L’art. 12 del d.lgs. n.5/03 segna l’inizio della fase tout court «pubblica» del processo societario di ordinaria cognizione, prendendo le mosse dalle preliminari incombenze di natura organizzativa per la designazione del giudice relatore e poi regolando la redazione, ad opera di quest’ultimo, del decreto di fissazione di udienza, inteso come provvedimento «multifunzionale» poiché il suo contenuto spazia dalla verifica dell’integrità del contraddittorio, alla regolarità della costituzione delle parti, all’ammissione dei mezzi di prova, oltre al naturale sbocco costituito dalla fissazione dell’udienza collegiale. Tale complessità è la conseguenza del fatto il nuovo rito è strutturato in modo tale da considerare l’attività del giudice come “un bene giuridico primario”, cosicché gli è evitato un inutile dispendio di energie mentre l’emanazione del decreto di fissazione d’udienza è un momento essenziale e presuppone la conoscenza della causa da parte del suo autore, e implica la risoluzione di rilevanti questioni, tutte propriamente decise soltanto all'esito dell'udienza di discussione. L’innovativa disposizione non ha meritato le recise critiche formulate ma va adeguatamente interpretata per le singole problematiche emergenti nel contesto dei principi generali del rapporto fra fase preparatoria e decisoria della causa.

Commento art. 12 d.lgs. n. 5/03

IANNICELLI, Luigi
2007-01-01

Abstract

L’art. 12 del d.lgs. n.5/03 segna l’inizio della fase tout court «pubblica» del processo societario di ordinaria cognizione, prendendo le mosse dalle preliminari incombenze di natura organizzativa per la designazione del giudice relatore e poi regolando la redazione, ad opera di quest’ultimo, del decreto di fissazione di udienza, inteso come provvedimento «multifunzionale» poiché il suo contenuto spazia dalla verifica dell’integrità del contraddittorio, alla regolarità della costituzione delle parti, all’ammissione dei mezzi di prova, oltre al naturale sbocco costituito dalla fissazione dell’udienza collegiale. Tale complessità è la conseguenza del fatto il nuovo rito è strutturato in modo tale da considerare l’attività del giudice come “un bene giuridico primario”, cosicché gli è evitato un inutile dispendio di energie mentre l’emanazione del decreto di fissazione d’udienza è un momento essenziale e presuppone la conoscenza della causa da parte del suo autore, e implica la risoluzione di rilevanti questioni, tutte propriamente decise soltanto all'esito dell'udienza di discussione. L’innovativa disposizione non ha meritato le recise critiche formulate ma va adeguatamente interpretata per le singole problematiche emergenti nel contesto dei principi generali del rapporto fra fase preparatoria e decisoria della causa.
2007
9788859801016
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1663008
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