Il procedimento notificatorio nei confronti di persone residenti al di fuori del territorio nazionale italiano è, di fatto, regolato da un rinvio a norme pattizie, con la conseguente necessità per l’operatore pratico di verificare, preliminarmente e caso per caso, l’esistenza di convenzioni internazionali tra gli Stati, esaminarne la relativa disciplina ed, infine, scegliere tra le possibili opzioni. Ed invero, la notifica da effettuarsi nei confronti di chi sia residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea è assoggettata, in via prioritaria, al Regolamento CE n. 1393 del 13 novembre 2007, che ha introdotto una disciplina generale ed uniforme congegnata in maniera da attribuire allo Stato membro all’interno del quale sia stata richiesta la notifica il governo del segmento esterno della procedura di notificazione. Diversamente, nell’ipotesi in cui il destinatario sia residente in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, la disciplina cui fare riferimento è quella specifica delle singole convenzioni internazionali o del dpr 5 gennaio 1976, n. 200 (cd. regolamento consolare). Solo in via del tutto residuale, e cioè quando vi sia l’accertata inesistenza di regolamentazioni pattizie tra gli Stati, sono applicabili le specifiche norme del codice di procedura civile (142 e 143 c.p.c.), che prevedono la spedizione, per il tramite dell’ufficiale giudiziario, dell’atto a mezzo posta e la contestuale consegna di altra copia al pubblico ministero, affinché ne curi la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna al destinatario. L’autore opera una disamina dei diversi procedimenti notificatori appena richiamati e concentra l’analisi sul momento perfezionativo della notifica, verificando la compatibilità delle diverse normative di riferimento con i principi fondamentali posti a base del nostro ordinamento ed, in particolare, con quello di dissociazione diacronica dei tempi di perfezionamento della notifica tra notificante e notificata rio; principio in base al quale gli effetti di un procedimento di notificazione di un atto processuale sono anticipati, a vantaggio del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Notificazione degli atti civili all'estero e momento perfezionativo della notifica

MANCUSO, CARLO
2012-01-01

Abstract

Il procedimento notificatorio nei confronti di persone residenti al di fuori del territorio nazionale italiano è, di fatto, regolato da un rinvio a norme pattizie, con la conseguente necessità per l’operatore pratico di verificare, preliminarmente e caso per caso, l’esistenza di convenzioni internazionali tra gli Stati, esaminarne la relativa disciplina ed, infine, scegliere tra le possibili opzioni. Ed invero, la notifica da effettuarsi nei confronti di chi sia residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea è assoggettata, in via prioritaria, al Regolamento CE n. 1393 del 13 novembre 2007, che ha introdotto una disciplina generale ed uniforme congegnata in maniera da attribuire allo Stato membro all’interno del quale sia stata richiesta la notifica il governo del segmento esterno della procedura di notificazione. Diversamente, nell’ipotesi in cui il destinatario sia residente in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, la disciplina cui fare riferimento è quella specifica delle singole convenzioni internazionali o del dpr 5 gennaio 1976, n. 200 (cd. regolamento consolare). Solo in via del tutto residuale, e cioè quando vi sia l’accertata inesistenza di regolamentazioni pattizie tra gli Stati, sono applicabili le specifiche norme del codice di procedura civile (142 e 143 c.p.c.), che prevedono la spedizione, per il tramite dell’ufficiale giudiziario, dell’atto a mezzo posta e la contestuale consegna di altra copia al pubblico ministero, affinché ne curi la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna al destinatario. L’autore opera una disamina dei diversi procedimenti notificatori appena richiamati e concentra l’analisi sul momento perfezionativo della notifica, verificando la compatibilità delle diverse normative di riferimento con i principi fondamentali posti a base del nostro ordinamento ed, in particolare, con quello di dissociazione diacronica dei tempi di perfezionamento della notifica tra notificante e notificata rio; principio in base al quale gli effetti di un procedimento di notificazione di un atto processuale sono anticipati, a vantaggio del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
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