Il lavoro, partendo dalla premessa che proteggere l’ambiente significa garantire una qualità della vita secondo quello standard “elevato di tutela”, prefissato, ormai da tempo, nei trattati istitutivi dell’Unione europea e che trova conferma, da ultimo, nel Trattato di Lisbona - e ciò è quanto piú necessario se si riflette sul fatto che la tutela dell’ambiente fa parte integrante di quell’adeguato ed armonioso sviluppo della persona umana che richiede l’art. 2 cost., da leggere in maniera congiunta con gli artt. 9 e 32 cost. -, mira ad una ricognizione dello stato dell’arte, sì da verificare come vi sia in gioco una pluralità di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, da dover vagliare per verificare di volta in volta quali siano quelli meritevoli di tutela. In tutto questo, un importante ruolo lo ha rivestito e lo riveste tuttora il Giudice delle leggi come anche la giurisprudenza, ordinaria e amministrativa. Si analizza così la casistica di riferimento, per pervenire, al fine, a talune riflessioni conclusive, alla luce delle quali si evince, non senza aver prima richiamato il pensiero di autorevoli voci in dottrina, che, nella consapevolezza della centralità dei princípi e dei valori costituzionali e comunitari sui quali si fonda l’attuale ordinamento giuridico, ad esempio, anche l’esercizio dei diritti patrimoniali non può non realizzarsi che in conformità a quegli stessi princípi e valori. La tutela della persona umana e della sua dignità, della solidarietà sociale, del paesaggio, della salute, dell’ambiente, ex art. 2, 9 e 32 cost. e artt. 11 e 191-193 Tratt. FUE, costituiscono al contempo non soltanto limiti interni, ma obiettivi da realizzare anche nell’esercizio dei diritti proprietari, secondo quella condivisibile accezione di funzione sociale della proprietà. Sí che, un ricorso ad esclusiva difesa di situazioni giuridiche proprietarie non può trovare alcuna legittimazione nello scenario normativo vigente, giacché in netto contrasto con soltanto con le previsioni normative di legislazione ordinaria, quanto con valori e princípi fondanti della nostra Carta costituzionale e del Trattato sull’Unione europea.

Tutela dell’ambiente e interessi da conciliare

MALOMO, Anna
2012-01-01

Abstract

Il lavoro, partendo dalla premessa che proteggere l’ambiente significa garantire una qualità della vita secondo quello standard “elevato di tutela”, prefissato, ormai da tempo, nei trattati istitutivi dell’Unione europea e che trova conferma, da ultimo, nel Trattato di Lisbona - e ciò è quanto piú necessario se si riflette sul fatto che la tutela dell’ambiente fa parte integrante di quell’adeguato ed armonioso sviluppo della persona umana che richiede l’art. 2 cost., da leggere in maniera congiunta con gli artt. 9 e 32 cost. -, mira ad una ricognizione dello stato dell’arte, sì da verificare come vi sia in gioco una pluralità di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, da dover vagliare per verificare di volta in volta quali siano quelli meritevoli di tutela. In tutto questo, un importante ruolo lo ha rivestito e lo riveste tuttora il Giudice delle leggi come anche la giurisprudenza, ordinaria e amministrativa. Si analizza così la casistica di riferimento, per pervenire, al fine, a talune riflessioni conclusive, alla luce delle quali si evince, non senza aver prima richiamato il pensiero di autorevoli voci in dottrina, che, nella consapevolezza della centralità dei princípi e dei valori costituzionali e comunitari sui quali si fonda l’attuale ordinamento giuridico, ad esempio, anche l’esercizio dei diritti patrimoniali non può non realizzarsi che in conformità a quegli stessi princípi e valori. La tutela della persona umana e della sua dignità, della solidarietà sociale, del paesaggio, della salute, dell’ambiente, ex art. 2, 9 e 32 cost. e artt. 11 e 191-193 Tratt. FUE, costituiscono al contempo non soltanto limiti interni, ma obiettivi da realizzare anche nell’esercizio dei diritti proprietari, secondo quella condivisibile accezione di funzione sociale della proprietà. Sí che, un ricorso ad esclusiva difesa di situazioni giuridiche proprietarie non può trovare alcuna legittimazione nello scenario normativo vigente, giacché in netto contrasto con soltanto con le previsioni normative di legislazione ordinaria, quanto con valori e princípi fondanti della nostra Carta costituzionale e del Trattato sull’Unione europea.
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