L’annotata decisione della Corte di Cassazione n. 6384/2013 ha il merito di apportare significativi chiarimenti in ordine alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p., che sin dalla sua emanazione ha suscitato vivaci dispute (si pensi al rispetto del principio di tassatività-determinatezza dell’illecito penale). Dall’analisi dei fatti (in tema di rapporto conflittuale tra coniugi), i giudici di merito hanno tratto la conclusione che non vi fossero ragioni insufficienti a concretizzare gli estremi del reato di stalking, in relazione al quale era stata richiesta la misura cautelare in danno del marito. Nell’accogliere il ricorso del P.M., la Corte stabilisce il principio di diritto secondo cui l’art. 612-bis c.p. si configura anche in contesti conflittuali. Il Supremo Collegio, censurando l'operato del Tribunale, ha affermato che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la sussistenza del delitto di atti persecutori, incombendo però, in tale ipotesi, sul giudice, un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.

Considerazioni sulla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. in costanza di rapporto conflittuale tra coniugi: a margine di una recente decisione (n. 6384/2014) della Suprema Corte

TELESCA Mariangela
2014-01-01

Abstract

L’annotata decisione della Corte di Cassazione n. 6384/2013 ha il merito di apportare significativi chiarimenti in ordine alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p., che sin dalla sua emanazione ha suscitato vivaci dispute (si pensi al rispetto del principio di tassatività-determinatezza dell’illecito penale). Dall’analisi dei fatti (in tema di rapporto conflittuale tra coniugi), i giudici di merito hanno tratto la conclusione che non vi fossero ragioni insufficienti a concretizzare gli estremi del reato di stalking, in relazione al quale era stata richiesta la misura cautelare in danno del marito. Nell’accogliere il ricorso del P.M., la Corte stabilisce il principio di diritto secondo cui l’art. 612-bis c.p. si configura anche in contesti conflittuali. Il Supremo Collegio, censurando l'operato del Tribunale, ha affermato che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la sussistenza del delitto di atti persecutori, incombendo però, in tale ipotesi, sul giudice, un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.
2014
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4711485
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