L’espletamento di una procedura a evidenza pubblica presuppone, il più delle volte, la risoluzione di problematiche applicative e interpretative non codificate o disciplinate. L’entità del fenomeno è avallato dalla copiosa giurisprudenza pretoria che si rinviene in subiecta materia, relativa all’intera procedura di gara e alle singole fasi in cui essa, diacronicamente, può articolarsi. Alcuni di tali orientamenti giurisprudenziali costituiscono, ora, diritto positivo, in virtù di apposite novelle normative; tuttavia, la mancanza di un chiaro paradigma normativo impone all’operatore di ricercare gli indirizzi ermeneutici offerti dal Giudice Amministrativo. Del resto, non può revocarsi in dubbio che la giurisprudenza, quale diritto vivente, oltre ad integrare il dettato normativo, riveste un ruolo prevalente rispetto alle posizioni della giuspubblicistica. Sotto l’aspetto sistematico, va detto che il lavoro svolto (che non può sussumersi in un articolo del codice, in quanto concerne problematiche di cui il Legislatore non si occupa organicamente), si sofferma sia sulla natura e sull’interpretazione del bando, sia sulla portata della discrezionalità nella determinazione dei requisiti, sia sulla natura della Commissione, sia sui principi (di pubblicità e continuità) da osservare in sede di gara, sia sul contenuto del verbale, sia sul rapporto tra aggiudica provvisoria e definitiva, sia, infine, sul regime delle competenze e degli obblighi procedimentali. Le argomentazioni svolte hanno consentito di tracciare alcuni percorsi risolutivi delle problematiche più ricorrenti nelle procedure in esame. In tale ottica si è ribadita l’importanza della lex specialis. Il ruolo rivestito dal bando, nella gestione delle procedure concorsuali, è inconfutabile quanto insopprimibile. Esso detta regole che assumono forza vincolante sia per l’offerente che per la stessa stazione appaltante; le clausole ivi contenute limitano finanche la discrezionalità amministrativa, imponendone un’applicazione rigorosa e “ortodossa” in tutte le fasi selettive. Ciò ribadito, si è evidenziato come la predisposizione di un bando chiaro e coerente consenta di sottrarsi a possibili contestazioni, anche in sede giurisdizionale. La predeterminazione, puntuale e schematica, dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione dell’offerta è presupposto indispensabile per un’agevole gestione delle possibili criticità. Si è anche ricordato che qualora si intendano prescrivere requisiti più rigorosi e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, occorre rispettare il limite della logicità, onde non generare un’irragionevole riduzione della platea dei partecipanti. Se è vero, infatti, che la scelta della stazione appaltante, in ordine ai requisiti di partecipazione, attiene al merito amministrativo, è altresì vero che essa risulta censurabile (quindi impugnabile innanzi al Giudice amministrativo) qualora ecceda il limite della logicità e della pertinenza, inficiando la par condicio dei concorrenti. Un’attenta verifica di tali condizioni (operata ex ante) limiterebbe, ulteriormente, le ipotesi di contenzioso o, quanto meno, sottrarrebbe l’operato amministrativo a possibili censure. Si è anche avvertito come, tali considerazioni riverberano effetti positivi anche sulla celebrazione della gara. Le difficoltà più insidiose sono da ascriversi alle continue interruzioni delle operazioni svolte dal seggio di gara, spesso da ricondurre alla necessità di verificare se un’offerta è ammissibile o meno. Non vi è dubbio che plurime interruzioni favoriscono, in modo esponenziale, contestazioni sulle decisioni assunte e sulle garanzie formali e procedimentali da rispettare. Come è stato ampiamente evidenziato, infatti, i principi di pubblicità e continuità della gara (seppure non menzionati in alcuna disposizione normativa né richiamate nel bando) assumono un valore insopprimibile, essendo posti a tutela, non solo della parità di trattamento, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità dell’azione amministrativa. Ne consegue l’illegittimità dell’intera procedura qualora alcune delle operazioni siano svolte in seduta segreta, anche a prescindere dalla prova di una specifica irregolarità.

