La tematica della responsabilità disciplinare assume caratteristiche peculiari con riferimento ad alcune categorie di personale pubblico. L’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha recepito il testo dell’art. 2, commi 4 e 5, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, elenca alcune categorie di personale pubblico che sono sottratte alla contrattualizzazione e che rimangono regolate dalla disciplina di diritto pubblico. Si tratta in particolare dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle forze di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera diplomatica, dei professori e dei ricercatori universitari, dei dipendenti della Banca d’Italia, della Consob, dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Nell’ambito della materia disciplinare, l’esclusione di tali categorie dalla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, attraverso cui il legislatore ha attribuito natura privatistica a tutti gli atti dell’amministrazione direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, comporta una serie di conseguenze.Con particolare riferimento alle fonti, la materia è regolata, in via generale, dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico degli impiegati civili dello Stato) e dalle altre fonti unilaterali (legislative o regolamentari) che si riferiscono alle singole categorie di dipendenti. Il testo unico, che costituisce per le categorie in regime di diritto pubblico la principale fonte normativa in tema di procedimenti disciplinari, garantisce una posizione di supremazia e di autorità all’Amministrazione. L’art. 10 della l. 240/2010, nell’apportare nuove modifiche al regime disciplinare dei docenti universitari, ha invece abrogato l’art. 3 della l. 18/2006 ed ha previsto l’istituzione, presso ogni università e secondo modalità definite dallo statuto, di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno.

Le regole del procedimento disciplinare dei docenti universitari dopo la legge 30 dicembre 2010, n. 240

CAPECE, Marco
2012-01-01

Abstract

La tematica della responsabilità disciplinare assume caratteristiche peculiari con riferimento ad alcune categorie di personale pubblico. L’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha recepito il testo dell’art. 2, commi 4 e 5, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, elenca alcune categorie di personale pubblico che sono sottratte alla contrattualizzazione e che rimangono regolate dalla disciplina di diritto pubblico. Si tratta in particolare dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle forze di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera diplomatica, dei professori e dei ricercatori universitari, dei dipendenti della Banca d’Italia, della Consob, dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Nell’ambito della materia disciplinare, l’esclusione di tali categorie dalla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, attraverso cui il legislatore ha attribuito natura privatistica a tutti gli atti dell’amministrazione direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, comporta una serie di conseguenze.Con particolare riferimento alle fonti, la materia è regolata, in via generale, dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico degli impiegati civili dello Stato) e dalle altre fonti unilaterali (legislative o regolamentari) che si riferiscono alle singole categorie di dipendenti. Il testo unico, che costituisce per le categorie in regime di diritto pubblico la principale fonte normativa in tema di procedimenti disciplinari, garantisce una posizione di supremazia e di autorità all’Amministrazione. L’art. 10 della l. 240/2010, nell’apportare nuove modifiche al regime disciplinare dei docenti universitari, ha invece abrogato l’art. 3 della l. 18/2006 ed ha previsto l’istituzione, presso ogni università e secondo modalità definite dallo statuto, di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno.
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