Lo Stato e la società civile accettano il rischio connesso con l’espletamento dell’attività sportiva in considerazione dell’interesse prevalente che lo sport comporta dal punto di vista sociale, e della superiore finalità del perfezionamento psicofisico della popolazione e del corretto sviluppo dello spirito agonistico. Lo stesso palese favor dello Stato verso lo sport come momento di crescita e maturazione dell'individuo richiama necessariamente l'attenzione sul soggetto minore che pratica un'attività sportiva, proprio nell'età in cui lo sport riveste per lui grande importanza e occupa buona parte del suo tempo libero. È fondamentale che coloro che allenano e preparano il minore non si limitino a insegnare la tecnica astratta di una disciplina, ma indirizzino il minore a una pratica sportiva corretta e leale, trasmettendogli una concezione dello sport improntata a principi quali la correttezza e il rispetto delle regole e degli avversari: dunque educare allo sport e con lo sport. Ai genitori, in base agli obblighi di cui all’art. 147 c.c., fondati sull’art. 30 Cost., spetta il delicato compito di trasmettere ai figli, attraverso l'educazione, valori positivi, offrendo al minore, anche tramite la fruizione dell'insegnamento sportivo, un modello di ciò che dovrebbe essere l'educazione tout court: un insieme di proposte, stimoli, suggerimenti, indicazioni, atti a preparare il soggetto a compiere autonome e consapevoli scelte, ovviamente privilegiando quanto più si adatta alle sue esigenze e alla sua personalità. L'obbligo di provvedere all'educazione del minore compete anche a una serie di strutture fra cui la scuola, e a tutte quelle istituzioni che si occupano di organizzare il tempo libero. Per quanto concerne le lesioni causate da un minore durante lo svolgimento di un'attività sportiva, analogamente a quanto avviene per il mondo degli adulti, per la giurisprudenza la responsabilità viene in rilievo quando le regole del gioco non sono state rispettate. Ciò vale ad ogni livello, nel corso di un campionato studentesco, in una partita di calcetto tra amici o in un gioco come il ruba bandiera in cui le regole non sono codificate da una federazione sportiva, ma risiedono nella consuetudine. La giurisprudenza in materia di fatto illecito provocato da minore è orientata ad individuare in ogni caso un responsabile del danno: ne è conferma la tendenza a procedere nella disamina a ritroso nella serie causale, fino a rinvenire, tra gli antecedenti, un fattore imputabile ad un soggetto che si trovi in una relazione qualificata con l'autore materiale del fatto. Anche in ambito ludico-sportivo, l'evento dannoso è conseguenza tanto dell'azione del minore che ha materialmente commesso il fatto, quanto dell'omissione del genitore e/o del precettore che quel fatto aveva l'obbligo di impedire e che non ha impedito. La norma di cui all’art. 2047 c.c., in caso di danno cagionato da un incapace, ravvisa la responsabilità nei sorveglianti e dunque in primis nei genitori che non hanno agito per impedire il fatto. L’art. 2048 del c.c. si riferisce ad un minore dotato di sufficiente capacità di discernimento che abbia compiuto un atto illecito. La responsabilità in vigilando, ex art. 2047 c. c., e la responsabilità in educando, ex art. 2048 c. c., sono legate da una relazione di proporzionalità inversa all’età ed alla capacità di discernimento del minore. La responsabilità di genitori - o sorveglianti - sarà esclusa quando sia raggiunta la prova che l’evento dannoso non era in concreto evitabile nonostante l’osservanza degli obblighi di diligenza. In caso di colpa del minore, il genitore dovrà fornire anche la prova – positiva – di aver impartito una corretta ed idonea educazione. Nella maggioranza dei casi, al di là della prova prodotta, si obietta che le stesse modalità di compimento del fatto rivelano in re ipsa la colpa del genitore per un’educazione insufficiente o non appropriata. La prova del difetto educativo è infatti desunta ex post dal comportamento dannoso posto in essere dal minore.

