Il presente lavoro si presta a un’indagine sulla libertà di informazione con un richiamo puntuale alle pronunce della Corte Costituzionale e delle Corti europee, tentando di stabilire un dialogo tra le medesime, per comprendere tutti i profili – non solo legislativi – cui il presente lavoro punta ad analizzare. Sono stati individuati i lineamenti normativi della libertà di informazione nel quadro dell’ordinamento internazionale, dell’ordinamento dell’Unione Europea, anche alla luce dei principi affermati nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza, nonché di quello italiano, come innovato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, mettendone a fuoco i profili generali e le definizioni concettuali. In tale analisi, una messa a punto del fondamento costituzionale della libertà d’informazione si collega a quelli che buona parte della dottrina contemporanea ha denominato “nuovi diritti fondamentali”. In questo quadro è possibile, ad avviso di chi scrive, configurare l’insorgenza della libertà di informazione, anche televisiva, come diritto fondamentale. Giova sul punto ribadire che la libertà di informazione in senso lato rappresenta la sintesi di più libertà, alcune espressamente garantite (libertà di corrispondenza, libertà di manifestazione del pensiero), altre desumibili indirettamente (libertà di informarsi). Si è dedicata costante attenzione al delicato rapporto che si individua fra forma di Stato, pluralismo e informazione. Tale profilo conduce alla conclusione che l’evoluzione della forma di Stato - in particolare da Stato di democrazia liberale a Stato di democrazia rappresentativa e pluralista - comporta l’esigenza di implementare le categorie funzionali caratterizzanti la libertà di informazione. Più specificamente, affiora la conseguenza che l’orizzonte teleologico tradizionalmente assegnato alla libertà di informazione (relativo ai livelli dell’articolazione delle funzioni strumentali all’estrinsecazione della libertà stessa e della fissazione per chi se ne avvalga dei limiti oltre i quali essa debba ritenersi confliggente con le superiori esigenze di rispetto della persona umana) si arricchisca con la contemplazione dell’esigenza di radicare in modo giuridicamente definito il diritto dei cittadini ad essere adeguatamente informati, anche apprestando gli strumenti idonei a conferire effettività a tale posizione giuridica soggettiva. In queste puntualizzazioni si è cercato di non ignorare l’apporto più originale della dottrina pubblicistica moderna e contemporanea vagliando anche - e sia pure in modo problematico - la possibilità dell’utilizzazione ai fini della presente analisi, degli apporti più rilevanti delle teorie sociologiche. E’ apparso di precipuo interesse analizzare le varie pronunce della Corte Costituzionale e delle Corti europee in tema non solo di libertà di informazione, ma anche in riferimento alla più generale libertà di manifestazione del pensiero. Non è stata poi trascurata la riforma del Titolo V della Costituzione in materia di ordinamento della comunicazione, inserendo il relativo settore fra quelli oggetto di legislazione concorrente, sì che compete allo Stato di determinare i principi generali ed, invece, spetta alle Regioni di sviluppare una legislazione tesa a valorizzare il criterio dell’articolazione territoriale della comunicazione quale effetto della legittima estrinsecazione delle varie identità e delle diverse culture locali. In tale contesto si inserisce anche il ruolo dell’interpretazione costituzionale con approfondimenti sul senso della democrazia e del rapporto intercorrente tra quest’ultima e i diritti dell’uomo che vengono comunque affidati e attribuiti dal potere costituente che inevitabilmente genera un ponte per il principio democratico. Si è approfondita l’analisi sull’articolo 21 della Costituzione italiana in merito allo studio delle varie interpretazioni che sono state fornite nel tempo, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza costituzionale. Naturalmente delle molteplici prospettive da cui è possibile riguardare ed approfondire la libertà di informazione qui si è privilegiato esclusivamente l’aspetto pubblicistico, pur non obliterando che la materia merita, in altra sede ed in altre occasioni, di essere affrontata anche dagli altri punti di vista giuridicamente rilevanti, quali quello di ordine penalistico, quello di ordine civilistico, quello di ordine comparatistico ed altri ancora. Non ultimo, certamente, sotto un profilo “etico” e normativo, riferito al sistema dei principi e dei valori costituzionali e ai riflessi che questi hanno sui momenti della produzione normativa e dell’operazione ermeneutica. Del resto, nella Costituzione italiana si rinvengono valori fondanti e condivisi i quali trovano la loro fonte nei “fermenti etici” scaturiti dai grandi filoni ideali che, legati fra loro dalla comune attenzione alla tutela della persona umana, hanno contribuito alla formazione della Carta Fondamentale. Infatti, alla tutela della persona umana sono indirizzati quei principi fondamentali che costituiscono il cardine soprattutto della prima parte della Costituzione, essendo stato ben chiaro ai Costituenti che di essi si richiedeva non una semplice osservanza formale, bensì l’attuazione piena e radicata nella coscienza dei cittadini.

