Il saggio svolge un’approfondita ed innovativa analisi del trattamento fiscale agevolato disposto dall’art. 39 D.lgs. nr. 5/2003 per le conciliazioni stragiudiziali definite dalle parti del processo societario (Tit. VI del cit. D.lgs.). In ragione delle evidenti finalità deflative dell’istituto, cui lo Stato ha interesse, nonché della constatazione che il relativo perseguimento dipende esclusivamente dalla cooperazione dei paciscenti che volontariamente rinunciano a ricorrere al giudice per la composizione della lite, si ipotizza che la norma debba ascriversi al novero delle cd. “leggi incentivo” ove - nell’esercizio della funzione promozionale del diritto – è prevista a favore dell’autore della condotta meritoria e superconforme l’irrogazione di una sanzione positiva, consistente nell’esenzione dall’imposta che sarebbe altrimenti dovuta per il verificarsi del presupposto. Si osserva inoltre che il ricorso a siffatte tecniche di incoraggiamento per finalità di deflazione è alquanto frequente nell’ordinamento processuale di diritto comune (es. art. 13 L. 1997 nr.276 sulla istituzione delle Sezioni Stralcio dei Tribunali civili; art. 99 L. 488/1999 sul regime dei verbali di conciliazione di cui all’art. 185 c.p.c.; art. 696-bis c.p.c. sui verbali di conciliazione sottoscritti all’esito dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo). Sulle premesse che la norma speciale promozionale abbia natura tributaria perché immuta la portata della norma generale impositrice e, sotto diverso profilo, che il trattamento di favore promesso in effetti si discosti significativamente da quello riconosciuto nelle consimili esperienze legislative, è valutata la rispondenza dell’art. 39 cit. rispettivamente ai precetti costituzionali dell’agli artt. 76 e 23 Cost. (sotto il profilo che la relativa delega al Governo disposta dall’art. 12 L. nr. 366/2001 non faceva alcuna menzione di possibili interventi fiscali nel regolamento del processo societario), nonché a parametri costituzionali dell’uguaglianza e della ragionevolezza in ordine alle ravvisate discriminazioni agevolative. Viene infine diffusamente analizzata la portata delle singole esenzioni fiscali accordate dalla norma, dapprima con riguardo all’imposta di bollo sugli atti, documenti e provvedimenti della conciliazione ed indi ai fini dell’imposta di registro sul verbale di conciliazione, qui con particolare attenzione alla delicata problematica dell’estensione dell’esenzione fiscale anche agli atti enunciati nel verbale medesimo e non registrati in termine fisso, nonché alla qualificazione giuridica che compete al verbale di conciliazione stragiudiziale, da intendersi quale atto negoziale a contenuto transattivo riferibile direttamente alla volontà dei paciscenti. Sul fondamento di tale approdo qualificatorio, conclude il lavoro un raffronto illustrativo del regime impositivo dell’art. 39 D.lgs. 3/2003 rispetto a quello da doversi applicare in materia di arbitrato irrituale (art. 808-ter c.p.c.) e di arbitrato rituale (824-bis c.p.c.) dopo la riforma del 2006. (*) Il commento dell’art. 39 D.lgs. 3/2003 qui pubblicato riproduce, con varianti e ridotto corredo di nnte, il saggio “I PROFILI FISCALI DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NEL NUOVO PROCESSO SOCIETARIO” apparso su Riv. Dir. Trib. 2007, fasc. V, pp.495-527.

Commentario dei Processi Societari - Art. 39 Dl. 17.1.2003, n.5 - Imposte e spese. Esenzione Fiscale - Della conciliazione stragiudiziale

PREZIOSI, Claudio
2007-01-01

Abstract

Il saggio svolge un’approfondita ed innovativa analisi del trattamento fiscale agevolato disposto dall’art. 39 D.lgs. nr. 5/2003 per le conciliazioni stragiudiziali definite dalle parti del processo societario (Tit. VI del cit. D.lgs.). In ragione delle evidenti finalità deflative dell’istituto, cui lo Stato ha interesse, nonché della constatazione che il relativo perseguimento dipende esclusivamente dalla cooperazione dei paciscenti che volontariamente rinunciano a ricorrere al giudice per la composizione della lite, si ipotizza che la norma debba ascriversi al novero delle cd. “leggi incentivo” ove - nell’esercizio della funzione promozionale del diritto – è prevista a favore dell’autore della condotta meritoria e superconforme l’irrogazione di una sanzione positiva, consistente nell’esenzione dall’imposta che sarebbe altrimenti dovuta per il verificarsi del presupposto. Si osserva inoltre che il ricorso a siffatte tecniche di incoraggiamento per finalità di deflazione è alquanto frequente nell’ordinamento processuale di diritto comune (es. art. 13 L. 1997 nr.276 sulla istituzione delle Sezioni Stralcio dei Tribunali civili; art. 99 L. 488/1999 sul regime dei verbali di conciliazione di cui all’art. 185 c.p.c.; art. 696-bis c.p.c. sui verbali di conciliazione sottoscritti all’esito dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo). Sulle premesse che la norma speciale promozionale abbia natura tributaria perché immuta la portata della norma generale impositrice e, sotto diverso profilo, che il trattamento di favore promesso in effetti si discosti significativamente da quello riconosciuto nelle consimili esperienze legislative, è valutata la rispondenza dell’art. 39 cit. rispettivamente ai precetti costituzionali dell’agli artt. 76 e 23 Cost. (sotto il profilo che la relativa delega al Governo disposta dall’art. 12 L. nr. 366/2001 non faceva alcuna menzione di possibili interventi fiscali nel regolamento del processo societario), nonché a parametri costituzionali dell’uguaglianza e della ragionevolezza in ordine alle ravvisate discriminazioni agevolative. Viene infine diffusamente analizzata la portata delle singole esenzioni fiscali accordate dalla norma, dapprima con riguardo all’imposta di bollo sugli atti, documenti e provvedimenti della conciliazione ed indi ai fini dell’imposta di registro sul verbale di conciliazione, qui con particolare attenzione alla delicata problematica dell’estensione dell’esenzione fiscale anche agli atti enunciati nel verbale medesimo e non registrati in termine fisso, nonché alla qualificazione giuridica che compete al verbale di conciliazione stragiudiziale, da intendersi quale atto negoziale a contenuto transattivo riferibile direttamente alla volontà dei paciscenti. Sul fondamento di tale approdo qualificatorio, conclude il lavoro un raffronto illustrativo del regime impositivo dell’art. 39 D.lgs. 3/2003 rispetto a quello da doversi applicare in materia di arbitrato irrituale (art. 808-ter c.p.c.) e di arbitrato rituale (824-bis c.p.c.) dopo la riforma del 2006. (*) Il commento dell’art. 39 D.lgs. 3/2003 qui pubblicato riproduce, con varianti e ridotto corredo di nnte, il saggio “I PROFILI FISCALI DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NEL NUOVO PROCESSO SOCIETARIO” apparso su Riv. Dir. Trib. 2007, fasc. V, pp.495-527.
2007
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3122632
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