La sentenza che si annota affronta il tema della revoca dell’ammissione al concordato preventivo in conseguenza della scoperta della sussistenza di atti di sottrazione o dissimulazione di una parte dell’attivo, antecedenti all’apertura della procedura di concordato, in frode ai creditori sociali. Il concordato preventivo richiesto dalla società debitrice, ammesso e successivamente revocato dai giudici napoletani, riguarda la fattispecie del concordato con cessione dei beni senza trasferimento di proprietà ai creditori. All’esito degli accertamenti compiuti dai commissari giudiziali, il collegio, ha riscontrato l’esistenza di fatti rilevanti ex art. 173 l. fall., comma 1 e comma 3 ed ha attivato il procedimento di revoca. Neppure il tentativo da parte della società debitrice di modificare la proposta originaria, successivamente all’ammissione al concordato, ha consentito di superare i profili censurati. Al tribunale non compete, nella fase preparatoria della votazione sulla proposta da parte dei creditori, alcuna valutazione in ordine alla fattibilità della stessa. Il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi della legge fallimentare, artt.162 e 163, ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito. Se si esclude che il Tribunale possa valutare la fattibilità del piano in sede di ammissione, tale valutazione non può essere recuperata durante la procedura, neppure ai fini della revoca. La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che la valutazione della convenienza economica della proposta di concordato preventivo spetta ai creditori; spetta invece al Tribunale verificare la fattibilità giuridica della proposta, la realizzabilità cioè della procedura. Per fattibilità si intende la valutazione alla luce della quale può ritenersi che gli obiettivi contenuti nel piano saranno raggiunti con un sufficiente grado di probabilità. Il tribunale deve verificare l’effettiva realizzabilità della “causa in concreto”, da intendere come l’obiettivo specifico perseguito dal procedimento concordatario che non ha contenuto fisso e predeterminato poiché dipende dal tipo di proposta formulata, anche se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della crisi e al soddisfacimento dei creditori. Se la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto al tribunale il potere giudiziale di controllo sulla “causa in concreto”, non ha però precisato sin dove possa spingersi il sindacato del giudice sulla effettiva realizzabilità del piano. Nel caso de quo è evidente che i creditori non erano, al momento del voto, a conoscenza della reale situazione patrimoniale della società debitrice. In tal modo si è consapevolmente pregiudicata la formazione di un consenso informato per i creditori i quali, per poter esprimere un giudizio di convenienza della soluzione concordataria proposta rispetto alla liquidazione fallimentare, debbono essere posti in grado di rendersi conto di quale sarebbe, nell’uno e nell’altra procedura, l’attivo distribuibile. Neppure l’integrazione documentale successivamente depositata, ai sensi dell’art. 175, comma 2, che consente al debitore di modificare la proposta successivamente all’ammissione al concordato, ha consentito di superare i rilievi formulati dai commissari al fine di evitare, in extremis, l’esito fallimentare E’ opportuno ricordare che il tribunale può e deve dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo a corredo della quale sia stata presentata una relazione che, pur contenendo la formale attestazione della veridicità dei dati aziendali, debba considerarsi sostanzialmente incompleta e per questo inattendibile. L’inidoneità della relazione e l’impossibilità di operare precisi riscontri su di essa rileva ex art. 173, comma 3, l. fall., quale mancanza delle condizioni per l’ammissibilità al concordato. Ciò si verifica, tra le altre ipotesi, quando il professionista che redige la relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo non abbia svolto una verifica puntuale ed analitica dei dati aziendali e delle scritture contabili. Il ricorso allo strumento concordatario non può essere effettuato violando le regole della correttezza e della buona fede, che si sostanziano in una piena discovery documentale e nell’offerta tempestiva al commissario di tutte le informazioni necessarie.

La revoca del concordato preventivo con cessione dei beni in presenza di atti in frode ai creditori.

ATTANASIO, Francesca
2013-01-01

Abstract

La sentenza che si annota affronta il tema della revoca dell’ammissione al concordato preventivo in conseguenza della scoperta della sussistenza di atti di sottrazione o dissimulazione di una parte dell’attivo, antecedenti all’apertura della procedura di concordato, in frode ai creditori sociali. Il concordato preventivo richiesto dalla società debitrice, ammesso e successivamente revocato dai giudici napoletani, riguarda la fattispecie del concordato con cessione dei beni senza trasferimento di proprietà ai creditori. All’esito degli accertamenti compiuti dai commissari giudiziali, il collegio, ha riscontrato l’esistenza di fatti rilevanti ex art. 173 l. fall., comma 1 e comma 3 ed ha attivato il procedimento di revoca. Neppure il tentativo da parte della società debitrice di modificare la proposta originaria, successivamente all’ammissione al concordato, ha consentito di superare i profili censurati. Al tribunale non compete, nella fase preparatoria della votazione sulla proposta da parte dei creditori, alcuna valutazione in ordine alla fattibilità della stessa. Il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi della legge fallimentare, artt.162 e 163, ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito. Se si esclude che il Tribunale possa valutare la fattibilità del piano in sede di ammissione, tale valutazione non può essere recuperata durante la procedura, neppure ai fini della revoca. La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che la valutazione della convenienza economica della proposta di concordato preventivo spetta ai creditori; spetta invece al Tribunale verificare la fattibilità giuridica della proposta, la realizzabilità cioè della procedura. Per fattibilità si intende la valutazione alla luce della quale può ritenersi che gli obiettivi contenuti nel piano saranno raggiunti con un sufficiente grado di probabilità. Il tribunale deve verificare l’effettiva realizzabilità della “causa in concreto”, da intendere come l’obiettivo specifico perseguito dal procedimento concordatario che non ha contenuto fisso e predeterminato poiché dipende dal tipo di proposta formulata, anche se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della crisi e al soddisfacimento dei creditori. Se la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto al tribunale il potere giudiziale di controllo sulla “causa in concreto”, non ha però precisato sin dove possa spingersi il sindacato del giudice sulla effettiva realizzabilità del piano. Nel caso de quo è evidente che i creditori non erano, al momento del voto, a conoscenza della reale situazione patrimoniale della società debitrice. In tal modo si è consapevolmente pregiudicata la formazione di un consenso informato per i creditori i quali, per poter esprimere un giudizio di convenienza della soluzione concordataria proposta rispetto alla liquidazione fallimentare, debbono essere posti in grado di rendersi conto di quale sarebbe, nell’uno e nell’altra procedura, l’attivo distribuibile. Neppure l’integrazione documentale successivamente depositata, ai sensi dell’art. 175, comma 2, che consente al debitore di modificare la proposta successivamente all’ammissione al concordato, ha consentito di superare i rilievi formulati dai commissari al fine di evitare, in extremis, l’esito fallimentare E’ opportuno ricordare che il tribunale può e deve dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo a corredo della quale sia stata presentata una relazione che, pur contenendo la formale attestazione della veridicità dei dati aziendali, debba considerarsi sostanzialmente incompleta e per questo inattendibile. L’inidoneità della relazione e l’impossibilità di operare precisi riscontri su di essa rileva ex art. 173, comma 3, l. fall., quale mancanza delle condizioni per l’ammissibilità al concordato. Ciò si verifica, tra le altre ipotesi, quando il professionista che redige la relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo non abbia svolto una verifica puntuale ed analitica dei dati aziendali e delle scritture contabili. Il ricorso allo strumento concordatario non può essere effettuato violando le regole della correttezza e della buona fede, che si sostanziano in una piena discovery documentale e nell’offerta tempestiva al commissario di tutte le informazioni necessarie.
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