La responsabilità civile degli operatori del mercato finanziario Il sistema della responsabilità civile regola i conflitti tra i privati, restituendo equilibro all’anomalo assetto di interessi patrimoniali che si verifica a seguito di un danno ingiusto o di un inadempimento. Viceversa, il sistema della responsabilità penale, pur potendo riflettersi anche sulle situazioni patrimoniali soggettive dei privati, è diretto essenzialmente alla tutela di un interesse pubblico o sociale. Le diverse funzioni cui assolvono l’illecito civile e quello penale, induce la dottrina a rilevare come, nel diritto moderno, il divario tra il diritto civile e il diritto penale sia destinato ad accrescersi nella misura in cui il primo mira a fondare la sua responsabilità quasi esclusivamente sulla obiettiva illiceità del fatto, mentre il secondo va assumendo una impronta sempre più soggettiva ed il momento oggettivo del fatto criminoso ha in esso un peso sempre minore nella determinazione della pena”. La distinzione tra responsabilità civile e responsabilità penale appena tratteggiata sfuma sensibilmente nell’ordinamento del mercato finanziario, in ragione degli intrecci tra gli interessi privatistici di coloro che nel mercato si muovono (in primis i risparmiatori, gli intermediari e gli emittenti) e gli interessi di carattere generale sottesi alla loro attività. Il mercato finanziario rappresenta, nell’economia moderna, uno dei principali luoghi ove confluisce il risparmio e, al contempo, uno dei maggiori canali di finanziamento delle imprese. I valori messi in gioco dall’attività degli operatori del mercato finanziario trascendano quelli riferibili alla posizione del singolo risparmiatore, intermediario o emittente, arrivando a coinvolgere interessi di carattere generale, che vanno dalla tutela dei risparmiatori "uti singuli", a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore della economia nazionale, a quella della stabilità del sistema finanziario; alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti dall’impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato”. Ne emerge, allora, un contesto che finisce per assegnare agli istituti del diritto privato obiettivi e finalità parzialmente diversi da quelli tradizionali, che si avvicinano a quelli propriamente perseguiti dagli istituti del diritto penale. L’accertamento della responsabilità civile dell’operatore del mercato finanziario, con conseguente condanna al risarcimento, al pari dell’accertamento della nullità degli atti dal medesimo posti in essere in violazione di norme imperative, con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, diventano reazioni dell’ordinamento, non più esclusivamente volte al conseguimento, per equivalente, del risultato ipotizzato dall’investitore attraverso l’investimento, ovvero alla ricostituzione delle condizioni precedenti all’atto invalido, ma, anzitutto, rappresentano strumenti indirizzati a rimuovere situazioni dannose per l’intera collettività ed a prevenire il compimento di attività che pregiudicano interessi di carattere generale. Nell’ambito del mercato finanziario, dunque, l’illecito civile si caratterizza per muoversi dai tradizionali confini della logica riparatoria per approdare a quelli, non più relegati ad una posizione di secondo piano, ma centrali nella definizione della regola di responsabilità, di una funzione fortemente sanzionatorio-deterrente. E il risarcimento del danno, pur non arrivando ad assumere una natura afflittiva, in ragione del fine compensativo irrinunciabilmente sotteso ad ogni risarcimento civile, perde la sua funzione compensativa a vantaggio di quella preventiva.

La responsabilità civile degli operatori del mercato finanziario

DI AMATO, ALESSIO
2007-01-01

Abstract

La responsabilità civile degli operatori del mercato finanziario Il sistema della responsabilità civile regola i conflitti tra i privati, restituendo equilibro all’anomalo assetto di interessi patrimoniali che si verifica a seguito di un danno ingiusto o di un inadempimento. Viceversa, il sistema della responsabilità penale, pur potendo riflettersi anche sulle situazioni patrimoniali soggettive dei privati, è diretto essenzialmente alla tutela di un interesse pubblico o sociale. Le diverse funzioni cui assolvono l’illecito civile e quello penale, induce la dottrina a rilevare come, nel diritto moderno, il divario tra il diritto civile e il diritto penale sia destinato ad accrescersi nella misura in cui il primo mira a fondare la sua responsabilità quasi esclusivamente sulla obiettiva illiceità del fatto, mentre il secondo va assumendo una impronta sempre più soggettiva ed il momento oggettivo del fatto criminoso ha in esso un peso sempre minore nella determinazione della pena”. La distinzione tra responsabilità civile e responsabilità penale appena tratteggiata sfuma sensibilmente nell’ordinamento del mercato finanziario, in ragione degli intrecci tra gli interessi privatistici di coloro che nel mercato si muovono (in primis i risparmiatori, gli intermediari e gli emittenti) e gli interessi di carattere generale sottesi alla loro attività. Il mercato finanziario rappresenta, nell’economia moderna, uno dei principali luoghi ove confluisce il risparmio e, al contempo, uno dei maggiori canali di finanziamento delle imprese. I valori messi in gioco dall’attività degli operatori del mercato finanziario trascendano quelli riferibili alla posizione del singolo risparmiatore, intermediario o emittente, arrivando a coinvolgere interessi di carattere generale, che vanno dalla tutela dei risparmiatori "uti singuli", a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore della economia nazionale, a quella della stabilità del sistema finanziario; alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti dall’impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato”. Ne emerge, allora, un contesto che finisce per assegnare agli istituti del diritto privato obiettivi e finalità parzialmente diversi da quelli tradizionali, che si avvicinano a quelli propriamente perseguiti dagli istituti del diritto penale. L’accertamento della responsabilità civile dell’operatore del mercato finanziario, con conseguente condanna al risarcimento, al pari dell’accertamento della nullità degli atti dal medesimo posti in essere in violazione di norme imperative, con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, diventano reazioni dell’ordinamento, non più esclusivamente volte al conseguimento, per equivalente, del risultato ipotizzato dall’investitore attraverso l’investimento, ovvero alla ricostituzione delle condizioni precedenti all’atto invalido, ma, anzitutto, rappresentano strumenti indirizzati a rimuovere situazioni dannose per l’intera collettività ed a prevenire il compimento di attività che pregiudicano interessi di carattere generale. Nell’ambito del mercato finanziario, dunque, l’illecito civile si caratterizza per muoversi dai tradizionali confini della logica riparatoria per approdare a quelli, non più relegati ad una posizione di secondo piano, ma centrali nella definizione della regola di responsabilità, di una funzione fortemente sanzionatorio-deterrente. E il risarcimento del danno, pur non arrivando ad assumere una natura afflittiva, in ragione del fine compensativo irrinunciabilmente sotteso ad ogni risarcimento civile, perde la sua funzione compensativa a vantaggio di quella preventiva.
2007
9788813258030
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1710055
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