E' sintomatico come a distanza di tempo il tema dei «controlli» in materia cautelare sia sempre al centro dell'attenzione degli studiosi, così come, più in generale, quello dei limiti circa l'indispensabilità del ricorso all'intervento cautelare ante iudicium. Le riflessioni critiche sull'abuso del ricorso alla custodia cautelare risalgono nel tempo, ma le osservazioni poste a fondamento delle critiche sembrano conservare la loro perenne attualità: in particolare, si incentrano sulla carenza di motivazione a sostegno del provvedimento, sulla finalizzazione della misura cautelare ad obiettivi illegittimi, come la costrizione dell'imputato alla confessione, e infine sull'adozione del provvedimento cautelare quale rimedio alla lentezza del procedimento. I pericoli sono rappresentati dall'appiattimento sulle ragioni esposte dall'ufficio del pubblico ministero, con il conseguente svilimento della funzione giurisdizionale da parte di chi è chiamato ad adottare il provvedimento cautelare e di chi è chiamato a controllarlo; dalle modalità utilizzate per dimostrare l'esistenza dei parametri normativi posti a fondamento della legalità cautelare e dall'espansione del livello di discrezionalità proporzionale all'allontanamento da un modello legale di motivazione e da una distorta interpretazione del modello legale di controllo. Insomma, occorre prendere atto che, nonostante la riforma codicistica, non si è riusciti a voltar del tutto pagina rispetto al passato. E' indispensabile allora partire dal valore delle scelte codicistiche al fine di cogliere la profonda metamorfosi operante in sede applicativa. Un punto fermo è rappresentato dall'esistenza di un modello legale di motivazione il cui rispetto non deve tradursi in mera raccolta di atti, ma deve piuttosto valorizzare l'esposizione delle ragioni della valutazione del giudice, le sue argomentazioni logico-giuridiche ancorate al caso specifico e alla legale formazione del suo sapere. Il tema da affrontare è affascinante, ma particolarmente complesso per l'articolato scenario che si presenta agli occhi dell'interprete con tutte le sue molteplici implicazioni sul piano dei diritti, delle finalità, dei meccanismi procedimentali. Il punto centrale di riferimento resta comunque l'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia cautelare: la sua competenza funzionale, il suo potere cognitivo, la formazione del suo sapere in vista delle decisioni adottabili, debitamente motivate. L'analisi svolta consente di evidenziare le contraddizioni dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, volta a riconoscere al tribunale del riesame il potere di "integrazione" se non di "sostituzione" della motivazione offerta dal giudice della cautela non rispondente al modello legale di cui all'art. 292 c.p.p.

Motivazione ed effettività del sistema dei controlli,

KALB, Luigi
2014-01-01

Abstract

E' sintomatico come a distanza di tempo il tema dei «controlli» in materia cautelare sia sempre al centro dell'attenzione degli studiosi, così come, più in generale, quello dei limiti circa l'indispensabilità del ricorso all'intervento cautelare ante iudicium. Le riflessioni critiche sull'abuso del ricorso alla custodia cautelare risalgono nel tempo, ma le osservazioni poste a fondamento delle critiche sembrano conservare la loro perenne attualità: in particolare, si incentrano sulla carenza di motivazione a sostegno del provvedimento, sulla finalizzazione della misura cautelare ad obiettivi illegittimi, come la costrizione dell'imputato alla confessione, e infine sull'adozione del provvedimento cautelare quale rimedio alla lentezza del procedimento. I pericoli sono rappresentati dall'appiattimento sulle ragioni esposte dall'ufficio del pubblico ministero, con il conseguente svilimento della funzione giurisdizionale da parte di chi è chiamato ad adottare il provvedimento cautelare e di chi è chiamato a controllarlo; dalle modalità utilizzate per dimostrare l'esistenza dei parametri normativi posti a fondamento della legalità cautelare e dall'espansione del livello di discrezionalità proporzionale all'allontanamento da un modello legale di motivazione e da una distorta interpretazione del modello legale di controllo. Insomma, occorre prendere atto che, nonostante la riforma codicistica, non si è riusciti a voltar del tutto pagina rispetto al passato. E' indispensabile allora partire dal valore delle scelte codicistiche al fine di cogliere la profonda metamorfosi operante in sede applicativa. Un punto fermo è rappresentato dall'esistenza di un modello legale di motivazione il cui rispetto non deve tradursi in mera raccolta di atti, ma deve piuttosto valorizzare l'esposizione delle ragioni della valutazione del giudice, le sue argomentazioni logico-giuridiche ancorate al caso specifico e alla legale formazione del suo sapere. Il tema da affrontare è affascinante, ma particolarmente complesso per l'articolato scenario che si presenta agli occhi dell'interprete con tutte le sue molteplici implicazioni sul piano dei diritti, delle finalità, dei meccanismi procedimentali. Il punto centrale di riferimento resta comunque l'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia cautelare: la sua competenza funzionale, il suo potere cognitivo, la formazione del suo sapere in vista delle decisioni adottabili, debitamente motivate. L'analisi svolta consente di evidenziare le contraddizioni dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, volta a riconoscere al tribunale del riesame il potere di "integrazione" se non di "sostituzione" della motivazione offerta dal giudice della cautela non rispondente al modello legale di cui all'art. 292 c.p.p.
2014
9788814190568
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4498257
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