SPORT, MINORI E RESPONSABILITÀ GENITORIALE

PARISI, Annamaria Giulia
2016-01-01

Abstract

Lo Stato e la società civile accettano il rischio connesso con l’espletamento dell’attività sportiva in considerazione dell’interesse prevalente che lo sport comporta dal punto di vista sociale, e della superiore finalità del perfezionamento psicofisico della popolazione e del corretto sviluppo dello spirito agonistico. Lo stesso palese favor dello Stato verso lo sport come momento di crescita e maturazione dell'individuo richiama necessariamente l'attenzione sul soggetto minore che pratica un'attività sportiva, proprio nell'età in cui lo sport riveste per lui grande importanza e occupa buona parte del suo tempo libero. È fondamentale che coloro che allenano e preparano il minore non si limitino a insegnare la tecnica astratta di una disciplina, ma indirizzino il minore a una pratica sportiva corretta e leale, trasmettendogli una concezione dello sport improntata a principi quali la correttezza e il rispetto delle regole e degli avversari: dunque educare allo sport e con lo sport. Ai genitori, in base agli obblighi di cui all’art. 147 c.c., fondati sull’art. 30 Cost., spetta il delicato compito di trasmettere ai figli, attraverso l'educazione, valori positivi, offrendo al minore, anche tramite la fruizione dell'insegnamento sportivo, un modello di ciò che dovrebbe essere l'educazione tout court: un insieme di proposte, stimoli, suggerimenti, indicazioni, atti a preparare il soggetto a compiere autonome e consapevoli scelte, ovviamente privilegiando quanto più si adatta alle sue esigenze e alla sua personalità. L'obbligo di provvedere all'educazione del minore compete anche a una serie di strutture fra cui la scuola, e a tutte quelle istituzioni che si occupano di organizzare il tempo libero. Per quanto concerne le lesioni causate da un minore durante lo svolgimento di un'attività sportiva, analogamente a quanto avviene per il mondo degli adulti, per la giurisprudenza la responsabilità viene in rilievo quando le regole del gioco non sono state rispettate. Ciò vale ad ogni livello, nel corso di un campionato studentesco, in una partita di calcetto tra amici o in un gioco come il ruba bandiera in cui le regole non sono codificate da una federazione sportiva, ma risiedono nella consuetudine. La giurisprudenza in materia di fatto illecito provocato da minore è orientata ad individuare in ogni caso un responsabile del danno: ne è conferma la tendenza a procedere nella disamina a ritroso nella serie causale, fino a rinvenire, tra gli antecedenti, un fattore imputabile ad un soggetto che si trovi in una relazione qualificata con l'autore materiale del fatto. Anche in ambito ludico-sportivo, l'evento dannoso è conseguenza tanto dell'azione del minore che ha materialmente commesso il fatto, quanto dell'omissione del genitore e/o del precettore che quel fatto aveva l'obbligo di impedire e che non ha impedito. La norma di cui all’art. 2047 c.c., in caso di danno cagionato da un incapace, ravvisa la responsabilità nei sorveglianti e dunque in primis nei genitori che non hanno agito per impedire il fatto. L’art. 2048 del c.c. si riferisce ad un minore dotato di sufficiente capacità di discernimento che abbia compiuto un atto illecito. La responsabilità in vigilando, ex art. 2047 c. c., e la responsabilità in educando, ex art. 2048 c. c., sono legate da una relazione di proporzionalità inversa all’età ed alla capacità di discernimento del minore. La responsabilità di genitori - o sorveglianti - sarà esclusa quando sia raggiunta la prova che l’evento dannoso non era in concreto evitabile nonostante l’osservanza degli obblighi di diligenza. In caso di colpa del minore, il genitore dovrà fornire anche la prova – positiva – di aver impartito una corretta ed idonea educazione. Nella maggioranza dei casi, al di là della prova prodotta, si obietta che le stesse modalità di compimento del fatto rivelano in re ipsa la colpa del genitore per un’educazione insufficiente o non appropriata. La prova del difetto educativo è infatti desunta ex post dal comportamento dannoso posto in essere dal minore.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4676883
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact