La nuova normativa anticorruzione elaborata con la recente legge 190 del 2012 risponde alle sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale con cui il nostro ordinamento ha inteso dare attuazione a modifiche più in linea con un diritto penale reticolare. Tuttavia, a fronte di un apprezzamento comune sullo sforxo metodologico di controllo integrato per il deprecabile fenomeno del mercimonio delle funzioni pubbliche, le preplessità maggiori attengono alla parte penalistica della nuova disciplina così come di recente introdotta. I principi che orientano un controllo penale da stato di diritto, infatti, appaiono costantemente sollecitati, laddove una verifica alla luce dei vincoli di selezione primaria e secondaria evidenzia un tessuto normativo caratterizzato da eccessi tecnicistici inclini ad una deriva di diritto penale criminogeno. Una razionalizzazione si impone, allora, in modo che già sul piano errmeneutico sappia orientare quello normativo, tanto da sottrarlo ad un simbolismo ineffettivo per una sanzione penale lontana dalle sue funzioni di stretta derivazione costituzionale.

La fisiologia dell'emergenza nella più recente normativa anticorruzione: tra eccessi tecnicistici e diritto penale criminogeno

SESSA, Antonino
2012-01-01

Abstract

La nuova normativa anticorruzione elaborata con la recente legge 190 del 2012 risponde alle sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale con cui il nostro ordinamento ha inteso dare attuazione a modifiche più in linea con un diritto penale reticolare. Tuttavia, a fronte di un apprezzamento comune sullo sforxo metodologico di controllo integrato per il deprecabile fenomeno del mercimonio delle funzioni pubbliche, le preplessità maggiori attengono alla parte penalistica della nuova disciplina così come di recente introdotta. I principi che orientano un controllo penale da stato di diritto, infatti, appaiono costantemente sollecitati, laddove una verifica alla luce dei vincoli di selezione primaria e secondaria evidenzia un tessuto normativo caratterizzato da eccessi tecnicistici inclini ad una deriva di diritto penale criminogeno. Una razionalizzazione si impone, allora, in modo che già sul piano errmeneutico sappia orientare quello normativo, tanto da sottrarlo ad un simbolismo ineffettivo per una sanzione penale lontana dalle sue funzioni di stretta derivazione costituzionale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3966604
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