La l. 23 giugno 2017, n. 103, introduce interessanti novità riguardanti il provvedimento di archiviazione e il relativo procedimento. Il restyling operato dalla riforma incide, per un verso, su più articoli del codice di rito, nell’intento di perfezionare il relativo procedimento sotto il profilo delle scansioni temporali previste per l’esercizio dei diritti dei soggetti interessati e lo svolgimento del controllo giurisdizionale sulle richieste. Per altro verso, introduce nell'impianto codicistico l’art. 410 bis c.p.p., destinato a dare collocazione sistematica unitaria a situazioni patologiche del provvedimento di archiviazione già note nella prassi, ad attribuire loro una precisa natura sanzionatoria (nullità) e a configurare per la loro neutralizzazione un diverso (e nuovo) rimedio (reclamo) in luogo di quello in precedenza operante (ricorso per cassazione). La sostituzione del ricorso per cassazione - previa abrogazione dell’art. 409, comma 6, c.p.p. - con il reclamo risponde alla avvertita emergenza di intervenire con ulteriori provvedimenti per deflazionare l’attuale carico pendente davanti alla suprema corte di cassazione. La recente riforma introduce novità anche in materia di indagini preliminari. Rispetto all'originaria scelta codicistica di ancorare i termini per la formulazione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale a quelli previsti per l'esaurimento delle indagini (con o senza proroga), pena la sanzione processuale dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, la riforma introduce una nuova scansione temporale, modulandone l'entità in ragione di talune variabili. Questo nuovo lasso di tempo è destinato a consentire la valutazione dei risultati investigativi e la formulazione delle richieste ai sensi dell'art. 326 c.p.p. nell'impossibilità di procedervi nel rispetto dei termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari. Ciò significa che il nuovo tempo concesso all'ufficio del pubblico ministero non neutralizza la sanzione dell'inutilizzabilità degli ulteriori atti di indagine eventualmente svolti.

La nuova disciplina in materia di archiviazione nel ridisegnato procedimento per le indagini. I rimedi avverso la nullità del provvedimento

Kalb Luigi
2017-01-01

Abstract

La l. 23 giugno 2017, n. 103, introduce interessanti novità riguardanti il provvedimento di archiviazione e il relativo procedimento. Il restyling operato dalla riforma incide, per un verso, su più articoli del codice di rito, nell’intento di perfezionare il relativo procedimento sotto il profilo delle scansioni temporali previste per l’esercizio dei diritti dei soggetti interessati e lo svolgimento del controllo giurisdizionale sulle richieste. Per altro verso, introduce nell'impianto codicistico l’art. 410 bis c.p.p., destinato a dare collocazione sistematica unitaria a situazioni patologiche del provvedimento di archiviazione già note nella prassi, ad attribuire loro una precisa natura sanzionatoria (nullità) e a configurare per la loro neutralizzazione un diverso (e nuovo) rimedio (reclamo) in luogo di quello in precedenza operante (ricorso per cassazione). La sostituzione del ricorso per cassazione - previa abrogazione dell’art. 409, comma 6, c.p.p. - con il reclamo risponde alla avvertita emergenza di intervenire con ulteriori provvedimenti per deflazionare l’attuale carico pendente davanti alla suprema corte di cassazione. La recente riforma introduce novità anche in materia di indagini preliminari. Rispetto all'originaria scelta codicistica di ancorare i termini per la formulazione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale a quelli previsti per l'esaurimento delle indagini (con o senza proroga), pena la sanzione processuale dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, la riforma introduce una nuova scansione temporale, modulandone l'entità in ragione di talune variabili. Questo nuovo lasso di tempo è destinato a consentire la valutazione dei risultati investigativi e la formulazione delle richieste ai sensi dell'art. 326 c.p.p. nell'impossibilità di procedervi nel rispetto dei termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari. Ciò significa che il nuovo tempo concesso all'ufficio del pubblico ministero non neutralizza la sanzione dell'inutilizzabilità degli ulteriori atti di indagine eventualmente svolti.
2017
9788813367220
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4701222
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