II quadro normativo, particolarmente complesso e articolato in cui si colloca l’impresa artigiana trova la sua chiave di lettura nelle disposizioni che in seno alla Costituzione fanno riferimento al fenomeno dell"artigianato. Su tale sfondo si è svolta la lettura della vasta normazione di derivazione statale e regionale riferita all’artigianato, da cui e emersa la progressiva connotazione dell’impresa artigiana secondo tratti obiettivamente diversi e distanti da quelli riflessi dall’esperienza normativa anteriore al codice civile e certamente assunti a riferimento e fatti propri dal legislatore del 1942. La difficile identificazione dell’impresa artigiana, già per certi versi ambigua nella definizione codicistica e resa ancora più ardua dall’articolata e frammentaria legislazione extra-codicistica, è stata puntellata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale rivelatasi spesso correttiva e integrativa del complesso e disorganico sistema in diversi punti, anticipando gli interventi legislativi o supplendone la mancanza. I Giudici delle leggi, prendendo atto che la figura dell'artigiano è più affine a quella del lavoratore autonomo che a quella dell'imprenditore, hanno, tra le altre, stabilito che la qualificazione di un’impresa come artigiana deve essere esclusa se il lavoro del titolare è solamente occasionale e qualitativamente e quantitativamente limitato.
L'IMPRESA ARTIGIANA
VECCHIONE, Antonio
2006-01-01
Abstract
II quadro normativo, particolarmente complesso e articolato in cui si colloca l’impresa artigiana trova la sua chiave di lettura nelle disposizioni che in seno alla Costituzione fanno riferimento al fenomeno dell"artigianato. Su tale sfondo si è svolta la lettura della vasta normazione di derivazione statale e regionale riferita all’artigianato, da cui e emersa la progressiva connotazione dell’impresa artigiana secondo tratti obiettivamente diversi e distanti da quelli riflessi dall’esperienza normativa anteriore al codice civile e certamente assunti a riferimento e fatti propri dal legislatore del 1942. La difficile identificazione dell’impresa artigiana, già per certi versi ambigua nella definizione codicistica e resa ancora più ardua dall’articolata e frammentaria legislazione extra-codicistica, è stata puntellata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale rivelatasi spesso correttiva e integrativa del complesso e disorganico sistema in diversi punti, anticipando gli interventi legislativi o supplendone la mancanza. I Giudici delle leggi, prendendo atto che la figura dell'artigiano è più affine a quella del lavoratore autonomo che a quella dell'imprenditore, hanno, tra le altre, stabilito che la qualificazione di un’impresa come artigiana deve essere esclusa se il lavoro del titolare è solamente occasionale e qualitativamente e quantitativamente limitato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.