La Corte di Appello di Venezia decide un reclamo ex art. 26 l.fall. e revoca il precedente provvedimento autorizzatorio di sospensione di un contratto in corso di esecuzione al momento della presentazione della domanda di concordato cd. “prenotativo”, ritenendolo viziato dalla mancata preliminare instaurazione del contraddittorio con l’altra parte contrattuale. L’Autore, analizzata l’evoluzione della giurisprudenza di merito sul punto, aderisce alla posizione maggioritaria, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di diritto fallimentare, in generale, e dell’art. 169 bis l.fall., in particolare.

Autorizzazione allo scioglimento del contratto in corso di esecuzione e principio del contraddittorio

MANCUSO, CARLO
2014-01-01

Abstract

La Corte di Appello di Venezia decide un reclamo ex art. 26 l.fall. e revoca il precedente provvedimento autorizzatorio di sospensione di un contratto in corso di esecuzione al momento della presentazione della domanda di concordato cd. “prenotativo”, ritenendolo viziato dalla mancata preliminare instaurazione del contraddittorio con l’altra parte contrattuale. L’Autore, analizzata l’evoluzione della giurisprudenza di merito sul punto, aderisce alla posizione maggioritaria, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di diritto fallimentare, in generale, e dell’art. 169 bis l.fall., in particolare.
2014
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