Il 29 luglio 2016 è entrato in vigore il ‘Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile’ che, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 34, della l. 29 maggio 2016 n. 76, integra talune disposizioni necessarie per la costituzione delle unioni civili. Il decreto infatti contiene le indicazioni pratiche e scioglie alcune perplessità per rendere possibile, nello specifico, l’attuazione della Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Personalismo, solidarismo, democraticità, sono il fondamento di tutte le forme di convivenza che ricevono - ex art. 2 Cost. - garanzia dal nostro ordinamento, in quanto favoriscono lo svolgimento armonico ed equilibrato della personalità dei componenti e sono funzionali alla tutela dei diritti fondamentali di ciascuno. Talché il diniego di tale tutela, ex art. 99 c.p.c., verrebbe a configurarsi come ‘denegata giustizia’. Oggi è pressoché ricorrente, nel lessico della dottrina, trascorrere dall’epocale espressione ‘figli senza aggettivi’ all’altrettanto attuale rilievo del sintagma ‘famiglia senza aggettivi’. In realtà, l’esigenza primaria, comune ad ogni analisi, di cominciare dal guardare senza schemi precostituiti ad una ‘realtà senza aggettivi’, è vieppiù d’obbligo quando l’intento è quello di disciplinare comportamenti umani, doppiamente bisognosi di rispetto e cautele quando sono fulcro indiscutibile di plurisecolari approcci culturali prima che giuridici, nonché di irriducibili contrasti ideologici. In realtà, in simile materia sarebbe stata prioritaria una lucida definizione dei poliedrici aspetti - tutti distinti e di rilievo - della figura in discorso, per addivenire solo secondariamente alla regolamentazione delle epifanie del fenomeno: sotto la pressione della cogente necessità, il legislatore ha invece affrontato con affanno la ricerca della definizione dell’oggetto da normare. Più che naturale, quindi, l’agevole riferirsi alla struttura nota e costituzionalmente delineata della famiglia, per individuare poi, in senso negativo, quella convivenza o unione stabile ‘non fondata sul matrimonio’, quasi alla stregua di quanto assunto dalla Riforma della filiazione 2012/2013 che, alla fine, ha voluto ‘solo figli’, ma connotandoli in base a un dato neutro e deterministico, qualora nati all’interno del matrimonio, oppure no. In effetti oggi l’unico termine che resta pressoché univoco appare proprio il matrimonio - che pure non può ridursi a mero vestimentum familiae, a forma statica e astratta - in quanto si discorre ormai non di famiglia, bensì di famiglie, diversificatesi nella diaspora dal nucleo originario fondato sul matrimonio dei due coniugi: i.e., la molteplicità di tipologie di unioni e convivenze non fondate sul matrimonio, strutturate principalmente su quell’equilibrio delle libertà ravvisato dalla riforma del 1975 all’interno della famiglia legittima e svincolate dai lacciuoli di ogni concezione pubblicistica o statuale. In realtà, le coordinate distintive della solidarietà e della coabitazione vanno oltre il limite del rapporto di coppia a contraddistinguere ‘comunità di fatto’ come i gruppi parentali o di mutuo supporto che, pur non richiamando la connotazione della convivenza more uxorio, non possono venir confinati nella dimensione dell’irrilevanza giuridica: il dettato dell’art. 2 Cost. è la clausola generale aperta che unifica tutte le unioni basate sull’affectio e sul sostegno reciproco e che, nella loro qualità di formazioni sociali funzionali all’equilibrato sviluppo della personalità dei componenti ed alla salvaguardia dei loro diritti fondamentali, ricevono garanzia e tutela dall’ordinamento. Tanto, alla stregua anche dell’opinione dominante nella dottrina tedesca - condivisa dalla giurisprudenza - che non riconosce alla famiglia legittima una tutela costituzionale esclusiva, laddove l’art. 2 GG sancisce la tutela prioritaria del diritto al libero sviluppo della personalità: Jeder hat das recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.

