Il mandato di arresto europeo rappresenta uno strumento di cooperazione giudiziaria di grandissimo rilievo. L’esigenza di assicurare margini di sicurezza adeguati all’offesa portata dalla criminalità anche in ambito transnazionale imponeva l’adozione di meccanismi di risposta particolarmente efficaci. La procedura “attiva” di consegna, disciplinata dagli artt. 28-33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (che ha attuato la decisione-quadro sul mandato di arresto europeo adottata il 13 giugno 2002 dal Consiglio dell’Unione europea), è relativa ai rapporti tra lo Stato italiano ed uno Stato membro dell’Unione europea, mentre continuano ad osservarsi le norme del codice di procedura penale in tema di estradizione se il rapporto interviene con uno Stato che non sia membro dell’Unione; è relativa, in particolare, alla esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana al di fuori dei confini del territorio nazionale. Plurimi gli aspetti che necessitavano di analisi, quali la competenza funzionale del giudice e la legittimazione del magistrato del pubblico ministero; il contenuto del mandato di arresto europeo; l’intervento dell’autorità politica (il ministro della giustizia); la consegna della persona ricercata. In ragione della “territorialità” dell’esecuzione, s’imponeva di verificare i termini dell’attuazione della legge-quadro sul mandato di arresto europeo da parte di altri Stati dell’Unione. Non secondario, poi, l’esame dei vincoli, di natura reale, adottabili dall’autorità giudiziaria italiana.
La procedura "attiva" di consegna
CIMADOMO, Donatello
2005
Abstract
Il mandato di arresto europeo rappresenta uno strumento di cooperazione giudiziaria di grandissimo rilievo. L’esigenza di assicurare margini di sicurezza adeguati all’offesa portata dalla criminalità anche in ambito transnazionale imponeva l’adozione di meccanismi di risposta particolarmente efficaci. La procedura “attiva” di consegna, disciplinata dagli artt. 28-33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (che ha attuato la decisione-quadro sul mandato di arresto europeo adottata il 13 giugno 2002 dal Consiglio dell’Unione europea), è relativa ai rapporti tra lo Stato italiano ed uno Stato membro dell’Unione europea, mentre continuano ad osservarsi le norme del codice di procedura penale in tema di estradizione se il rapporto interviene con uno Stato che non sia membro dell’Unione; è relativa, in particolare, alla esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana al di fuori dei confini del territorio nazionale. Plurimi gli aspetti che necessitavano di analisi, quali la competenza funzionale del giudice e la legittimazione del magistrato del pubblico ministero; il contenuto del mandato di arresto europeo; l’intervento dell’autorità politica (il ministro della giustizia); la consegna della persona ricercata. In ragione della “territorialità” dell’esecuzione, s’imponeva di verificare i termini dell’attuazione della legge-quadro sul mandato di arresto europeo da parte di altri Stati dell’Unione. Non secondario, poi, l’esame dei vincoli, di natura reale, adottabili dall’autorità giudiziaria italiana.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.