La decisione in commento, concernente il reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 29 quattuordecies), presenta caratteri di novità perché afferma il principio secondo cui tra i presupposti richiesti per la sussistenza della delega di funzioni non è più necessario il requisito della dimensione strutturale dell’azienda. Nonostante l’assenza di una norma che consenta la delegabilità di compiti nel settore dell’ambiente, la Corte ne ammette l’applicabilità rifacendosi all’art. 16 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) che non prevede più, tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all’atto di delega, quello della «necessaria» dimensione dell’impresa. Il supremo Collegio richiama il principio di non contraddizione, per cui uno stesso ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o consentire (nella materia prevenzionistica), e allo stesso tempo vietare (nel settore della tutela dell’ambiente) il medesimo fatto senza rinnegare sé stesso. Discendono da ciò positive ricadute, perché si evita di fondare un giudizio di colpevolezza sulla mera struttura dell’azienda, che si tradurrebbe nel porre in essere una soluzione carente di razionalità dommatica e politico-criminale, perché anche strutture semplici, o di contenute dimensioni, possono avvertire la necessità di delegare i compiti a soggetti diversi, tecnicamente più preparati, dal destinatario dell’obbligo giuridico.

Tutela dell’ambiente e delega di funzioni: irrilevante il requisito della dimensione dell’impresa secondo un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità

TELESCA Mariangela
2016-01-01

Abstract

La decisione in commento, concernente il reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 29 quattuordecies), presenta caratteri di novità perché afferma il principio secondo cui tra i presupposti richiesti per la sussistenza della delega di funzioni non è più necessario il requisito della dimensione strutturale dell’azienda. Nonostante l’assenza di una norma che consenta la delegabilità di compiti nel settore dell’ambiente, la Corte ne ammette l’applicabilità rifacendosi all’art. 16 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) che non prevede più, tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all’atto di delega, quello della «necessaria» dimensione dell’impresa. Il supremo Collegio richiama il principio di non contraddizione, per cui uno stesso ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o consentire (nella materia prevenzionistica), e allo stesso tempo vietare (nel settore della tutela dell’ambiente) il medesimo fatto senza rinnegare sé stesso. Discendono da ciò positive ricadute, perché si evita di fondare un giudizio di colpevolezza sulla mera struttura dell’azienda, che si tradurrebbe nel porre in essere una soluzione carente di razionalità dommatica e politico-criminale, perché anche strutture semplici, o di contenute dimensioni, possono avvertire la necessità di delegare i compiti a soggetti diversi, tecnicamente più preparati, dal destinatario dell’obbligo giuridico.
2016
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