Libertà di informazione. Dialoghi tra le Corti e prospettive

LAMBERTI, Armando
2014-01-01

Abstract

Il presente lavoro si presta a un’indagine sulla libertà di informazione con un richiamo puntuale alle pronunce della Corte Costituzionale e delle Corti europee, tentando di stabilire un dialogo tra le medesime, per comprendere tutti i profili – non solo legislativi – cui il presente lavoro punta ad analizzare. Sono stati individuati i lineamenti normativi della libertà di informazione nel quadro dell’ordinamento internazionale, dell’ordinamento dell’Unione Europea, anche alla luce dei principi affermati nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza, nonché di quello italiano, come innovato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, mettendone a fuoco i profili generali e le definizioni concettuali. In tale analisi, una messa a punto del fondamento costituzionale della libertà d’informazione si collega a quelli che buona parte della dottrina contemporanea ha denominato “nuovi diritti fondamentali”. In questo quadro è possibile, ad avviso di chi scrive, configurare l’insorgenza della libertà di informazione, anche televisiva, come diritto fondamentale. Giova sul punto ribadire che la libertà di informazione in senso lato rappresenta la sintesi di più libertà, alcune espressamente garantite (libertà di corrispondenza, libertà di manifestazione del pensiero), altre desumibili indirettamente (libertà di informarsi). Si è dedicata costante attenzione al delicato rapporto che si individua fra forma di Stato, pluralismo e informazione. Tale profilo conduce alla conclusione che l’evoluzione della forma di Stato - in particolare da Stato di democrazia liberale a Stato di democrazia rappresentativa e pluralista - comporta l’esigenza di implementare le categorie funzionali caratterizzanti la libertà di informazione. Più specificamente, affiora la conseguenza che l’orizzonte teleologico tradizionalmente assegnato alla libertà di informazione (relativo ai livelli dell’articolazione delle funzioni strumentali all’estrinsecazione della libertà stessa e della fissazione per chi se ne avvalga dei limiti oltre i quali essa debba ritenersi confliggente con le superiori esigenze di rispetto della persona umana) si arricchisca con la contemplazione dell’esigenza di radicare in modo giuridicamente definito il diritto dei cittadini ad essere adeguatamente informati, anche apprestando gli strumenti idonei a conferire effettività a tale posizione giuridica soggettiva. In queste puntualizzazioni si è cercato di non ignorare l’apporto più originale della dottrina pubblicistica moderna e contemporanea vagliando anche - e sia pure in modo problematico - la possibilità dell’utilizzazione ai fini della presente analisi, degli apporti più rilevanti delle teorie sociologiche. E’ apparso di precipuo interesse analizzare le varie pronunce della Corte Costituzionale e delle Corti europee in tema non solo di libertà di informazione, ma anche in riferimento alla più generale libertà di manifestazione del pensiero. Non è stata poi trascurata la riforma del Titolo V della Costituzione in materia di ordinamento della comunicazione, inserendo il relativo settore fra quelli oggetto di legislazione concorrente, sì che compete allo Stato di determinare i principi generali ed, invece, spetta alle Regioni di sviluppare una legislazione tesa a valorizzare il criterio dell’articolazione territoriale della comunicazione quale effetto della legittima estrinsecazione delle varie identità e delle diverse culture locali. In tale contesto si inserisce anche il ruolo dell’interpretazione costituzionale con approfondimenti sul senso della democrazia e del rapporto intercorrente tra quest’ultima e i diritti dell’uomo che vengono comunque affidati e attribuiti dal potere costituente che inevitabilmente genera un ponte per il principio democratico. Si è approfondita l’analisi sull’articolo 21 della Costituzione italiana in merito allo studio delle varie interpretazioni che sono state fornite nel tempo, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza costituzionale. Naturalmente delle molteplici prospettive da cui è possibile riguardare ed approfondire la libertà di informazione qui si è privilegiato esclusivamente l’aspetto pubblicistico, pur non obliterando che la materia merita, in altra sede ed in altre occasioni, di essere affrontata anche dagli altri punti di vista giuridicamente rilevanti, quali quello di ordine penalistico, quello di ordine civilistico, quello di ordine comparatistico ed altri ancora. Non ultimo, certamente, sotto un profilo “etico” e normativo, riferito al sistema dei principi e dei valori costituzionali e ai riflessi che questi hanno sui momenti della produzione normativa e dell’operazione ermeneutica. Del resto, nella Costituzione italiana si rinvengono valori fondanti e condivisi i quali trovano la loro fonte nei “fermenti etici” scaturiti dai grandi filoni ideali che, legati fra loro dalla comune attenzione alla tutela della persona umana, hanno contribuito alla formazione della Carta Fondamentale. Infatti, alla tutela della persona umana sono indirizzati quei principi fondamentali che costituiscono il cardine soprattutto della prima parte della Costituzione, essendo stato ben chiaro ai Costituenti che di essi si richiedeva non una semplice osservanza formale, bensì l’attuazione piena e radicata nella coscienza dei cittadini.
2014
978 8898032419
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4662411
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