Nell’ambito del commento alla disciplina dettata dalla l. 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), l’analisi che l’Autore profonde è incentrata su una delle più vistose novità che si rinvengono nella regolamentazione della procedura c.d. « passiva » di consegna (quando cioè l’Italia agisce in qualità di Stato richiesto di eseguire un mandato d’arresto europeo), vale a dire la previsione di talune peculiari forme di collaborazione dell’autorità giudiziaria italiana con quella di un Paese membro dell’Unione europea, concretizzabili nelle more della decisione in ordine alla consegna: per un verso, l’adozione di « provvedimenti provvisori » funzionali ad attività investigative rappresentate come necessarie e urgenti dall’autorità giudiziaria emittente; per altro verso, l’adozione del « sequestro » di beni giacenti in Italia, nella disponibilità della persona ricercata, funzionale ad esigenze — processuali od espropriative — dello Stato richiedente. Gli istituti de quibus, sebbene collocati in un testo normativo disciplinante la procedura (attiva e passiva) di consegna — tra autorità giudiziaria italiana e quella di un altro Stato dell’Unione europea — di persone ricercate per fini di giustizia, e dunque un settore in via generale regolato dalla normativa estradizionale, si sostanziano in atti di mutua assistenza giudiziaria e vanno inquadrati in un contesto più ampio, di rivisitazione, in ambito europeo, della cooperazione giudiziaria su base rogatoriale, quale risulta dal corpus degli accordi internazionali (convenzioni multilaterali) di cui sono parte gli Stati dell’Unione. Per tale motivo, l’Autore, una volta individuata la ratio sia dell’istituto disciplinato dall’art. 15 l. 22 aprile 2005, n. 69 (secondo cui, in attesa della decisione della corte di appello in ordine all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte medesima, su richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l’interrogatorio della persona richiesta in consegna ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione), sia di quello oggetto delle previsioni degli artt. 35 e 36 l. 22 aprile 2005, n. 69 (secondo cui la corte di appello italiana competente a decidere in ordine alla richiesta di consegna della persona ricercata, di sua iniziativa o su sollecitazione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d’arresto europeo, può disporre, con decreto motivato e sentito il procuratore generale, il sequestro dei beni di cui il ricercato abbia la disponibilità, se necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca, in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato), prima di scandagliarne la portata ed eventuali limiti applicativi, sviluppa una più ampia analisi volta a porre in evidenza le tendenze e le prospettive della cooperazione giudiziaria penale in àmbito europeo. In particolare, richiama l’attenzione sul ruolo svolto dal c.d. principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale «pietra angolare» del modello di cooperazione giudiziaria interstatuale in ambito europeo, precisando che il mandato d’arresto europeo costituisce la prima concretizzazione nel settore penale del principio di riconoscimento reciproco e che la previsione degli istituti in commento s’inquadra (entro certi limiti) nel contesto di « rimodulazione » dei tradizionali meccanismi di cooperazione, con riferimento alle procedure in personam e in rem, attuata in ambito europeo. A questo punto l’Autore, esaminata la genesi e ricostruito l’iter parlamentare di approvazione degli artt. 15, 35 e 36 l. 15 l. 22 aprile 2005, n. 69, passa ad analizzare la disciplina introdotta, evidenziandone il campo di applicazione e individuando i presupposti, la portata ed i limiti operativi dei nuovi istituti. Di particolare interesse risulta l’istituto dell’«interrogatorio della persona richiesta in consegna», che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge 69/2005, può essere autorizzato dal presidente della corte di appello cui compete la decisione in ordine alla consegna, «su richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie». L’assunzione dell’atto è effettuata dall’autorità giudiziaria italiana, segnatamente da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l’assistenza della persona eventualmente nominata dall’autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e, se necessario, di un interprete. Il magistrato procedente deve osservare le forme ed assicurare le garanzie difensive previste per l’interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, 4° comma, del nostro codice di rito penale e deve documentare l’atto mediante verbale. Orbene, l’interrogatorio - esperibile in alternativa al «trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione» della persona che ha trovato rifugio nel nostro Paese - si sostanzia in un atto di mutua assistenza giudiziaria a fini probatori e va inquadrato in un contesto più ampio, di rivisitazione, in àmbito europeo, della