Le problematiche della procedura ad evidenza pubblica

ARMENANTE, Francesco
2006-01-01

Abstract

L’espletamento di una procedura a evidenza pubblica presuppone, il più delle volte, la risoluzione di problematiche applicative e interpretative non codificate o disciplinate. L’entità del fenomeno è avallato dalla copiosa giurisprudenza pretoria che si rinviene in subiecta materia, relativa all’intera procedura di gara e alle singole fasi in cui essa, diacronicamente, può articolarsi. Alcuni di tali orientamenti giurisprudenziali costituiscono, ora, diritto positivo, in virtù di apposite novelle normative; tuttavia, la mancanza di un chiaro paradigma normativo impone all’operatore di ricercare gli indirizzi ermeneutici offerti dal Giudice Amministrativo. Del resto, non può revocarsi in dubbio che la giurisprudenza, quale diritto vivente, oltre ad integrare il dettato normativo, riveste un ruolo prevalente rispetto alle posizioni della giuspubblicistica. Sotto l’aspetto sistematico, va detto che il lavoro svolto (che non può sussumersi in un articolo del codice, in quanto concerne problematiche di cui il Legislatore non si occupa organicamente), si sofferma sia sulla natura e sull’interpretazione del bando, sia sulla portata della discrezionalità nella determinazione dei requisiti, sia sulla natura della Commissione, sia sui principi (di pubblicità e continuità) da osservare in sede di gara, sia sul contenuto del verbale, sia sul rapporto tra aggiudica provvisoria e definitiva, sia, infine, sul regime delle competenze e degli obblighi procedimentali. Le argomentazioni svolte hanno consentito di tracciare alcuni percorsi risolutivi delle problematiche più ricorrenti nelle procedure in esame. In tale ottica si è ribadita l’importanza della lex specialis. Il ruolo rivestito dal bando, nella gestione delle procedure concorsuali, è inconfutabile quanto insopprimibile. Esso detta regole che assumono forza vincolante sia per l’offerente che per la stessa stazione appaltante; le clausole ivi contenute limitano finanche la discrezionalità amministrativa, imponendone un’applicazione rigorosa e “ortodossa” in tutte le fasi selettive. Ciò ribadito, si è evidenziato come la predisposizione di un bando chiaro e coerente consenta di sottrarsi a possibili contestazioni, anche in sede giurisdizionale. La predeterminazione, puntuale e schematica, dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione dell’offerta è presupposto indispensabile per un’agevole gestione delle possibili criticità. Si è anche ricordato che qualora si intendano prescrivere requisiti più rigorosi e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, occorre rispettare il limite della logicità, onde non generare un’irragionevole riduzione della platea dei partecipanti. Se è vero, infatti, che la scelta della stazione appaltante, in ordine ai requisiti di partecipazione, attiene al merito amministrativo, è altresì vero che essa risulta censurabile (quindi impugnabile innanzi al Giudice amministrativo) qualora ecceda il limite della logicità e della pertinenza, inficiando la par condicio dei concorrenti. Un’attenta verifica di tali condizioni (operata ex ante) limiterebbe, ulteriormente, le ipotesi di contenzioso o, quanto meno, sottrarrebbe l’operato amministrativo a possibili censure. Si è anche avvertito come, tali considerazioni riverberano effetti positivi anche sulla celebrazione della gara. Le difficoltà più insidiose sono da ascriversi alle continue interruzioni delle operazioni svolte dal seggio di gara, spesso da ricondurre alla necessità di verificare se un’offerta è ammissibile o meno. Non vi è dubbio che plurime interruzioni favoriscono, in modo esponenziale, contestazioni sulle decisioni assunte e sulle garanzie formali e procedimentali da rispettare. Come è stato ampiamente evidenziato, infatti, i principi di pubblicità e continuità della gara (seppure non menzionati in alcuna disposizione normativa né richiamate nel bando) assumono un valore insopprimibile, essendo posti a tutela, non solo della parità di trattamento, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità dell’azione amministrativa. Ne consegue l’illegittimità dell’intera procedura qualora alcune delle operazioni siano svolte in seduta segreta, anche a prescindere dalla prova di una specifica irregolarità.
2006
8824475736
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1533640
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