Con il Testo unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) il legislatore ha rivisitato il sistema dalla “conservazione” delle informazioni relative a procedimenti (non solo penali), definiti e pendenti, della persona fisica e di quella giuridica. Accanto, però, alla esigenza di “ricordare”, è opportuno rilevare come il tema offra spunti di riflessione che vanno al di là della mera ricognizione del dato normativo ed imponga di verificare quale sia la rilevanza dell’informazione contenuta, ad esempio, nel casellario giudiziale ai fini della decisione che è chiamato a rendere il giudice. Il tema, dunque, è stato affrontato in ragione della utilità della esigenza di non dispersione propria di ogni sistema di raccolta di dati, e ciò in una duplice prospettiva: offrire la giudice la “memoria penalistica” dalla quale dipende, sia pure in parte, la definizione della res iudicanda e, al contempo, orientare la stessa pronuncia sul merito, anche al fine di prevenire possibili contrasti di giudicati. Non è, infatti, azzardato evidenziare che l’informazione tratta dal casellario o dall’anagrafe (così come dai relativi carichi pendenti) costituisca il primo atto del procedimento penale, prodromico al compimento di ulteriori attività e, anche, dell’adozione di talune iniziative investigative. Non secondario, poi, è il profilo della eliminazione delle iscrizioni nel casellario e nell’anagrafe, tenuto conto delle interpretazioni offerte dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità.

I casellari e l'anagrafe

CIMADOMO, Donatello
2009-01-01

Abstract

Con il Testo unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) il legislatore ha rivisitato il sistema dalla “conservazione” delle informazioni relative a procedimenti (non solo penali), definiti e pendenti, della persona fisica e di quella giuridica. Accanto, però, alla esigenza di “ricordare”, è opportuno rilevare come il tema offra spunti di riflessione che vanno al di là della mera ricognizione del dato normativo ed imponga di verificare quale sia la rilevanza dell’informazione contenuta, ad esempio, nel casellario giudiziale ai fini della decisione che è chiamato a rendere il giudice. Il tema, dunque, è stato affrontato in ragione della utilità della esigenza di non dispersione propria di ogni sistema di raccolta di dati, e ciò in una duplice prospettiva: offrire la giudice la “memoria penalistica” dalla quale dipende, sia pure in parte, la definizione della res iudicanda e, al contempo, orientare la stessa pronuncia sul merito, anche al fine di prevenire possibili contrasti di giudicati. Non è, infatti, azzardato evidenziare che l’informazione tratta dal casellario o dall’anagrafe (così come dai relativi carichi pendenti) costituisca il primo atto del procedimento penale, prodromico al compimento di ulteriori attività e, anche, dell’adozione di talune iniziative investigative. Non secondario, poi, è il profilo della eliminazione delle iscrizioni nel casellario e nell’anagrafe, tenuto conto delle interpretazioni offerte dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità.
2009
9788859803867
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