cooperazione giudiziaria interstatuale le cui coordinate fondamentali sono tracciate dal «principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie». Vero è che lo strumento dell’interrogatorio non può essere attivato autonomamente, a prescindere cioè da una procedura di consegna. Tuttavia esso dà conto di una tendenza degli Stati — emersa soprattutto nell’àmbito di aree geografiche come quella europea, in cui è stato possibile realizzare un livello di integrazione avanzato — a consentire l’esecuzione diretta di attività, prevalentemente di natura investigativa, sul proprio territorio da parte dell’autorità giudiziaria di un altro Stato o, comunque, la partecipazione attiva dell’autorità giudiziaria straniera all’esecuzione dell’atto, e ciò anche al di fuori di una procedura rogatoriale. Quanto al sequestro di beni a fini di prova o di confisca di cui agli artt. 35-36 l. n. 69/2005, l’autore si dice stupito del fatto che, nell’ambito di un’ambiziosa riforma tendente ad attuare, per la prima volta, nello spazio giuridico europeo, «il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie» (che, com’è noto, si basa sulla fiducia reciproca tra Stati e sulla c.d. regola dell’equivalenza, in virtù della quale la decisione adottata da un giudice competente in base alla legislazione di uno Stato membro deve poter essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, esplicandovi effetti identici o almeno analoghi alle decisioni domestiche, indipendentemente dal suo contenuto), si rinviene, con riferimento al sequestro di beni che può innestarsi sulla procedura relativa alla consegna della persona che ha trovato rifugio nel nostro Paese, un significativo residuo del tradizionale sistema di assistenza giudiziaria interstatuale in materia penale, basato, com’è noto, sul c.d. «principio della richiesta»: uno Stato presenta una richiesta ad un altro Stato, che decide di darle o non darle seguito sulla base di procedure di exequatur. Se è vero, infatti, che l’iniziativa giudiziaria in rem, oltre che essere demandata all’autorità giudiziaria emittente il mandato d’arresto europeo è affidata altresì ai poteri officiosi dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (art. 29 par. 1 decisione quadro e art. 35 comma 1 l. n. 69/2005), è altrettanto vero che l’adozione del sequestro è comunque riservata a quest’ultima, vale a dire al giudice italiano.
I «provvedimenti provvisori» ed il «sequestro di beni» nella procedura passiva di consegna
DARAIO, Girolamo
2005-01-01
Abstract
Nell’ambito del commento alla disciplina dettata dalla l. 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), l’analisi che l’Autore profonde è incentrata su una delle più vistose novità che si rinvengono nella regolamentazione della procedura c.d. « passiva » di consegna (quando cioè l’Italia agisce in qualità di Stato richiesto di eseguire un mandato d’arresto europeo), vale a dire la previsione di talune peculiari forme di collaborazione dell’autorità giudiziaria italiana con quella di un Paese membro dell’Unione europea, concretizzabili nelle more della decisione in ordine alla consegna: per un verso, l’adozione di « provvedimenti provvisori » funzionali ad attività investigative rappresentate come necessarie e urgenti dall’autorità giudiziaria emittente; per altro verso, l’adozione del « sequestro » di beni giacenti in Italia, nella disponibilità della persona ricercata, funzionale ad esigenze — processuali od espropriative — dello Stato richiedente. Gli istituti de quibus, sebbene collocati in un testo normativo disciplinante la procedura (attiva e passiva) di consegna — tra autorità giudiziaria italiana e quella di un altro Stato dell’Unione europea — di persone ricercate per fini di giustizia, e dunque un settore in via generale regolato dalla normativa estradizionale, si sostanziano in atti di mutua assistenza giudiziaria e vanno inquadrati in un contesto più ampio, di rivisitazione, in ambito europeo, della cooperazione giudiziaria su base rogatoriale, quale risulta dal corpus degli accordi internazionali (convenzioni multilaterali) di cui sono parte gli Stati dell’Unione. Per tale motivo, l’Autore, una volta individuata la ratio sia dell’istituto disciplinato dall’art. 15 l. 22 aprile 2005, n. 69 (secondo cui, in attesa della decisione della corte di appello in ordine all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte medesima, su richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l’interrogatorio della persona richiesta in consegna ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione), sia di quello oggetto delle previsioni degli artt. 35 e 36 l. 22 aprile 2005, n. 69 (secondo cui la corte di appello italiana competente a decidere in ordine alla richiesta di consegna della persona ricercata, di sua iniziativa o su sollecitazione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d’arresto europeo, può disporre, con decreto motivato e sentito il procuratore generale, il