia dichiarato che è stato emesso provvedimento restrittivo delta libertà personale e che intende presentare domanda di estradizione. Il lavoro parte da una puntuale ricostruzione degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in ordine ai presupposti necessari alla adozione di provvedimenti che, in pendenza di una procedura di estradizione, seppur in via provvisoria, producono effetti limitativi della libertà personale di un soggetto nei cui confronti sia stata avviata la procedura di estradizione. Seguono, poi, interessanti considerazioni sulla effettiva compatibilità della chiave di lettura che, delle norme implicate, è offerta dalla giurisprudenza con i principi, di valore sovraordinato, sui quali, nel nostro ordinamento, si incentra la delicata disciplina della limitazione della libertà personale del soggetto sottoposto a procedimento penale. In sintesi, nel contributo viene evidenziato che, diversamente da quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, se è vero che il comma 3 dell’art. 716 c.p.p. fa riferimento ad un’unica ordinanza, con la quale il Presidente della Corte di Appello convalida l’arresto «disponendo l’applicazione di una misura coercitiva», è anche vero che tale ordinanza deve contenere due provvedimenti, tra loro strutturalmente e funzionalmente distinti, entrambi motivati a pena di nullità: il primo volto alla verifica dei termini e delle condizioni che delimitano il potere di arresto della polizia giudiziaria; il secondo diretto a valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano la privazione della libertà personale e giustificano l’imposizione di una misura coercitiva, se non altro perché è proprio con la previsione di un giudizio di convalida della iniziativa pre-cautelare adottata nei confronti di un soggetto destinatario di una richiesta di estradizione, che il legislatore del nuovo codice — recependo preziose indicazioni, fornite, sotto la vigenza del precedente codice di rito penale, da autorevole dottrina — ha inteso estendere all’estradando, tratto in arresto provvisorio dalla polizia giudiziaria, le medesime garanzie riconosciute a chiunque venga sottoposto ad arresto o fermo per un fatto-reato commesso in territorio nazionale.
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