UNIONI CIVILI E FILIAZIONE: LE GRANDI RIFORME DEL TERZO MILLENNIO TRA EFFETTIVITÀ E PROBLEMATICHE

PARISI, Annamaria Giulia
2016-01-01

Abstract

Il 29 luglio 2016 è entrato in vigore il ‘Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile’ che, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 34, della l. 29 maggio 2016 n. 76, integra talune disposizioni necessarie per la costituzione delle unioni civili. Il decreto infatti contiene le indicazioni pratiche e scioglie alcune perplessità per rendere possibile, nello specifico, l’attuazione della Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Personalismo, solidarismo, democraticità, sono il fondamento di tutte le forme di convivenza che ricevono - ex art. 2 Cost. - garanzia dal nostro ordinamento, in quanto favoriscono lo svolgimento armonico ed equilibrato della personalità dei componenti e sono funzionali alla tutela dei diritti fondamentali di ciascuno. Talché il diniego di tale tutela, ex art. 99 c.p.c., verrebbe a configurarsi come ‘denegata giustizia’. Oggi è pressoché ricorrente, nel lessico della dottrina, trascorrere dall’epocale espressione ‘figli senza aggettivi’ all’altrettanto attuale rilievo del sintagma ‘famiglia senza aggettivi’. In realtà, l’esigenza primaria, comune ad ogni analisi, di cominciare dal guardare senza schemi precostituiti ad una ‘realtà senza aggettivi’, è vieppiù d’obbligo quando l’intento è quello di disciplinare comportamenti umani, doppiamente bisognosi di rispetto e cautele quando sono fulcro indiscutibile di plurisecolari approcci culturali prima che giuridici, nonché di irriducibili contrasti ideologici. In realtà, in simile materia sarebbe stata prioritaria una lucida definizione dei poliedrici aspetti - tutti distinti e di rilievo - della figura in discorso, per addivenire solo secondariamente alla regolamentazione delle epifanie del fenomeno: sotto la pressione della cogente necessità, il legislatore ha invece affrontato con affanno la ricerca della definizione dell’oggetto da normare. Più che naturale, quindi, l’agevole riferirsi alla struttura nota e costituzionalmente delineata della famiglia, per individuare poi, in senso negativo, quella convivenza o unione stabile ‘non fondata sul matrimonio’, quasi alla stregua di quanto assunto dalla Riforma della filiazione 2012/2013 che, alla fine, ha voluto ‘solo figli’, ma connotandoli in base a un dato neutro e deterministico, qualora nati all’interno del matrimonio, oppure no. In effetti oggi l’unico termine che resta pressoché univoco appare proprio il matrimonio - che pure non può ridursi a mero vestimentum familiae, a forma statica e astratta - in quanto si discorre ormai non di famiglia, bensì di famiglie, diversificatesi nella diaspora dal nucleo originario fondato sul matrimonio dei due coniugi: i.e., la molteplicità di tipologie di unioni e convivenze non fondate sul matrimonio, strutturate principalmente su quell’equilibrio delle libertà ravvisato dalla riforma del 1975 all’interno della famiglia legittima e svincolate dai lacciuoli di ogni concezione pubblicistica o statuale. In realtà, le coordinate distintive della solidarietà e della coabitazione vanno oltre il limite del rapporto di coppia a contraddistinguere ‘comunità di fatto’ come i gruppi parentali o di mutuo supporto che, pur non richiamando la connotazione della convivenza more uxorio, non possono venir confinati nella dimensione dell’irrilevanza giuridica: il dettato dell’art. 2 Cost. è la clausola generale aperta che unifica tutte le unioni basate sull’affectio e sul sostegno reciproco e che, nella loro qualità di formazioni sociali funzionali all’equilibrato sviluppo della personalità dei componenti ed alla salvaguardia dei loro diritti fondamentali, ricevono garanzia e tutela dall’ordinamento. Tanto, alla stregua anche dell’opinione dominante nella dottrina tedesca - condivisa dalla giurisprudenza - che non riconosce alla famiglia legittima una tutela costituzionale esclusiva, laddove l’art. 2 GG sancisce la tutela prioritaria del diritto al libero sviluppo della personalità: Jeder hat das recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4676881
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