Il lavoro mira alla individuazione dei caratteri essenziali che compongono la fattispecie dell’atto giudiziario da assumere a presupposto dell’imposta di registro sulla base del disposto dell’art. 37 D.p.r. 131/1986 (TUR) e dell’art. 8 della Tariffa (parte I) ad esso allegata. Una scrupolosa analisi svela infatti numerosi e complessi fili problematici che attengono sia alla effettiva relazione da doversi stabilire tra due norme, sia al significato con il quale gli istituti evocati dal rinvio extrasettoriale al codice di procedura civile sono da considerare assunti dalla norma fiscale, sia – più in generale – alla stessa natura giuridica ed all’inquadramento sistematico dell’imposizione sugli atti giudiziari rispetto alle altre fattispecie imponibili considerate dal TUR. Muovendo dal primo dei tre profili enunciati, si rammenta che la dottrina è divisa sulla prevalenza precettiva da potersi riconoscere alla disposizione del TUR (art. 37) rispetto alle enumerazioni contenute nell’art. 8 TAR., sussistendo un vivace contrasto sulla natura di norma primaria o, per converso, di norma meramente integratrice-chiarificatrice alternativamente spettante all’uno ovvero all’altro testo legislativo, che in parte si sovrappongono. Dopo approfondita riflessione, si conclude che per identificare le ipotesi di tassabilità di un atto giudiziario (an debeatur) occorre tener conto della sola norma dell’art. 37, mentre le disposizioni dell’art. 8 TAR sono intese esclusivamente a dettarne la disciplina complementare ed applicativa (quantum debeatur). Assodato il punto preliminare che consente di circoscrivere la ricerca alla sola portata dell’art. 37, onde completare la ricerca in relazione ai restanti fili problematici evocati si procede alla scomposizione e quindi alla separata analisi di ciascuna delle tre parti della disposizione: la prima deputata a fissare il presupposto dell’imposta in generale; la seconda diretta ad individuare (tre) ipotesi di deroga sotto il profilo oggettivo; la terza attinente a (due) deroghe di tipo soggettivo. A conclusione del primo e più importante polo dell’indagine, si afferma che l’imposta tende a colpire non già il rapporto giuridico sottostante, come pur sostenuto da certa dottrina, bensì propriamente l’atto (sentenza, ordinanza e decreto) ¬¬¬¬¬del Giudice (civile, penale o speciale) in esclusiva funzione degli effetti che esso è idoneo a produrre nelle controversie di tipo civile a lui devolute. Quanto poi al carattere della definitività anche parziale che l’art. 37 richiede ai fini della tassabilità, all’esito di un diffuso esame condotto anche alla stregua degli apporti della giurisprudenza teorica e pratica formatasi in ambito processualcivilistico si sostiene la tesi che la norma intenda riferirsi sostanzialmente alla circostanza che l’atto da tassare rappresenti un punto fermo del relativo procedimento, nel senso della sua relativa stabilità che dipende dal non essere comunque più revocabile ad opera del Giudice che l’ha emesso, ma solo riformabile o riesaminabile da altro giudice.

L'atto giudiziario tassabile

PREZIOSI, Claudio
2009-01-01

Abstract

Il lavoro mira alla individuazione dei caratteri essenziali che compongono la fattispecie dell’atto giudiziario da assumere a presupposto dell’imposta di registro sulla base del disposto dell’art. 37 D.p.r. 131/1986 (TUR) e dell’art. 8 della Tariffa (parte I) ad esso allegata. Una scrupolosa analisi svela infatti numerosi e complessi fili problematici che attengono sia alla effettiva relazione da doversi stabilire tra due norme, sia al significato con il quale gli istituti evocati dal rinvio extrasettoriale al codice di procedura civile sono da considerare assunti dalla norma fiscale, sia – più in generale – alla stessa natura giuridica ed all’inquadramento sistematico dell’imposizione sugli atti giudiziari rispetto alle altre fattispecie imponibili considerate dal TUR. Muovendo dal primo dei tre profili enunciati, si rammenta che la dottrina è divisa sulla prevalenza precettiva da potersi riconoscere alla disposizione del TUR (art. 37) rispetto alle enumerazioni contenute nell’art. 8 TAR., sussistendo un vivace contrasto sulla natura di norma primaria o, per converso, di norma meramente integratrice-chiarificatrice alternativamente spettante all’uno ovvero all’altro testo legislativo, che in parte si sovrappongono. Dopo approfondita riflessione, si conclude che per identificare le ipotesi di tassabilità di un atto giudiziario (an debeatur) occorre tener conto della sola norma dell’art. 37, mentre le disposizioni dell’art. 8 TAR sono intese esclusivamente a dettarne la disciplina complementare ed applicativa (quantum debeatur). Assodato il punto preliminare che consente di circoscrivere la ricerca alla sola portata dell’art. 37, onde completare la ricerca in relazione ai restanti fili problematici evocati si procede alla scomposizione e quindi alla separata analisi di ciascuna delle tre parti della disposizione: la prima deputata a fissare il presupposto dell’imposta in generale; la seconda diretta ad individuare (tre) ipotesi di deroga sotto il profilo oggettivo; la terza attinente a (due) deroghe di tipo soggettivo. A conclusione del primo e più importante polo dell’indagine, si afferma che l’imposta tende a colpire non già il rapporto giuridico sottostante, come pur sostenuto da certa dottrina, bensì propriamente l’atto (sentenza, ordinanza e decreto) ¬¬¬¬¬del Giudice (civile, penale o speciale) in esclusiva funzione degli effetti che esso è idoneo a produrre nelle controversie di tipo civile a lui devolute. Quanto poi al carattere della definitività anche parziale che l’art. 37 richiede ai fini della tassabilità, all’esito di un diffuso esame condotto anche alla stregua degli apporti della giurisprudenza teorica e pratica formatasi in ambito processualcivilistico si sostiene la tesi che la norma intenda riferirsi sostanzialmente alla circostanza che l’atto da tassare rappresenti un punto fermo del relativo procedimento, nel senso della sua relativa stabilità che dipende dal non essere comunque più revocabile ad opera del Giudice che l’ha emesso, ma solo riformabile o riesaminabile da altro giudice.
2009
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3122624
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