sequestro dei beni di cui il ricercato abbia la disponibilità, se necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca, in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato), prima di scandagliarne la portata ed eventuali limiti applicativi, sviluppa una più ampia analisi volta a porre in evidenza le tendenze e le prospettive della cooperazione giudiziaria penale in àmbito europeo. In particolare, richiama l’attenzione sul ruolo svolto dal c.d. principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale «pietra angolare» del modello di cooperazione giudiziaria interstatuale in ambito europeo, precisando che il mandato d’arresto europeo costituisce la prima concretizzazione nel settore penale del principio di riconoscimento reciproco e che la previsione degli istituti in commento s’inquadra (entro certi limiti) nel contesto di « rimodulazione » dei tradizionali meccanismi di cooperazione, con riferimento alle procedure in personam e in rem, attuata in ambito europeo. A questo punto l’Autore, esaminata la genesi e ricostruito l’iter parlamentare di approvazione degli artt. 15, 35 e 36 l. 15 l. 22 aprile 2005, n. 69, passa ad analizzare la disciplina introdotta, evidenziandone il campo di applicazione e individuando i presupposti, la portata ed i limiti operativi dei nuovi istituti. Di particolare interesse risulta l’istituto dell’«interrogatorio della persona richiesta in consegna», che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge 69/2005, può essere autorizzato dal presidente della corte di appello cui compete la decisione in ordine alla consegna, «su richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie». L’assunzione dell’atto è effettuata dall’autorità giudiziaria italiana, segnatamente da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l’assistenza della persona eventualmente nominata dall’autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e, se necessario, di un interprete. Il magistrato procedente deve osservare le forme ed assicurare le garanzie difensive previste per l’interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, 4° comma, del nostro codice di rito penale e deve documentare l’atto mediante verbale. Orbene, l’interrogatorio - esperibile in alternativa al «trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione» della persona che ha trovato rifugio nel nostro Paese - si sostanzia in un atto di mutua assistenza giudiziaria a fini probatori e va inquadrato in un contesto più ampio, di rivisitazione, in àmbito europeo, della cooperazione giudiziaria interstatuale le cui coordinate fondamentali sono tracciate dal «principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie». Vero è che lo strumento dell’interrogatorio non può essere attivato autonomamente, a prescindere cioè da una procedura di consegna. Tuttavia esso dà conto di una tendenza degli Stati — emersa soprattutto nell’àmbito di aree geografiche come quella europea, in cui è stato possibile realizzare un livello di integrazione avanzato — a consentire l’esecuzione diretta di attività, prevalentemente di natura investigativa, sul proprio territorio da parte dell’autorità giudiziaria di un altro Stato o, comunque, la partecipazione attiva dell’autorità giudiziaria straniera all’esecuzione dell’atto, e ciò anche al di fuori di una procedura rogatoriale. Quanto al sequestro di beni a fini di prova o di confisca di cui agli artt. 35-36 l. n. 69/2005, l’autore si dice stupito del fatto che, nell’ambito di un’ambiziosa riforma tendente ad attuare, per la prima volta, nello spazio giuridico europeo, «il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie» (che, com’è noto, si basa sulla fiducia reciproca tra Stati e sulla c.d. regola dell’equivalenza, in virtù della quale la decisione adottata da un giudice competente in base alla legislazione di uno Stato membro deve poter essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, esplicandovi effetti identici o almeno analoghi alle decisioni domestiche, indipendentemente dal suo contenuto), si rinviene, con riferimento al sequestro di beni che può innestarsi sulla procedura relativa alla consegna della persona che ha trovato rifugio nel nostro Paese, un significativo residuo del tradizionale sistema di assistenza giudiziaria interstatuale in materia penale, basato, com’è noto, sul c.d. «principio della richiesta»: uno Stato presenta una richiesta ad un altro Stato, che decide di darle o non darle seguito sulla base di procedure di exequatur. Se è vero, infatti, che l’iniziativa giudiziaria in rem, oltre che essere demandata all’autorità giudiziaria emittente il mandato d’arresto europeo è affidata altresì ai poteri officiosi dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (art. 29 par. 1 decisione quadro e art. 35 comma 1 l. n. 69/2005), è altrettanto vero che l’adozione del sequestro è comunque riservata a quest’ultima, vale a dire al giudice italiano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.