Singolare fortuna, quella dell’art. 128 della Costituzione: formulato in Assemblea costituente con la precisa volontà di attribuire, in particolare ai Comuni, una significativa potestà di autoorganizzazione; rimasto a lungo inattuato da parte del legislatore ordinario; quasi del tutto ignorato dalla giurisprudenza costituzionale e talora sottovalutato da parte, pur autorevole, della dottrina; invocato a fondamento del riconoscimento di una maggiore autonomia locale nella legislazione degli anni ’90, soprattutto nella legge 3 agosto 1999, n. 265; abrogato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; da ultimo sostanzialmente riaffermato dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale nel suo contenuto più pregante... Una abrogazione, quella dell’art. 128, che vede tuttavia in larga misura attuale e perdurante, nel contesto della novellata Costituzione, il suo contenuto precettivo.
Abrogazione e perdurante attualità dell'art. 128 Cost.
GALDI, Marco
2010
Abstract
Singolare fortuna, quella dell’art. 128 della Costituzione: formulato in Assemblea costituente con la precisa volontà di attribuire, in particolare ai Comuni, una significativa potestà di autoorganizzazione; rimasto a lungo inattuato da parte del legislatore ordinario; quasi del tutto ignorato dalla giurisprudenza costituzionale e talora sottovalutato da parte, pur autorevole, della dottrina; invocato a fondamento del riconoscimento di una maggiore autonomia locale nella legislazione degli anni ’90, soprattutto nella legge 3 agosto 1999, n. 265; abrogato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; da ultimo sostanzialmente riaffermato dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale nel suo contenuto più pregante... Una abrogazione, quella dell’art. 128, che vede tuttavia in larga misura attuale e perdurante, nel contesto della novellata Costituzione, il suo contenuto precettivo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.