La previsione di una mediazione «bidirezionale», incentrata tanto sul raggiungimento di un accordo amichevole ad opera delle parti quanto sulla formulazione di una proposta ad opera del mediatore si riflette sui possibili esiti del procedimento. Come formulato, l’art. 11 induce a prospettare una differente consistenza documentale, secondo i casi, dell’accordo conciliativo. Il primo comma dispone, infatti, che se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale «al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo». Stante anche il disposto di cui al successivo comma 3, in forza del quale tanto nell’ipotesi in cui le parti raggiungano l’accordo amichevole, quanto nell’ipotesi in cui aderiscano alla proposta del mediatore, «si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore», ben può ritenersi che la conciliazione della controversia possa documentalmente constare: a) di un verbale (di conciliazione) cui sia allegato il testo dell’accordo amichevole; b) di un verbale (di conciliazione) che contenga esso stesso «l’accordo» delle parti.

Brevi note in tema di verbale e accordo di conciliazione

IMBRENDA, Mariassunta
2010-01-01

Abstract

La previsione di una mediazione «bidirezionale», incentrata tanto sul raggiungimento di un accordo amichevole ad opera delle parti quanto sulla formulazione di una proposta ad opera del mediatore si riflette sui possibili esiti del procedimento. Come formulato, l’art. 11 induce a prospettare una differente consistenza documentale, secondo i casi, dell’accordo conciliativo. Il primo comma dispone, infatti, che se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale «al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo». Stante anche il disposto di cui al successivo comma 3, in forza del quale tanto nell’ipotesi in cui le parti raggiungano l’accordo amichevole, quanto nell’ipotesi in cui aderiscano alla proposta del mediatore, «si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore», ben può ritenersi che la conciliazione della controversia possa documentalmente constare: a) di un verbale (di conciliazione) cui sia allegato il testo dell’accordo amichevole; b) di un verbale (di conciliazione) che contenga esso stesso «l’accordo» delle parti.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3037428
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